Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to allege nullity of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Bressi family against the first-instance judgment ordering the Varacalli family to demolish unauthorized structures. The appellants argued that the lower courts failed to rule on their claim of active standing and improperly awarded litigation costs. The court declared the appeal inadmissible because the complaint merely alleged insufficient motivation without explicitly challenging the nullity of the decision as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal alleging omitted pronouncement on a specific claim or exception is admissible only if it explicitly challenges the nullity of the decision; mere assertions of insufficient motivation or argumentation on legal violation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26365/2021 R.G. proposto da: VARACALLI GIUSEPPE, TOMASELLI MARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato CONCETTA STANIZZI; -ricorrenti – contro BRESSI VITTORIA, CALARESU MARIA LIDIA, rappresentati e dife si dagli avvocatiELVIRA RICCIO e VINCENZO NESCI ; -controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 1013/2021,depositata il 09/07/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Domenico Bressi conveniva davanti al Tribunale di Catanzaro Giuseppe Varacalli lamentando che quest’ultimo aveva realizzato - su fondo confinante con quello dell'attore - un pozzetto in cemento armato, interrandolo illegittimamente, che scaricava le acque nere in un avvallamento tra particelle di proprietà dell’attore tramite un collegamento sotterraneo; deduceva, inoltre, che il Varacalli aveva costruito due fabbricati a distanza non consentita e aveva sopraelevato un fabbricato già esistente, in contrasto con le distanze prescritte.
Chiedeva, pertanto , l’attore l’eliminazione di dette opere, con l'esatto ripristino dello status quo ante, nonché la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. A séguito dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva in capo al Bressi sollevata da Giuseppe Varacalli in sede di costituzione, intervenivano volontariamente in giudizio, aderendo alle domande dell’, Vittoria, Maria Teresa e Caterina Bressi, nude proprietarie del fondo di cui Domenico Bressi era usufruttuario. Veniva, altresì, integrato il contraddittorio nei confronti di Maria Tomaselli, coniuge di Giuseppe Varacalli e comproprietaria del fondo su cui erano state realizzate le opere contestate.
2. Il Tribunale adìto condannava il Varacalli e la Tomaselli a demolire il pozzetto in cemento armato, i due nuovi fabbricati e la sopraelevazione di quello esistente; condannava, altresì, i coniugi convenuti al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in €. 7.000,00.
3. La pronuncia veniva appellata dai coniugi Varacalli - Tomaselli innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, che rigettava il gravame essenzialmente per ragioni di inammissibilità delle eccezioni dedotte dalla Tomaselli (eccezione riconvenzionale di usucapioneed eccezione di prescrizione dei diritti fatti valere dall’attore e dalle intervenute), posto che -ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporisossia applicabile alle cause (come quella notificata dal Bressi in primo grado nel marzo 2010) iniziate dal 1 marzo 2006 –entrambe le eccezioni avrebbero dovuto essere proposte dalle parti entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto integrativo del contraddittorio.
Secondo il giudice di seconde cure, neanche ricorre il vizio di omessa o insufficiente motivazione, ovvero di motivazione apparente della sentenza impugnata, che invece contiene tutte le deduzioni, domande, eccezioni e ragioni di fatto per cui non poteva ritenersi accertata l'esistenza di unaservitù di scolo a carico del fondo dell'attore e dell'intervenuta e a favore del fondo dei convenuti, mentre al contrario si poteva ritenere esistente il danno da violazione della distanza legale. Per l’effetto del rigetto del gravame, secondo le regole della soccombenza la Corte territoriale condannava gli appellanti alle spese del grado.
4. La suddetta sentenza viene qui impugnata per la cassazione da Giuseppe Varacalli e Maria Tomaselli. Il ricorso - affidato a due motivi e illustrato da memoria – viene contrastato dalle eredi di Domenico Bressi, Maria Lidia Calaresu e Vittoria Bressi, divenute nel frattempo proprietarie del fondoper morte dell’usufruttuario e in virtù delle donazioni di Maria Teresa e Caterina Bressi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e, quindi , violazione della norma dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
5) cod. proc. civ. I ricorrenti osservano che in comparsa di costituzione e risposta essi avevano preliminarmente denunciato la carenza di legittimazione processuale attiva di Domenico Bressi, in qualità di usufruttuario e neanche possessore del fondo confinante con la loro proprietà, in quanto concesso in affitto ad un terzo; eccezione, questa, sulla quale né il giudice di primo grado né la Corte d'Appello si sono pronunciati. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, a sezioni unite,ha affermato che nel caso in cui il ricorrente lamenti in sede di legittimità l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art.360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(Cass.
Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 -01). Nel caso che ci occupa, il motivo di ricorso deduce l’omessa pronuncia su una eccezione (difetto di legittimazione attivadel Bressi) ma,lungi dal denunziare la nullità della sentenza, si limita a dedurre l’omessa motivazione “ circa un punto decisivo della controversia ” (v. ricorso pagg. 3 e 4). Pertanto, pur volendo prescindere (per quanto detto) dall’erroneo richiamo al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc, l’inammissibilità della censura non è in alcun modo superabile.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione alla condanna delle spese di lite per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. A giudizio dei ricorrenti,la non valutazione della domanda di primo grado e l'omessa motivazione ha inevitabilmente condotto al grado di appello: tano non può,quindi, giustificare una condanna alle spese del giudizio di seconde cure. Il motivo è inammissibile exart. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. : nella liquidazione delle spese del grado, la Corte d’Appello ha applicato la regola della soccombenza, in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte ( sulla formula decisoria v. tra le tante, Cass. Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 -01).
3. In definitiva, il ricorsova respinto. Le spese,liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Vadato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto