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Decreto — n. 4009/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4009/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Filippo Mantineo, had filed a challenge against a first-instance judgment but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit proposed settlement extinction of proceedings waiver of rights contratto di fornitura di un'opera materiali da costruzione mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17016/2024 R.G. proposto da: MANTINEO FILIPPO, elettivamente domiciliato in Patti Corso G. Matteotti, 146/F dom. dig., presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Carianni (CRNGPP78R25G377V) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro COMUNE DI PATTI, RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MESSINA GIÀ PREFETTO DI MESSINA. -intimati – avverso la sentenza n. 103/2024 emessa dal Tribunale di Patti il 26/01/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così