Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding evidence sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Stefano La Mattina inadmissible for failing to meet the requirement of specific argumentation. The appellants argued that the lower court erred in assessing evidence regarding unpaid invoices and business records, claiming the counterparty never contested the debt amount. The court rejected these claims as generic, noting the failure to specify the exact type of legal relationship or the precise nature of the alleged evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, particularly when general references to evidence sufficiency or lack of contestation do not identify the specific legal or factual points at issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15437/2022 R.G. proposto da : LA MATTINA STEFANO, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avvocato ZUMMO DANIELE (ZMMDNL65A01G273D); -ricorrente- contro LIUZZI MARIA DONATA, SPRIO GIUSEPPE; -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TERMINI IMERESE n. 299/2022,depositata il 13/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Maria Donata Liuzzi e Giuseppe Sprio, quali soci amministratori della gioielleria Liuzzi Maria Donata s.n.c., hanno impugnato la sentenza n. 771/2016 del Giudice di pace di Termini Imerese, che aveva rigettato l’opposizione da loro proposta avverso il decreto che aveva loro ingiunto il pagamento di euro 3.074,15 in favore di Stefano La Mattina.
Il Tribunale di Termini Imerese –con la sentenza 13 aprile 2022, n. 299 – ha accolto l'appello e in riforma della sentenza di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha accolto il primo motivo di gravame, con il quale gli appellanti lamentavano la “erronea valutazione della prova del credito, per avere il Giudice di pace errato nel ritenere provato il credito riportato nel decreto ingiuntivo opposto”.
2. Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione La Mattina Stefano, quale titolare dell’omonima ditta. Gli intimati Maria Donata Liuzzi e Giuseppe Sprio non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:
a) il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., errata pronuncia in ordine a un punto decisivo della controversia”; il Tribunale ha errato nell'affermare che l'appellato non ha assolto l'onere probatorio, in quanto controparte nei propri scritti difensivi non ha mai contestato il quantum della fattura emessa; le uniche argomentazioni dell'opposizione vertono esclusivamente in ordine alla prova del rapporto sottostante e alla inidoneità della fattura quale fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa; inoltre, il credito vantato dal ricorrente per le prestazioni rese e non retribuite, oltre a trovare ampia base probatoria nella fattura non pagata, è provato documentalmente in forza del registro delle merci in lavorazione per conto terzi vidimato dalla Questura di Palermo ed è confermato dall'espletamento della prova testimoniale resa da Schiera e Sofia Marco;
b) il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”; il Tribunale ha errato laddove non ha considerato e comunque ha erroneamente valutato tutte le prove documentali prodotte dall'odierno ricorrente e non ha considerato che nessuna contestazione era stata mossa da controparte in ordine al quantum dovuto; infine, con l'allegazione della scrittura contabile vidimata si è consentito al giudice di verificare le singole prestazioni rese con le voci e gli importi presenti nelle fatture.
2. I motivi sono inammissibili in quanto carenti sotto il profilo della specificità. Il giudice d’appello ha accolto il gravame di Liuzzi e Spria affermando che il ricorrente, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali assunte, non ha provato il quantuma lui dovuto per l’attività prestata e che, in particolare, né la fattura, né l’estratto del registro delle merci in lavorazione per conto terzo forniscono elementi sufficienti a tal fine. Di fronte a tali affermazioni, il ricorrente da un lato obietta che la prova del corrispettivo a lui dovuto non era necessaria, in quanto gli intimati non avevano “mai contestato il quantum della fattura emessa” e che d’altro canto il corrispettivo, “oltre a trovare ampia base probatoria nella fattura non pagata”, sarebbe stato “provato documentalmente in forza del registro delle merci in lavorazione per conto terzi”, che andrebbe “qualificato come prova legale”, e sarebbe stato confermato dai testi escussi.
A prescindere dall’erroneità dell’affermazione relativa alla sufficienza nel giudizio di opposizione della documentazione unilaterale prodotta in sede di ricorso monitorio, è generico il richiamo alle dichiarazioni testimoniali e soprattutto è generico il riferimento alla mancanza di contestazione del quantum dovuto, alla luce dell’omessa specificazione del tipo di rapporto intercorso tra le parti (a pag. 7 si parla di “merce commissionata”, a pag. 9 di “attività di lavoro”) e all’assenza di qualunque riferimento a un eventuale accordo tra le parti in relazione al supposto “corrispettivo”.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso ar