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Ordinanza — n. 4034/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late filing due to unreasonable delay despite technical errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4034/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment declaring the appeal inadmissible for late filing. The appellant argued that a third electronic message regarding a technical error should have alerted them to the filing issue, yet they only discovered the problem three months after the deadline by physically visiting the registry. The court upheld the lower court's decision, ruling that the three-month delay was unjustified and unreasonable given the procedural burdens placed on the parties, even acknowledging that technical errors can sometimes excuse delays if the party acted promptly upon discovery.

Regesto Legislator

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d.l. 179/2012, art. 16 bis co. 7; d.m. 44/2011, art. 13 co. 2; art. 348 c.p.c.: A late filing of an appeal is inadmissible when the delay exceeds three months from the deadline, unless the party can prove they were not at fault for the error and acted immediately upon discovering the issue.

Parole chiave

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late appeal filing electronic filing errors unjustified delay procedural reasonableness technical notification registry visit cassation dismissal controprestazione

Disposizioni normative citate

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d.l. 179/2012, art. 16 bis co. 7
179 /2012, art. 16 bis co.
l. 221/2012
7, convertito con modificazioni nella l. 221/2012, modifi- cato dal d.l.
d.l. 90/2014, art. 51 co. 2 lett. a) e b)
l. 114/2014
a) e b), convertito in l. 114/2014; nonché violazione del d.m.
d.m. 44/2011, art. 13 co. 2
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co.
art. 153 co. 2 c.p.c.
Si censura inoltre la mancata rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. ai fini della rinnovazione dell’iscrizione.
art. 348 c.p.c.
L’appello deve quindi essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c.».
artt. 347 e 165 c.p.c.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8767/2024 R.G. proposto da : NERI CRISTINA,rappresentata e difesa dall’avvocato RISALITI SAN- DRO (RSLSDR76D01G999D) unitamente all'avvocato LIGUORI LE- TIZIA (LGRLTZ77M58G999J), con domicilio digitale sandrorisa- liti@pec.avvocati.prato.it e letizialiguori@pec.avvocati.prato.it -ricorrente- contro RINALDI NAZARENO, difeso e rappresentato dall’Avv. SABRINA PAOLI (PLA SRN 70L50 G999I), con domicilio digitale sabrina- paoli@pec.avvocati.prato.it) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PRATO n. 92/2024 depositata i l 01/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di corrispettivi per lavori edili eseguiti in appalto. L’opponente, con- testando il decreto, proponeva domanda riconvenzionale per il risar- cimento dei danni derivanti da vizi dell’opera. IlG iudice di pace re- vocava il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, e rigettava la domanda riconvenzionale. In appello, il Tribunale dichiarava improcedibile il gravame per iscrizione a ruolo tardiva.

Ricorre in cassazione l’opponente con un unico motivo, illustrato da memoria. Resistel’ingiungente con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L’unico motivo denuncia la violazione del d.l. 179 /2012, art. 16 bis co. 7, convertito con modificazioni nella l. 221/2012, modifi- cato dal d.l. 90/2014, art. 51 co. 2 lett.

a) e b), convertito in l. 114/2014; nonché violazione del d.m. 44/ 2011 art. 13 co. 2, per avere il Tribunale di Prato erroneamente ritenuto che il messaggio PEC (terza PEC), ricevuto il 08/06/2022 e contenente una comuni- cazione di errore tecnico, fosse sufficiente a rendere l’appellante edotta dell’esito negativo del deposito telematico dell’iscrizione a ruolo. Si censura inoltre la mancata rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. ai fini della rinnovazione dell’iscrizione. Si afferma che il Tribunale ha interpretato erroneamente le comunicazioni telemati- che.

La normativa applicabile stabilisce che il deposito è valido al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (se- conda PEC), come previsto dall’art. 16 bis co. 7 d.l. 179/2012 e dal d.m. 44/2011. La terza PEC, contenente messaggi di anomalia (nel caso specifico un ‘errore imprevisto’), non sarebbe idonea a generare consapevolezza legale circa un errore fatale bloccante, essendo ne- cessaria una successiva comunicazione (quarta PEC) che formalizzi l’esito del deposito come accettato o rifiutato. Il Tribunale di Prato ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello poiché la terza PEC avrebbe reso immediatamente percepibile la necessità di ulteriori verifiche.

Si contesta questa ricostruzione, sostenendo che l’appel- lante non è stato in grado di rilevare l’effettiva criticità fino al 12/09/2022, quando, mediante accesso fisico in cancelleria, ha ap- preso che il deposito non era stato accettato per un errore tecnico riguardante la ricevuta del pagamento del contributo unificato. L’iscrizione a ruolo è stata quindi rinnovata tempestivamente lo stesso giorno, allegando i documenti del primo deposito. Si invocano, inoltre, precedenti giurisprudenziali, che affermano la necessità della quarta PEC per la conoscenza legale dell’esito negativo del deposito.

Infine, si sottolinea che l’affidamento dell’appellante sull’esito posi- tivo del deposito telematico, in assenza di ulteriori comunicazioni, era legittimo, e che il tempo intercorso tra l’iscrizione originaria e il rinnovo, anche considerando il periodo estivo, non integra un com- portamento negligente. Si chiede pertanto l’annullamento della sen- tenza impugnata e la remissione in termini ai fini della prosecuzione del giudizio. 2. -Il ricorso è infondato. Ha argomentato il Tribunale: «Nel caso di specie (…) l'atto di cita- zione in appello è stato notificato in data 30/05/2022, ma l'iscrizione a ruolo presso la cancelleria del Tribunale adito risulta avvenuta il 12/09/2022. (…) Nella nota depositata unitamente all’atto di cita- zione, l’appellante ha rappresentato e documentato di aver ricevuto la seconda PEC di deposito e iscrizione a ruolo del giudizio (relativa alla consegna dell’atto) in data 8/06/2022 e ha dedotto che il man- cato perfezionamento dell’iscrizione a ruolo è dipeso da un ‘errore fatale’ del sistema telematico.

Non ha però dimostrato la fondatezza rimessione in termini. Ed infatti, anche a voler superare, sotto il pro- filo formale, la mancanza di un'espressa ed apposita istanza di ri- messione in termini (interpretando la rinnovazione dell'iscrizione a ruolo e la nota con cui sono stati esplicati i fatti occorsi come richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., sia pure in via implicita), una tale richiesta non può considerarsi tempestivamente presen- tata». Per giungere a tale conclusione,il Tribunale invoca l'orientamento di questa Corte secondo il quale:

«l'istituto della rimessione in ter- mini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che as- suma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non im- putabile, tempestività da intendere come immediatezza della rea- zione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’at- tività processuale ormai preclusa. Il concetto di 'immediatezza della reazione' non implica, però, come corollario che l'istanza di rimes- sione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si al- leghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo» (così, Cass. n. 25289/2020).

Nellaparte conclusiva del ragionamento, il Tribunale sostiene che: «l’appellante ha riferito di essere venuta a conoscenza dell’esistenza di un errore fatale nel deposito telematico dell’iscrizione a ruolo solo a seguito di un accesso alla cancelleria il 12/09/2022, ma dal conte- nuto della terza PEC ricevuta in data 8/06/2022 si ricava che già all’esito dei controlli automatici erano emerse problematiche nel de- posito. (…) L'appellante era quindi già stata avvisata, nell’immedia- tezza del deposito, dell’esito negativo dei controlli automatici e della necessità di ulteriori verifiche e già da quel momento avrebbe dovuto attivarsi - se non per procedere ad una immediata rinnovazione dell'iscrizione a ruolo - quantomeno per monitorare, con particolare attenzione e diligenza, l’esito definitivo del deposito telematico e avanzare un’istanza ex art. 153 c.p.c. in tempi ragionevolmente con- tenuti e rispettosi del principio della durata ragionevole del processo.

Invece, la reazione della signora Neri è avvenuta con la rinnovazione dell’iscrizione a ruolo solo in data 12/09/2022, a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e comunque dalla scoperta dell’esito negativo dei controlli automatici, e deve quindi ritenersi ingiustificatamente tardiva, anche alla luce di un pa- rametro valutativo di ragionevolezza in relazione agli oneri proces- suali posti a carico delle parti. L’appello deve quindi essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c.». 3. –Il ragionamento del Tribunale di Prato è corretto e merita di essere avallato, sia nell’individuazione del principio di diritto rile- vante, chenella sua corretta applicazione al caso di specie .

Questa Corte ha avuto recentemente occasione di pronunciarsi in questo senso, in un caso simile a quello sotteso alla sentenza in epigrafe, sotto il profilo del ritardo di circa tre mesi nell’istanza di rimessione in termini(cfr. Cass. 21282/2024). Le pronunce citate dalla ricorrente non giovano alla sua causa, poiché presuppongono in ogni caso l’assenza di colpadella parte che chiedela rimessione in termini. Si veda ad esempio Cass. 30514 del 2022, ove si precisa che certamente « la serie di messaggi P EC che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle ‘specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale’), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono una specie di istru- zioni che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e, pertanto, sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere conside- rato nell'ambito del procedimento d i rimessione in termini».

Tutta- via, ciò vale laddove: « in forza dei loro difetti, s'inseriscano, con ruolo determinante, nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo restando che nel caso concreto l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte è affidato al giudice del merito». Nel la fatti- specie, questa Corte ha accolto il ricorso di una parte chesi era vista negare la rimessione in termini in un caso in cui parimenti vi era stato un errore nel deposito telematico, segnalato da una PEC che indicava la necessità di verifiche da parte della cancelleriae l'avvo- cato, non ricevendo ulteriori comunicazioni, si era prontamente recato in cancelleria ottenendo rassicurazioni sulla tempestività del deposito.

Solo dopo la scadenza del termine era stato informato dell'errore fatale nella busta telematica.Dalla comparazione tra i due casi si desume un’ulteriore conferma dell’infondatezza del ricorso nel caso attuale. 4. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €1.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupp