Cassation court dismisses appeal against appellate court's finding of usucapion based on witness testimony and document inspection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' challenge to the Second Instance Court's decision recognizing usucapion over a disputed property area. The lower court relied on witness testimony regarding the lack of a sublease relationship and ordered an ex officio inspection of documents under Article 118 of the Code of Civil Procedure. The appellants argued the evidence was unreliable and the burden of proof was not met, but the Court held that the appellate judge correctly applied procedural rules and evaluated the evidence without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 118 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The ordinary judge may order the inspection of documents used by a witness to aid memory, acquired ex officio after the expiration of evidentiary preclusions, provided the opposing party retains the right to present contrary evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23960/2023 R.G. proposto da : ESPOSITO MASSIMILIANO, ESPOSITO FRANCESCO, ESPOSITO MI- CHELE, ESPOSITO ENRICO, elettivamente domiciliati inNAPOLI VIA GIORDANO BRUNO 156, presso lo studio dell’avvocato DI GENNARO GIUSEPPE (DGNGPP53L17F839N) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A., elettivamente domiciliatain NAPOLI VIA FRANCESCO GIORDANI 23, presso lo studio dell’avvocato DE VITTO ANNARITA (DVTNRT68R70A509Z) che la rappresenta e di- fende -controricorrente- nonchécontro ESPOSITO AMALIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5282/2022 de- positata il 14/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia riguarda un’area di circa 520 mq nella disponibilità materiale di Luigi Esposito e oggetto di un lungo contenzioso tra quest’ultimo e la società Mostra d’Oltremare s.p.a. Originariamente, l’area era parte di una più ampia consistenza locata dalla Mostra d’Oltremare a Vincenzo Racca, inizialmente per coltivarla e succes- sivamente per finalità commerciali. A partire dal 1982, Racca aveva subaffittato parti dell’area, tra cui quella detenuta da Esposito, fino alla cessazione del contratto principale nel 1984.
Luigi Esposito, che aveva edificato alcune costruzioni sul terreno, sosteneva di aver pos- seduto uti dominus l’area fin dal 1978, data in cui l’affittuario princi- pale Racca avrebbe lasciato il fondo. La società Mostra d’Oltremare domandava alTribunale di Napoli di accertare occupazione sine titulo da parte di Luigi Esposito, la condanna al rilascio dell’immobile libero da persone e cose, nonché la condanna al pagamento di € 133.312,96 come indennità per l’occupazione. Esposito proponeva una domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione dell’area.
Con sentenza n. 10476/2006, il Tribunale di Napoli riget- tava sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale. Il giudice ha ritenuto che Esposito detenesse l’area come subaffittuario di Racca e non uti dominus, mancando atti di interversione del pos- sesso. Non vi era prova sufficiente né dell’occupazione sine titulo né dell’usucapione. La Mostra d’Oltremare proponeva appello principale contro la decisione, chiedendo il riconoscimento della sua proprietà e l’accoglimento delle domande originarie. Esposito Luigi proponeva appello incidentale, contestando il rigetto dell’usucapione.Con sen- tenza n. 2826/2012, la Corte distrettuale rigettava l’appello princi- pale della Mostra d’Oltremare e accoglieva parzialmente l’appello in- cidentale di Esposito, dichiarando l’acquisto dell’area per usucapione.
La Corte fondavala decisione sull’assenza di prove decisive del rap- porto di sublocazione tra Racca ed Esposito, ritenendo che quest’ul- timo avesse esercitato un possesso utile ai fini dell’usucapione. Con sentenza n. 18896/2015, questa Corte accoglievail ricorso della Mo- stra d’Oltremare nei confronti della sentenza di appello, censurando la mancata considerazione di prove testimoniali rilevanti e l’errata esclusione di documenti acquisiti dal Tribunale. Nel giudizio di rinvio, la Mostra d’Oltremare ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande.
Gli eredi di Luigi Esposito hanno mantenuto le richieste di riconoscimento dell’usucapione. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha rigettato l'appello incidentale di Esposito e accolto l'appello principale della Mostra d'Oltremare, ha ritenuto che Espo- sito fosse un detentore qualificato dell'area, non un possessore, e che non ci fossero stati atti di interversione del possesso, ha con- dannato gli eredi di Esposito al rilascio dell'area in favore della Mo- stra d'Oltremare, ha condannando gli eredi di Esposito al pagamento di € 209.491,29, ha dichiarato la proprietà della Mostra d'Oltremare sui manufatti realizzati sull'area da Esposito per accessione.
Ricorre in cassazione Esposito con due motivi, illustrati da memo- ria. Resiste Mostra d’Oltremare con controricorso. Il Consigliere de- legato ha formulato proposta di definizione nel senso della manifesta inammissibilità o infondatezza. Il ricorrente ha chiesto la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Del collegio fa legittimamente parte, in qualità di Presidente, il Consigliere Dr. Mauro Mocci, che ha redatto la proposta di defini- zione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o ma- nifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronun- cia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susse- gue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullapropo- stastessa». 2. -Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 184, applicabile ratione temporis, 118, 210 c.p.c. e 24 co. 2 e 111 co. 2 Cost.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 5282/2022, avrebbe erroneamente ammesso e utilizzato, ai fini della decisione, docu- menti tardivamente prodotti nel corso del giudizio di primo grado. Tali documenti, esibiti dal teste Sorrentino, non avrebbero potuto essere acquisiti né valorizzati in quanto presentati oltre i termini pe- rentori stabiliti dall’art. 184 c.p.c., violando così il diritto di difesa e il principio del giusto processo sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. La decisione avrebbe, pertanto, disatteso la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, che impone il rigore nell’applicazione delle decadenzeprocessuali per garantire il corretto svolgimento del con- traddittorio e la parità tra le parti.
Si contesta altresì l’utilizzabilità dei documenti ai sensi dell’art. 210 c.p.c., poiché la parte ricorrente non avrebbe rispettato i presupposti per la loro produzione. Il primo motivo di ricorso è rigettato. La Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha correttamente ap- plicato i principi di diritto sanciti daCass. 18896/2015, secondo cui: «è consentito al giudice ordinare al testimone, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., di consentire l’ispezione di documenti utilizzati per aiuto alla memoria, che restano in tal caso acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono utilizzabili ai fini del decidere, quand’anche l’acquisizione avvenga dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, salvo il diritto delle parti di essere ammesse alla prova contraria resa necessaria dalla acqui- sizione d’ufficio».
Nel caso di specie, l'acquisizione dei documenti utilizzati dal teste Sorrentino è stata legittimamente disposta ai sensi dell’art. 118 c.p.c. come ordine di ispezionedisponibile d’ufficio non soggetto alle preclusioni istruttorie, con facoltà della controparte di articolare la prova contraria, facoltà che nel caso di specie non è stata esercitata. 3. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115, 116, 359, 356, 257 c.p.c. e 2697 c.c. La Corte d’Appello avrebbe erronea- mente ritenuto provato il rapporto di sublocazione tra Luigi Esposito e Vincenzo Racca, attribuendo eccessiva rilevanza alle dichiarazioni rese dai testi Sorrentino e Raimondo.
Tali testimonianze, a giudizio della parte ricorrente, presentavano evidenti elementi di inattendibi- lità e risultavano in gran parte de relato, prive di adeguati riscontri probatori. Si afferma, inoltre,che la Mostra d’Oltremare, sulla quale gravava l’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., non avrebbe fornito elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza di un rap- porto derivativo tra Esposito e Racca. Si contesta, infine, l’applica- zione da parte della Corte delle regole sull’interpretazione delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., ritenendo che sia stata compiuta una valutazione errata, che ha portato a una decisione non conforme ai principi sanciti dalla normativa vigente e alla giurisprudenza di legittimità. 4. -Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso fa valere profili attinenti alla valutazione delle prove, riservati al giudice del merito e non censurabili in sede di legittimità, se con- gruamente motivati come nel caso di specie. 5. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricorrente, nonché al paga-mento exart. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sussistono