Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. Antonio Guzzo, the appellant, did not act to preserve the case while Maria Addolorata Alfèo and Palmira Miccoli, the respondents, argued for the appeal's continuation. The court ruled that the silence constituted a waiver under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 21198/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: GUZZO ANTONIO,difeso come in atti ; contro MICCOLI PALMIRA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; ALFEO MARIA ADDOLORATA, inpersona dell’amministratore di sostegno, Avv. Daniela Farrugia, difesa come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendo, quanto alla parte Miccoli Palmira, che il pagamento sia eseguito in favore dell’Erario, essendo stata la suddetta controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In ordine all’istanza di liquidazione del compenso richiesta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si dispone non luogo a provvedere, trattandosi di provvedimento di competenza del giudice di merito. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituit