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Ordinanza — n. 3977/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on usucapion, ruling mere detention without dominial intent fails acquisition. Court rejects appeal on usucapion, holding mere detention without dominial intent precludes acquisition. Court dismisses appeal, finding mere detention without dominial intent precludes usucapion. Court dismisses appeal, ruling mere detention without dominial intent precludes usucapion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3977/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Enzo Bartalini's appeal against the Florence Court of Appeal's rejection of his usucapion claim. Bartalini argued he acquired the property through possession since the 1970s, but the lower court found he lacked the intent to own (*animus possidendi*) after transferring the building to Dromos s.r.l. and later holding it only as a gratuitous borrower. The court ruled that mere maintenance and tax payments do not constitute possession, and the defendant's actions clearly demonstrated the creditor's dominial rights, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1140 c.c.; Art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.: Mere detention without the intent to own (*animus possidendi*) does not constitute possession for usucapion, and appeals challenging factual assessments of intent are inadmissible.

Parole chiave

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usucapion acquisition animus possidendi intent mere detention possession admissibility of appeal dominial rights exercise immobile occupato acquisto del possesso sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 1140 c.c.
Art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Consigliere Delegato, ritenendo che il ricorso fosse inammissibile o, comunque, manifestamente infondato, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dalD.
D. Lgs n.149 del 2022
civ., nel testo introdotto dalD. Lgs n.149 del 2022.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere Delegato, ritenendo che il ricorso fosse inammissibile o, comunque, manifestamente infondato, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dalD.
art. 327 c.p
Guidelli integrerebbe un’ipotesi di inesistenza della notifica, insuscettibile di sanatoria con la costituzione in giudizio del controricorrente; in ogni caso, anche in ipotesi di rinnovazione della notifica, il ricorso sarebbe inammissibile per decorrenza dei termini di impugnazione previsti dall’art. 327 c.p.c.
artt. 1140 c.c
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 c.c., 1141 c.c., 1144 c.c., 1158 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. N. 8053/2014
Cass. Sez. Unite ord. n. 2767/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8356/2021 R.G. proposto da: BARTALINI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 8 SCALA C, INT 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELUCCI DAVIDE (NGLDVD77B06H501B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CF LIBERTY SERVICING SPA rappresentat a e difes a dagli avvocati TOGNONI GIANNI (TGNGNN70L31B832B), FABBRONI CHIARA (FBBCHR76D70A390B) -controricorrente- nonchè SIDELP SAS DI ALDEROTTI MAURIZIO C. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2235/2020 depositata il 07/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dall’opposizione di terzo all’esecuzione proposta innanzi al Tribunale di Siena da Enzo Bartalini, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, nell’ambito della procedura esecutiva introdotta dal Banco BPM s.p.a. nei confronti della Sidelp sas. L’opponente chiese dichiararsi l’avvenuto acquisto per usucapione del bene oggetto della procedura esecutiva per aver avuto il possesso sin dagli anni settanta, quando aveva acquistato il terreno sul quale aveva costruito un capannone, che, con atto del 23.12.1983, aveva trasferito alla Dromos s.r.l.

Il bene venne poi trasferito nel 1991 a Sidelp; quest’ultima aveva concesso ipoteca sull’immobile a garanzia di un mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di Livorno. Il Tribunale accolse l’opposizione di terzo ed accertò l’acquisto del terreno per usucapione in favore dell’opponenteBartalini. La Corte d’appello di Firenze,adita dalla Banca creditrice in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di usucapione. La Corte distrettuale trasse il proprio convincimento in ordine alla insussistenza dell’animus possidendi da parte di Enzo Bartalini dalla circostanza che dopo la vendita dell’immobile alla Dromos s.r.l., egli avesse avuto la disponibilità del benesolo a titolo di comodato in mancanza diun atto di interversione del possesso.

Non era sufficiente, ai fini della prova del possesso, l’attività di manutenzione ordinaria dell’immobile ed il pagamento delle tasse, mentre, al contrario, era evidente l’esercizio delle facoltà dominicali da parte della Sidelp s.r.l. che aveva disposto del bene, dandolo in garanzia dei propri debiti. Enzo Bartalini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di tre motivi. La CF Liberty Servicing s.p.a. , procuratrice speciale della Leviticus Spv s.r.l. , in qualità di cessionaria del credito del Banco BPM s.p.a ha resistito con controricorso.

La Sidelp sas non ha svolto attività difensiva. Il Consigliere Delegato, ritenendo che il ricorso fosse inammissibile o, comunque, manifestamente infondato, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dalD. Lgs n.149 del 2022. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. E’ stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere, in primo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perché effettuata presso il procuratore non domiciliatario e, comunque, per tardività dello stesso per inosservanza del termine previsto dall’art.327 comma 1, c.p.c.

Il controricorrente rileva che nel giudizio d’appello il Banco BPM s.p.a. aveva eletto domicilio presso lo studio dell’Avv. Francesca Guidelli in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico che aveva cambiato indirizzo nel corso del giudizio d’appello, stabilendolo in Firenze, alla Via Villamagna, 116. Il ricorrente avrebbe erroneamente effettuato la notifica presso il precedente indirizzo e presso il domicilio digitale del codifensore, l’Avv. Chiara Fabbroni - che aveva comunicato il suo indirizzo di posta elettronica nel corso del giudizio d’appello, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni – ritenendo che tale atto non fosse valido ai fini dell’elezione di domicilio, integrando una mera informazione aggiuntiva.

L’omessa notifica del ricorso per cassazione presso il nuovo indirizzo dell’Avv. Guidelli integrerebbe un’ipotesi di inesistenza della notifica, insuscettibile di sanatoria con la costituzione in giudizio del controricorrente; in ogni caso, anche in ipotesi di rinnovazione della notifica, il ricorso sarebbe inammissibile per decorrenza dei termini di impugnazione previsti dall’art. 327 c.p.c. L’eccezione è infondata. Il ricorso è stato notificato presso lo studio dell’Avv. Fabbroni, che era codifensore della BPM s.p.a. ed aveva indicato il suo indirizzo pec ai fini delle notifiche e delle comunicazioni.

Per costante orientamento di questa Corte, nell'ipotesi in cui la parte si sia costituita nel giudizio a quo a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza ed uno solo di essi sia stato designato come domiciliatario, la notifica della impugnazione è valida ancorché eseguita presso il procuratore non domiciliatario (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016 n.14917, Cassazione civile sez. II, 29/05/2007, n.12516, Cass. 28 settembre 2004 n. 19452; Cass. 29 agosto 2000 n. 11357. Cass. n. 8759 del 1987). L’ipotesi di inesistenza della notifica, alla luce dell’orientamento di questa Corte (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n.14917), è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con la costituzione della parte in giudizio, come avvenuto nel caso di specie.

A ciò aggiungasi il raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 cpc). Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 c.c., 1141 c.c., 1144 c.c., 1158 c.c. e dell’art.2697 c.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c.; la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che dopo la vendita dell’immobile oggetto di causa, il ricorrente avesse avuto la disponibilità del bene a titolo di comodato, mentre, in sede di interrogatorio formale, avrebbe dichiarato di aver avuto il possesso autonomo dell’immobile perché, dopo averlo trasferito alla Dromos s.r.l. con atto di vendita di vendita del 23.12.1983, avrebbe riacquistato il possesso nel 1984.

Del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, la Corte non avrebbe tenuto conto così come avrebbe omesso di esaminare il contenuto dell’atto di vendita del 23.12.1983 alla Dromos s.r.l. , in cui si darebbe atto della traditio dell’immobile oggetto di causa. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., dell’art.2729 c.c., oltre al vizio di apparente e contraddittoria motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dal ricorrente al CTU nominato nell’ambito della procedura esecutiva ed al responsabile dell’Istituto Vendite Giudiziarie aventi ad oggetto la richiesta di informazioni su come potesse fare per inserirsi nella procedura esecutiva perché non aveva riscosso il prezzo dalla Dromos s.r.l.

La Corte d’appello avrebbe valorizzato dette dichiarazioni, rese nel corso del primo accesso, in data 14.12.2016, senza considerare che in data 22.11.2016 avrebbe dichiarato di essere il precedente proprietario dell’immobile che continuava ad occupare il bene sine titulo, svolgendovi da oltre vent’anni la propria attività lavorativa. I motivi, che per la loro connessione vanno affrontati congiuntamente sono infondati. La Corte d’appello, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha escluso l’animus possidendi del ricorrente, rilevando che, dopo la vendita dell’immobile alla Dromos s.r.l., egli avesse continuato ad avere la disponibilità del bene a titolo di comodato.

Nell’accertamento della detenzione del bene, sono state valorizzate le dichiarazioni rese dallo stesso Enzo Bartolini al CTU, in sede di svolgimento delle operazioni peritali nell’ambito del procedimento esecutivo dal Banco BPM s.p.a nonché al responsabile dell’Istituto Vendite Giudiziarie aventi ad oggetto la richiesta di informazioni su come potesse fare per inserirsi nella procedura in corso perché, dopo la vendita del bene, non aveva riscosso il prezzo, riconoscendo, in tal modo l’altrui proprietà. La circostanza che dopo la vendita del bene alla Dromos s.r.l., Enzo Bertolini avesse continuato ad occupare il bene era, pertanto, riconducibile, secondo la valutazione della Corte di merito, ad un contratto di comodato, né era stata data la prova di un atto di interversione del possesso.

La Corte ha correttamente ritenuto l’irrilevanza degli atti di gestione ai fini del possesso ad usucapionem valorizzando, invece, l’esercizio delle facoltà dominicali da parte della Sidelo s.r.l. che aveva disposto del bene, dandolo a garanzia dei propri debiti. Il ricorrente contesta la ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello, evidenziando che in un altro verbale aveva dichiarato di essere il precedente proprietario dell’immobile e di occuparlo sine titulo da oltre un ventennio, per svolgervi l’attività lavorativa; ha, altresì sostenuto di aver trasferito il bene alla Dromos s.r.l. con atto di vendita di vendita del 23.12.1983 e di aver riacquistato il possesso nel 1984 con autonomo atto di apprensione.

Si tratta di un’alternativa ricostruzione dei fatti, basata su un elemento istruttorio –le dichiarazioni rese dal medesimo in un altro verbale- che non tiene conto dell’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione delle risultanze istruttorie, il giudice, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive; devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez.3, sentenza n. 12362 del 24/05/2006;

Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016) Peraltro, le dichiarazioni rese da Bertolini Enzo nel corso dell’interrogatorio formale in ordine alla riappropriazione del bene dopo il trasferimento alla Dromos s.r.l. non potevano costituire prova dei fatti perché dette dichiarazioni non avevano natura confessoria. Quanto alla dedotta violazione dell'art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).

Con il ricorso per cassazione, la parte non può, infatti, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017). Non sussiste la violazione dell'art. 2697 c.c., che si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (ex multis, Sez. 6 - 3,ordinanza n. 26769 del 23/10/2018) mentre, nel caso di specie, la Corte ha correttamente posto l’onere della prova del possesso in capo a Bertolini Enzo ma ha ritenuto che gli elementi probatori addotti non fossero idonei a configurare il possesso ad usucapionemma una mera detenzione.

La censura di cui all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., è inammissibile, perché verte non sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ma sull’esame di elementi istruttori. E’ ius receptum che l’'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. N. 8053/2014).

La sentenza consente di percepire il fondamento della decisione, sottraendosi dal vizio dell’apparenza della motivazione (sul vizio di motivazione apparente, v. tra le tante, Cass. Sez. Unite ord. n . 2767/2023). Il ricorso per cassazione, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito L’incensurabilità del giudizio di merito sul rapporto di detenzione assorbe logicamente il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione e falsa applicazione dell’art.1140 c.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., sotto il profilo della insussistenza della tolleranza.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa. Nessuna pronuncia sulle spese va emessa nei rapporti con la parte intimata. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dalD. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 10.000,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’ art.96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i