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Ordinanza — n. 4059/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and improper attack on first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4059/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Margherita Bertocchi's appeal against the Bologna Court of Appeal's dismissal of her inheritance claims. The appellant argued the second-instance judge failed to provide substantive reasoning for rejecting her requests, while the opposing party contended the appeal was procedurally flawed. The court ruled that the appellate judgment sufficiently referenced the first-instance reasoning and that the appellant's arguments improperly targeted the trial court rather than the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 359 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The appeal must be directed at the appellate judgment; attacks on the first-instance judgment are inadmissible unless the appeal was declared inadmissible under Art. 348-bis c.p.c.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation appellate review inheritance dispute procedural defect motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 359 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Art. 348-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 348-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2397/2021
Cass. n. 8053/2014
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11700/2020 R.G. proposto da : BERTOCCHI MARGHERITA, elettivamente domiciliata in ROMA , P.ZZA FRANCESCO MOROSINI, 12, presso lo studio dell’avvocato CARPIGO IVAN (CRPVNI68A19H501K) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro ANCESCHI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PROIETTI CORAGGI FABIOLA (PRTFBL66M55A475G); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 3268/2019,depositata i l 20/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. Margherita Bertocchi e Alessio Anceschi hanno chiamato in causa Roberto Anceschi, figlio dell’attrice e fratello dell'attore, chiedendo di accertare i rispettivi diritti ereditari nei confronti del patrimonio di Onelio Anceschi, marito dell'attrice e padre di Alessio e Roberto Anceschi. A sostegno della domanda deduce vano l'esistenza di donazioni indirette di beni immobili, beni mobili e denaro da parte del de cuius in favore del figlio Roberto Anceschi, lesive della quota di legittima spettante al coniuge superstite e all'altro figlio, e chiedevano la revocazione per ingratitudine della donazione indiretta della metà indivisa di un immobile effettuata dall'attrice in favore del figlio Roberto Anceschi.

Con la sentenza n. 1207 del 2013, il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto parzialmente la domanda, accertando l'avvenuta lesione di legittima: ha dichiarato il diritto degli attori a ottenere la piena proprietà, indivisa tra loro, della quota di un immobile e ha condannato il convenuto al pagamento in favore di ciascuno degli attori di euro 19.721,70; ha rigettato la domanda di Bertocchi di revocazione della donazione indiretta e ha infine accertato il diritto di Bertocchi di ottenere dagli altri eredi pro quotail rimborso della somma di euro 322,90.

2. La sentenza è stata impugnata da Margherita Bertocchi e da Alessio Anceschi in via principale e in via incidentale da Roberto Anceschi. La Corte d’appello di Bologna – con la sentenza 20 novembre 2019, n. 3268 – ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale.

3. Avverso la sentenza d’appello Margherita Bertocchi ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Roberto Anceschi. In data 12 settembre 2024 si è costituito il nuovo difensore della ricorrente e il 25 settembre 2024 si è costituito il nuovo difensore del controricorrente. Alessio Anceschi, al quale è stato notificato il ricorso, non ha proposto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è così articolato:

a) vi è un primo motivo che contesta “nullità della sentenza, motivazione inesistente o solo apparente”, in quanto il giudice d'appello non avrebbe “minimamente motivato il rigetto dell'appello principale”;

b) vi sono poi cinque motivi preceduti dalla premessa secondo cui “tutti i seguenti motivi d’appello attengono alla sentenza di primo grado nel limite in cui essa viene integralmente richiamata da quella d’appello”; tali motivi lamentano l’ “omesso esame di fatti decisivi in relazione all’omesso accertamento di ulteriori donazioni mobiliari indirette in favore dell’erede convenuto” per essersi la decisione di primo grado basata unicamente sul contenuto dell'informativa della Guardia di finanza di Sassuolo (secondo motivo); la violazione o falsa applicazione degli artt. 553 e 556 c.c., in quanto è stato a priori escluso l'accertamento ai fini della ricomprensione nell'asse ereditario di donazioni effettuate dal de cuius verso soggetti terzi non eredi estranei al giudizio (terzo motivo); l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione o falsa applicazione degli artt. 801 e 802 c.c. in relazione alla domanda di revocazione delle donazioni proposta da Bertocchi (quarto, quinto e sesto motivo).

2. Il primo motivo è infondato. Ad avviso della ricorrente, a fronte dei dettagliati rilievi sollevati dagli attori appellanti non è stata fornita alcuna motivazione al rigetto delle loro domande, né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, essendosi il giudice di secondo grado limitato a sostenere la correttezza dell'operato del giudice di primo grado, riportandosi integralmente ai contenuti della sentenza appellata senza prendere in minima considerazione i motivi d'appello. In realtà, se è vero che la sentenza impugnata riporta nello svolgimento del processo un ampio stralcio della motivazione della sentenza di primo grado e a tale motivazione fa più volte rinvio nello sviluppo delle proprie argomentazioni, non ci si trova di fronte a una “acritica adesione a un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (cfr.

Cass. n. 2397/2021). La Corte d’appello ha infatti individuato le censure mosse dagli appellanti principali alla sentenza di primo grado e le ha esaminate sia pure in modo sintetico e anche rinviando, come si è detto, agli argomenti sviluppati dal primo giudice (v. in particolare le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), così che la motivazione non può dirsi solo apparente (sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione si veda per tutte la pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014).

3. I successivi cinque motivi sono inammissibili, trattandosi di censure (la ricorrente le definisce, infatti , come “motivi d’appello”) sostanzialmente rivolte nei confronti della sentenza di primo grado come se questa Corte fosse il giudice di secondo grado e non il giudice di legittimità, di fronte al quale vanno proposte le censure, a critica limitata, avverso le pronunzie d’appello (salvo ovviamente le ipotesi delle cause decise in unico grado o di ricorso per saltumo ancora di appello dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ipotesi oggi peraltro abrogata).

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma