Court dismisses suspension order as no binding precedent exists between independent civil claims for fees and damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against a trial court order suspending proceedings. The trial court had suspended the case because a counterclaim for professional liability was filed, arguing the main claim depended on its outcome. The Court ruled that since only one party filed the counterclaim, its decision cannot create a binding precedent (res judicata) for the opposing party, thus removing the legal basis for suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 1302 c.c.: Suspension of proceedings is required only when a decision depends on another case with binding effect; a counterclaim by one party does not create such binding effect for the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 17569/2023R.G. proposto da : DI MATTEO PIETROPAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati UNGARO FRANCESCO (NGRFNC72M22F839X) e SINISCALCHI LUCA (SNSLCU63H03F839H); -ricorrente- contro Società agricolaDIVANO SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato POLVERINO GIORGIO (PLVGRG46H06C361C); -resistente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,depositata il 23/06/2023, n. 8750, r.g.n. 6227/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale ALDO CENICCOLA, ha depositato conclusioni scritte, nelle quali chiede alla Corte di accogliere il ricorso. PREMESSO CHE 1. Domenica Divano e la società agricola Divano hanno conferito un incarico difensivo all'avvocato Pietropaolo Di Matteo in relazione a un processo proposto nei loro confronti da Raffaelina Divano (di scioglimento di comunione ereditaria e di interposizione fittizia in relazione agli atti di disposizione di due appartamenti). Di Matteo, sostituito nel corso del processo, con ricorso ha chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che Domenica Divano e la società agricola Divano fossero condannate in solido al pagamento del proprio compenso, pari a euro 56.161,05.
Le convenute hanno entrambe contestato l’an della pretesa e la sola Domenica Divano ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare la responsabilità professionale dell’attore e di condannarlo al risarcimento dei danni.
2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto 23 giugno 2023, n. 8750, ha sospeso il processo: rilevato che parte resistente, costituendosi in giudizio, non si è limitata a contestare il quantume l’an del compenso richiesto, ma ha esteso l'oggetto del giudizio, formulando domanda riconvenzionale al fine di accertare la responsabilità professionale dell'avvocato, con conseguente non doverosità delle somme richieste, e di condannarlo al risarcimento dei danni in proprio favore; ritenuto poi che, nel caso in esame, la decisione sulla domanda riconvenzionale richiedesse un'istruzione non sommaria e che la decisione sulla riconvenzionale fosse pregiudizievole rispetto alla domanda principale, ha disposto la separazione della domanda riconvenzionale e ha sospeso il processo in attesa della definizione della riconvenzionale.
3. Avverso il decreto di sospensione Pietropaolo Di Matteo ricorre per regolamento di competenza nei confronti della società agricola Divano. La società agricola Divano s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, ultimo comma c.p.c. Memoria in prossimità dell’adunanza è stata depositata dal ricorrente e dalla resistente. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., per insussistenza di un rapporto di pregiudizialità non solamente in senso logico, ma anche in senso tecnico giuridico tra le autonome domande di pagamento e di risarcimento dei danni per responsabilità professionale e di riflesso l’assenza di qualsiasi pregiudizialità tra la domanda del ricorrente di accertamento dell’inadempimento e di pagamento svolta nei confronti della società Divano da un lato e le domande di reciproco inadempimento svolte dal ricorrente e da Domenica Divano dall’altro lato, da cui sarebbe dovuta conseguire al più la sospensione della sola domanda di accertamento e di pagamento svolta dal ricorrente nei confronti di Domenica Divano.
Il ricorso è fondato. Il Tribunale, nel sospendere il processo, non ha considerato che la domanda riconvenzionale è stata proposta soltanto da Domenica Divano, mentre la società Divano si è limitata a contestare l’ane il quantum della pretesa del ricorrente. Come ha ricordato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, questa Corte ha più volte sottolineato che a norma dell'art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del processo può essere disposta solo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (v. da ultimo Cass. n. 5671/2023).
Tale effetto di giudicato manca nel caso in esame: la pronuncia sulla domanda (riconvenzionale) proposta da Domenica Divano nei confronti del ricorrente non potrebbe produrre alcun effetto di giudicato nei confronti dell'altra parte (la società Divano) che non ha formulato analoga domanda, in quanto la statuizione sulla riconvenzionale potrebbe giovare solo alla convenuta che l’ha introdotta. Il fatto poi, sottolineato la resistente, che dall'eventuale statuizione positiva sulla domanda riconvenzionale possa derivare la possibilità, anche per la società Divano, di opporre in compensazione il credito risarcitorio dell'altro condebitore costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1302 c.c. (fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo) che non implica che la decisione sull'azione di responsabilità produca efficacia di giudicato anche nei confronti della parte estranea.
L’autonomia della domanda riconvenzionale proposta fa sì che – a differenza di quanto sostiene la resistente – Domenica Divano non sia parte necessaria del presente giudizio e non si imponga pertanto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
2. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e le parti, limitatamente al rapporto processuale tra la società resistente e il ricorrente, vanno rimesse davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti nei termini di legge davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; il giudice di merito provvederà in relazione alle s