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Sentenza — n. 4146/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding non-definitive judgment status when costs are deferred without separation order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4146/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the main appeal while dismissing the incidental one, overturning a lower court decision that treated a judgment as final. The lower court had declared certain testamentary acts valid but deferred cost allocation and other requests without issuing a formal separation order. The Supreme Court ruled that such a judgment remains non-definitive because the lack of a separation order and the deferral of costs indicate the proceedings are not concluded, thereby protecting the parties' reliance on procedural status.

Regesto Legislator

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Art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: A judgment declaring validity of requests while deferring costs and leaving other requests for later proceedings without a separation order is non-definitive, protecting reliance on procedural appearance.

Parole chiave

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non-definitive judgment separation order costs allocation procedural appearance cumulative requests subjective cumulation reliance protection reintegrazione negli acquisti

Disposizioni normative citate

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Art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c.
E’ – difatti - da considerare non definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n.
Art. 103 c.p.c.
Su 10242/2021) è valido anche nel caso di cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 103 c.p.c. (Cass.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 748 c.c
Dispone – per contro - l’art. 748 c.c.
art. 103 c.p
Su 10242/2021) è valido anche nel caso di cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 103 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 9441/2011
SU 711/1999; Cass. Su 9441/2011, Cass.
Cass. Su 1577/1990
Tale principio, ripetutamente affermato con riferimento al cumulo di domande tra le stesse parti (Cass. Su 1577/1990; Cass.
Cass. Su 712/1999
Su 1577/1990; Cass. Su 712/1999; Cass.
Cass. Su 711/1999
Su 712/1999; Cass. SU 711/1999; Cass.
Cass. Su 10242/2021
Su 9441/2011, Cass. Su 10242/2021) è valido anche nel caso di cumulo soggettivo ai sensi dell’art.
Cass. 12318/2005
Cass. 5456/2002
12318/2005; Cass. 5456/2002; Cass.1584/1999, Cass.
Cass. 1584/1999
Cass. 7002/2011
5456/2002; Cass.1584/1999, Cass. 7002/2011; Cass.
Cass. 16152/2021
Cass. 6693/2011
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.29646/2019 R.G. proposto da : MARIANNANTONI NAPOLEONI ANTONIOe PALMIERI MARIA LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPONIO LETO 2, presso lo studio dell’avvocato ROSSI UMBERTO (RSSMRT65A20F839T), che li rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro MARIANNANTONI NAPOLEONI MARIA CLARA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE R. MARGHERITA 214, presso lo studio dell’avvocato FALIVENE FILIPPO (FLVFPP58D24H282R), che lo rappresenta e difende. CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3487/2019 depositata il 24/05/2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 09/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano , che ha concluso , chiedendo di respingere il ricorso principale e quello incidentale. Uditi gli avv.ti.Umberto Rossi e Filippo Falivene. FATTI DI CAUSA 1. Con due autonomi atti di citazione Maria Clara Mariannantoni Napoleoni ha evocato in giudizio AntonioMariannantoni Napoleoni e Maria Laura Palmieri, chiedendo di dichiarare la nullità dei testamenti dei genitori Mario Mariannantoni Napoleoni e Clara Fiore, la simulazione di taluni atti di vendita e, in via subordinata, di procedere alla divisione e di accertare eventuali lesioni della quota di legittima.

I convenuti hanno sostenuto la validità dei testamenti, facendo rilevare che l’attrice non aveva imputato alla propria quota talune donazioni e i legati ricevuti . Antonio Mariannantoni Napoleoni ha proposto riconvenzionale per la riduzione delle disposizioni inter vivos ricevute dall’attrice, assumendo che gli atti con i quali, sia il padre che la madre, avevano acquistato immobili da terzi intestandoli alla figlia o con i quali avevano trasferito a quest’ultima taluni beni immobili erano simulatie costituivano donazioni indirette da imputare alla quota di riserva.

Con sentenza non definitiva n. 1/2005 il T ribunale di Rieti ha dichiarato la validità dei testamenticon cui Antonio Mariannantoni Napoleoni era stato nominato erede universale, ha accolto parzialmente la domanda di simulazione di talune compravendite, respingendo la domanda di rendiconto; ha disposto il pagamento a favore dell’attrice di un importo a titolo di canone di locazione e ha rimesso la causa in istruttoria per la stima degli immobili e per la pronuncia sulle azioni di riduzione. La sentenza è stata parzialmente riformata con pronuncia n. 353/2008, poi cassata con sentenza n. 5508/2012; le questioni decise dal Tribunale sono state definite con successiva pronuncia del giudice di rinvio n. 2284/2018.

Con autonomo giudizio proposto nel 2011 Antonio Mariannantoni Napoleoni ha chiesto di accertare che la vendita conclusa il 20.10.1966 tra Nazzareno Serafini e Clara Mariannantoni Napoleoni era stata effettu a t a con somme messe a dispos i zione dei genitori , integrando una donazione indiretta che doveva essere imputata alla quota di riserva della resistente, che aveva agito in riduzione, instando, in subordine , per la condanna di quest’ultima a risarcire i danni. Il T ribunale , disposta la riunione de i giudizi, ha respinto la domanda di riduzione di Antonio Mariannantoni Napoleoni, ha dichiarato la prescrizione della domanda di accertamento della donazione indiretta, ha disposto la collazione del terreno edificabile ricevuto da detto coerede , senza tener conto del manufatto edificato dal donatario, che ha poi condannato , anche quale erede di Fiore Clara, a reintegrare la quota di riserva di Maria Clara Mariannantoni Napoleoni per complessivi € 474.909,15, inclusi interessi e rivalutazione, che ha condannato al pagamento delle spese processuali in favoredi Maria Laura Palmieri.

La Corte d'Appello, in parziale riforma della decisione, ha ridotto ad € 306.044,24, e ha confermato ogni altra statuizione, osservando che a) la domanda di Antonio Mariannantoni Napoleoni era finalizzata ad accrescere la massa ereditariaed era a ssimilabile alla domanda di simulazione relativa, sottoposta alla prescrizione decennale, ormai maturata dalla data di apertura della successione;

b) non poteva computarsi nel valore della donazione ricevuta al ricorrente e soggetta a collazione, anche il valore della costruzione che questi aveva edificato, valore che andava dedotto da quella dell’immobile;

c) la sentenza con cui era stata respinta la domanda di Maria Clara Mariannantoni Napoleoninei confronti della Palmieri non era definitiva e le spese del primo giudizio potevano esser liquidate con la successiva sentenza definitiva. Per la cassazione della sentenza Antonio Mariannantoni Napoleoni ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Maria Clara Mariannantoni Napoleoni ha notificato controricorso con ricorso incidentale in due motivi, cui il ricorrente principale ha replicato con controricorso ai sensidell’art. 371, comma quarto, c.p.c..

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1414, 1415, 1422, 2945 c.c. nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di prescrizione decennale dell’azione di simulazione relativa si applicasse anche alla domanda di accertamento della donazione indirettaricevuta dalla resistente, nonostante la diversità tra le due fattispecie, non assimilabili per analogia, non avendo rilievo che l’azione proposta fosse diretta ad incrementare la massa da dividere, essendo imprescrittibile.

Il motivo è fondato. La domanda del ricorrente era volta a far accertare che il de cuius aveva messo a disposizione la provvista impiegata per l’acquisto dell’immobile formalmente intestato alla convenuta, integrando una donazione indiretta, in modo che la donataria procedesse all’imputazione alla propria quota di legittima , avendo agito per la riduzione delle donazioni ricevute dal fratello. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice distrettuale, le azioni di accertamento - e tra esse anche l’ azione di simulazione relativa - volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti, sono per loro natura imprescrittibili.

Un problema di prescrizione può porsi allorquando si intendano esercitare i diritti che derivano dall’atto dissimulato, che soggiacciono -di norma e salve eventuali prescrizioni brevi previste per legge -alla prescrizione ordinaria. Non si pone, quindi , un problema di prescr izione dell’azion e di simulazione relativa in sé , ma di interesse della parte a far accertare la simulazione ove i diritti fondati sul neg o zio dissimul a to siano estinti per prescrizione, nel qual caso l’azione non potrebbe sortire alcun risultato pratico. L’azione è imprescrittibile anche quando non sia diretta ad esercitare i diritti che derivanodal negozio, ma ad es., per ottenere la collazione della donazione (cfr. in termini, Cass. 4986/1991).

Analogamente, la domanda di accertamento di una donazione indiretta (che si distingu e , concettualmente , dall’azione di simulazione relativa: cfr. Cass. 1986/2016; Cass. 19400/2019), è imprescrittibile in quanto azione di mero accertamento Inoltre, la domanda d el ricorrente era funzionale , non ad esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma al diverso scopo di ottenere l’imputazione della donazione a norma dell’art. 564, comma secondo, c.c., oggetto di un obbligo gravante sulla resistente, che aveva chiesto la riduzione delle donazioni ricevute da Antonio Mariannantoni Napoleoni.

La domanda non soggiaceva alla prescrizione ordinaria decennale, ma era imprescrittibile, anche se propostain un autonomo giudizio per resistere all’azione di riduzione separatamente esercitata dalla controparte ( cfr. anche Cass. 9813/2023 secondo cui, per l’accertamento della donazione indiretta suscettibile di imputazione ex se, non è richiesta la proposizione d i una domanda riconvenzionale).

2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazion e degli artt. 747, 748 e 2697 c.c. per aver la Corte di merito escluso che, per stabilire il valore di un terreno edificabile, oggetto di riunione fittizia e collazione , donato ad Antonio Mariannantoni Napoleoni dal padre andasse maggiorato con il valore del fabbricato, non essendovi prova che la costr uzione , che costituiva una vera e propria miglioria, fosse stata realizzata dal donatario . Secondo la ricorrente la sentenza avrebbe erroneamente sollevato il donatario dall’onere della prova della realizzazione del manufatto in epoca successivaalla donazione.

Il motivo è infondato. La realizzazione del manufatto da parte di Antonio Mariannantoni Napoleoni, prima dell’apertura della succ e ssione , si basa sulle risultanze della c.t.u., senza far ricorso al criterio formale dell’art.2697 c.c. (come è chiaramente evidenziato a pag. 9 della sentenza), dovendo comunque condividersi che, una volta a ssolto l’onere della prova da parte del donatario di aver realizzato la costruzione con denaro proprio prima dell’apertura della successione, competeva alla ricorrente provare il contrario. Nel calcolare il valore del terreno oggetto di donazione indiretta in favored el coerede la Corte di merito ha considerato le pote nzialità edificatorie derivanti dalla destinazione urbanistica de l terreno, deducendo dal valore del donatum quello del fabbricato realizza to ex post dal beneficiario della liberalità indiretta, in applicazion e dell’art. 748 c.c. (cfr. sentenza, pag. 9), non essendo inficiata la correttezza del criterio adottato dal le succ e ssive argomentazioni volte a distinguere tra mera edificabilità ed effettiva edificazione e ad escludere, in adesione a Cass. 20046/2016 , la possibilità di considerare miglioria la sopravvenuta attitudine urbanistica, non dipendente da un’attività del donatario o del terzo volta ad incrementare il valore del benenon configura una miglioria.

Dispone – per contro - l’art. 748 c.c. che i n tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore dellemigliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, occorrendo evitare i che coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario (Cass. 29247/2020; Cass. 24150/2015).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art . 2909 c.c. sostenendo che con la sentenza pa r ziale di primo grado, il Tribunale aveva rinviato la regolazione delle spese al definitivo , dovendo invece pronunciare per quell e tra Maria Clara Mariannantoni e le Maria Laura Palmieri, avendo definito la causa relativamente a tali parti con decisione da ritenersi definitiva . Pertanto, non avendo la Palmieri proposto appello sulle spese, era precluso dal giudicato interno la possibilità di porre dette spese a carico della soccombentecon la sentenza definitiva.

Il motivo è infondato. Nel definire le domand e di annullamento del testamento e di accertamento d el carattere simulato di talune vendit e , il T ribunale, con sentenza n. 1/2005, aveva esplicitamente rinviato la regolazione delle spese al definitivo, dichiarando di pronuncia re non definitivamente sulle diverse domande cumulativamente proposte, senza adottare un provvedimento di separazione. A tale causa era stata poi riunita quella successivamente proposta da Antonio Mariannantoni Napoleoni, ed era proseguita in primo grado per le domande di riduzione e per la stima dell’asse.

Legittimamente Laura Palmieri non aveva impugnato la pronun c ia per l’omessa regolazione delle spese, potendo fare affidamento sul carattere non definitivo della decisione, prevalendo il criterio formale della qualificazione adottata dal giu d ice su quello contenutistico, dipendente dal contenuto delle statuizioni adottate. E’ – difatti - da considerare non definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 5), c.p.c. e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio(Cass.

SU 9441/2011). Tale principio, ripetutamente affermato con riferimento al cumulo di domande tra le stesse parti (Cass. Su 1577/1990; Cass. Su 712/1999; Cass. SU 711/1999; Cass. Su 9441/2011, Cass. Su 10242/2021) è valido anche nel caso di cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 103 c.p.c. (Cass. 12318/2005; Cass. 5456/2002; Cass.1584/1999, Cass. 7002/2011; Cass. 16152/2021 ; contra Cass.6693/2011), in adesione al criterio formale di identificazione delle sentenze non definitive e al principio di apparenza , su s sistendo le medesime esigenze di protezione dell'affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo le condizioni date, si sia effettivamente in presenza - qualunque ne sia il contenuto - di una sentenza non definitiva.

In conclusione, è accolto l’unico motivo del ricorso principale ed è respinto il ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 9.1.2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gius