Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Marchioro Daniele, challenged a lower court ruling against ARPA Piemonte but did not act on the proposal to conclude the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and extinguished the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12700/2024 R.G. proposto da: MARCHIORO DANIELE, elettivamente domiciliato in Milano Corso Di Porta Vittoria 13 dom. dig., presso lo studio dell’avvocato Eugenio Sigona (SGNGNE85L07H163D) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro ARPA PIEMONTE, elettivamente domiciliata in Torino Piazza Piemonte, 1 dom. dig., presso lo studio dell’avvocato Maria Laura Piovano (PVNMLR62D57L219F) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 117/2024 emessa dalla Corte d’appello di Torino il 14/03/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.