Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, PROVIDENTE ANDREA, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, JORIO FEDERICO, maintained the lower court's order. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14036/2023 R.G. proposto da : PROVIDENTE ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 79, presso lo studio dell’avvocato ROSATI MARIO (RSTMRA55L08H501R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro JORIO FEDERICO, elettivamente domiciliato in Cosenza Via Misasi n. 80/D, presso lo studio dell’avvocato JORIO ETTORE (JROTTR51C29F839H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.20438/2022 depositata il 19/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.