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Decreto — n. 4172/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 4172/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early judgment. The respondent argued for the dismissal based on the statutory time limit for responding to the early judgment proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed abandoned and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If no party requests a decision on an early judgment proposal within 40 days, the appeal is deemed abandoned and the proceedings are extinguished, with costs awarded to the respondent.

Parole chiave

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abandonment of appeal early judgment proposal extinguishment of proceedings litigation costs statutory time limit tempestività tributaria anticipo spese tardivo differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 23162/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 17 febbraio 2025 Il Co