Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3933/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against inammissibility ruling for lack of adversarial hearing in public defender fee dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3933/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground of appeal, declaring the lower court's dismissal inadmissible due to a violation of the adversarial principle. The appellant, a lawyer defending a state-funded client, argued that the President of the Tribunal improperly ruled on the fee dispute without hearing the parties. The court held that under the relevant procedural codes, such disputes require a scheduled hearing, and the lower judge's decision to rule ex parte was legally flawed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15 D.Lgs n.150/2011; Art. 702-bis c.p.c.: The court establishes that disputes regarding fees for public defenders regulated by the simplified procedure must be heard with the parties present to ensure the principle of adversarial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
public defender fees adversarial principle simplified procedure inammissibility ruling hearing requirement espulsione nel diritto degli stranieri revoca del gratuito patrocinio revoca della nazionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 D.Lgs n.150/2011
Art. 702-bis c.p.c.
cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato, ratione temporis, alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e ss.; - secondo l’art.15 del D.
Art. 84 DPR n.115/2002
Cecilia Del Grosso propose opposizione, ex art. 84, 142 e 170 del D.
Art. 170 DPR n.115/2002
84, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex art. 170 D.P.R.
Art. 360, comma 1, n.4 c.p.p.
art. 702-bis c.p
cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato, ratione temporis, alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.
art. 702 bis, comma 3 c.p
cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato, ratione temporis, alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2620/2023 R.G. proposto da: DEL GROSSO CECILIA, elettivamente domiciliato in RM VIA P. LEONARDI CATTOLICA N. 3, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO (FRRLSN73C28A783W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA G IUSTIZIA -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE BENEVENTO n. 1658/2021 depositata il 10/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - L’Avv. Cecilia Del Grosso propose opposizione, ex art. 84, 142 e 170 del D.

Lgs n.150 del 2011 innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento avverso il provvedimento del locale Giudice di Pace, con il quale era stato disposto “nulla per le spese”per l’attività difensiva svolta in favore di Gedi Abtison Hassan, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento avente ad oggetto l’annullamento del decreto di espulsione nei suoi confronti; - il Presidente del Tribunale, senza disporre la comparizione delle parti, con provvedimento del 4.1.2023, dichiarò de plano inammissibile il ricorso; - l’Avv. Cecilia Del Grosso ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento presidenzialesulla base di due motivi; - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.15 del D. Lgs n.150 del 2011 e dell’art.702 bis c.p.c., in relazione agli artt.24 Cost e 111 Cost ed all’art.360, comma 1, n.4 c.pp.c., per avere il Presidente del Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione disporre la comparizione delle parti, in violazione del principio del contraddittorio: - il motivo è fondato; - secondo il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex art. 170 D.P.R. cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato, ratione temporis, alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e ss.; - secondo l’art.15 del D.

Lgs n.150 del 2011, infatti, “le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”; - poiché era stato impugnato il provvedimento del Giudice di Pace con il quale era stata omessa la liquidazione delle spese per il patrocinio, il procedimento era regolato dall’art.170 DPR 115/2002 e, ai sensi dell’art. 702 bis, comma 3 c.p.c., il giudice doveva necessariamente fissare la comparizione delle parti; - il Presidente del Tribunale di Benevento ha violato la norma citata decidendo l’opposizione inaudita altera parte, senza assicurare il necessariocontraddittorio; - il ricorso deve, pertanto essere accolto; - il provvedimento impugnato va cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità; - è così logicamente assorbito il secondo motivo con il quale , denunziandosila violazione degli artt.13, comma 8 e 10 del D.

Lgs n.286 del 1998, degli artt.15 e 18 del D. Lgs n.150 del 2011 e degli artt.75, 84 e 142, ultimo periodo del DPR n.115 del 2002, si censura, nel merito, la fondatezza della decisione del provvedimento del Tribunale di Benevento, alla luce della normativa speciale.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Presidente del Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di