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Decreto — n. 4043/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal after 40 days of silence on settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 4043/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the client formally withdrew from the proposed settlement without requesting a decision within the statutory period. The defendant, the Ministry of Justice, had offered a settlement proposal which the client's lawyer submitted as accepted on January 20, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party fails to request a decision on a settlement proposal within forty days, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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deemed renunciation settlement proposal extinguishment of proceedings silence period Cassation appeal insinuazione del credito autorizzazione all’esecuzione credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
19489/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: GIORDANO GIOVANNI,difeso come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
19489/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: GIORDANO GIOVANNI,difeso come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 19489/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: GIORDANO GIOVANNI,difeso come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire , con atto del 20.01.2025, dichiarazione del proprio assistito di adesione alla anzidetta proposta; Considerato, pertanto, che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 1