Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Belleva Prete, challenged a lower court judgment against Taranto, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and award costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22869/2022 R.G. proposto da : BELLEVA PRETE - STUDIO LEGALE ASSOCIATO, elettivamente domiciliato in TARANTO VIA CIRO GIOVINAZZI, 30, presso lo studio dell’avvocato PRETE GIANLUCA (PRTGLC76E11L049M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI TARANTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato GIOFFRÈ MAR MARIA ANTONIArappresentato e difeso dall'avvocato BUCCOLIERO ANGELA MARIA (BCCNLM65T45I467X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CO RTE APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n.53/2022depositata il 16/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co