Cassation court allows appeal against court order for cost compensation due to illogical reasoning violating procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted Andrea Costanzo's appeal against the Tivoli Tribunal's order, which had dismissed his opposition to a payment decree and rejected his claim for professional liability damages. While the lower court compensated litigation costs despite Costanzo's total victory, citing vague reasons about interpretative difficulties, the Supreme Court found this reasoning violated specific articles of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court of Cassation quashed the lower tribunal's order and remanded the case for a new decision on the cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92, 132 c.p.c.: The court must provide logical and justified reasoning when compensating litigation costs; arbitrary or illogical justifications violate the statutory requirements for cost allocation decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24870/2022 R.G. proposto da : COSTANZO ANDREA(CSTNDR61E06I804U), rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in ROMA,LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso il proprio studio; -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, ORECCHIONI AGOSTINA FRANCA STEFANIA; -intimati- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE TIVOLI n. 9798 /20 22 , depositata il 12/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Agostina Franca Stefania Orecchioni ha proposto opposizione al decreto del Giudice di pace di Tivoli che le ha ingiunto il pagamento di euro 2.541,70 in favore dell'avvocato Andrea Costanzo; l’opponente ha chiesto di accertare che nulla era dovuto e, in via riconvenzionale, di accertare la responsabilità professionale dell’opposto e di condannarlo al pagamento di euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno.
Costanzo, costituendosi, ha chiesto di rigettare tutte le domande proposte dall’opponente e di essere autorizzato a chiamare in causa Generali Italia s.p.a., per spiegare nei suoi confronti domanda di garanzia in caso di condanna al risarcimento del danno. Il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Tivoli. Il Tribunale, con l’ordinanza 12 luglio 2022, n. 9798, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e ha rigettato altresì la domanda di risarcimento del danno proposta dall’opponente; ha poi compensato le spese di lite.
2. Avverso l’ordinanza Andrea Costanzo ricorre per cassazione. Le intimate Agostina Franca Stefania Orecchioni e Generali Italia s.p.a. non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso contesta nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: sebbene il ricorrente sia risultato totalmente vittorioso, il Tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti con una motivazione del tutto illogica, apparente e ingiusta, violando le disposizioni richiamate. Il ricorso è fondato. La motivazione offerta dal Tribunale nella pronuncia impugnata (“esistono giusti motivi in considerazione della difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento”) si pone in contrasto con quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 92 c.p.c.
Ai sensi della disposizione, infatti, il giudice può compensare le spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell’ipotesi “di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o ancora – a seguito della pronuncia di incostituzionalità della disposizione ad opera della sentenza del giudice delle leggi n. 77/2018 – “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
2. L’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata al Tribunale di Tivoli, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, n