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Ordinanza Interlocutoria — n. 3927/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding international service of process and simulated acts in inheritance dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3927/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Michela Dani against the Florence Court of Appeal's judgment. Dani argued that international service of process was invalid due to lack of proof of receipt and that a family assembly and lease contract were simulated to defraud her inheritance rights. The court rejected these claims, upholding the validity of the service and the civil court's duty to assess evidence rather than relying solely on prior penal judgments.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 1418, 1421 c.c.: The court must verify the validity of international service of process based on evidence; it cannot declare acts simulated merely because a prior penal judgment exists without its own independent assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
international service of process presumption of receipt burden of proof simulated legal acts inheritance dispute onus probandi validity of notification eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164 c.p.c.
Art. 1418 c.c.
- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1418 e 1421 c.c., nonché degli artt.
Art. 1421 c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 651 c.p.p.
Art. 654 c.p.p.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 1335 c.c
Di conseguenza, ha escluso che la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.
artt. 2909 c.c
1418 e 1421 c.c., nonché degli artt. 2909 c.c., 651 e 654 c.p.p., evidenziando come la sentenza impugnata abbia omesso di rilevare la natura si- mulata della delibera assembleare e del contratto di locazione stipu- lato, circostanze già accertate con sentenza penale, divenuta defini- tiva in seguito a Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8591/2022
2909 c.c., 651 e 654 c.p.p., evidenziando come la sentenza impugnata abbia omesso di rilevare la natura si- mulata della delibera assembleare e del contratto di locazione stipu- lato, circostanze già accertate con sentenza penale, divenuta defini- tiva in seguito a Cass. n. 8591/2022.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22402/2022 R.G. proposto da : DANI MICHELA, elettivamente domiciliata in ROMA via Cagliari 13, presso lo studio dell’avvocato SOCCIO ANGELA (SCCNGL67T50H926P), rappresentat a e difes a dall'avvocato PABIS TICCI NICOLA (PBSNCL74B16D612C) -ricorrente- contro MAIORINO ADDUCCHIO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE FURIO CAMILLO, 99, presso lo studio dell’avvocato GUERRERA WALTER (GRRWTR67A17H501Y) che larappresenta e difende unita- mente all'avvocato SEGHI LUIGI (SGHLGU57C04D612J) -controricorrente- nonchécontro MAIORINO ADDUCCHIO MARIA LUISA, DANI RICCARDO, elettiva- mente domiciliati in FIRENZE VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, presso lo studio dell’avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO (GVRFNC66C24D612C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUCCI ALICE (PCCLCA65P42D612E) -controricorrenti- nonchécontro COMUNIONE EREDITARIA MAIORINO ADDUCCHIO -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 537/2022 de- positata il 18/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Consigliere REMO CAPONI. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto P.G. Michele Di Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Nel 2007 mancavaai vivi Angelo Maiorino Adducchio lasciando un testamento che designava Michela Dani, sua nipote ex filia, erede per la quota disponibile con riferimento ad un immobile a Forte dei Marmi.La comunione ereditaria vede come partecipanti, oltre a Mi- chela Dani, le figlie di Angelo, Anna e Maria Luisa (rispettivamente zia materna e madre di Michela).

Amministratore è il commercialista Stefano Crocetti. Il testamento viene impugnato dalle figlie di An- gelo, ma la sua validità è confermata dal Tribunale di Prato nel 2014, con una sentenza ancora sottoposta ad appello. Nel 2013, Michela Dani ha ottenuto una sentenza dal Tribunale di Firenze che ordinava la consegna delle chiavi dell’immobile di Forte dei Marmi da parte di Anna e Maria Luisa Maiorino Adducchio. L'esecuzione di questa sen- tenza, avvenuta nel novembre del 2013, ha portato Michela Dani a conoscenza di una delibera dei partecipanti alla comunione eredita- ria, adottata in sua assenza il 13/08/2013.

A questa riunione erano presenti Anna e Maria Luisa, mentre risultava assente (oltre a Mi- chela Dani) anche l'amministratore. In tale riunione le due sorelle deliberavanodi riconoscere a Riccardo Dani, marito di Maria Luisa e padre di Michela, un credito di circa € 87.450,00 per spese da lui sostenute per interventi sull'immobile e deciso di compensare tale credito con i canoni di un contratto di locazione dell'immobile tra le sorelle e Riccardo. Il contratto di locazione relativo all'immobile di Forte dei Marmi veniva stipulato il 17/08/2013 tra Anna Maiorino Adducchio, Maria Luisa Maiorino Adducchio e Riccardo Dani.

Il con- tratto veniva successivamente registrato il 16/09/2013 e prevedeva un canone di locazione annuo di € 20.000 per un periodo di quattro anni rinnovabili. Il pagamento del canone del primo quadriennio sa- rebbe stato compensato con il credito riconosciuto a Riccardo Dani nell'assemblea del 13/08/2013. Questi gli antefatti della controversia attuale. Nel dicembre 2013 Michela Dani conveniva Anna e Maria Luisa Maiorino Adducchio, Ric- cardo Dani e Stefano Crocetti dinanzi al Tribunale di Firenze, per l’impugnazione della delibera assembleare del 13/08/2013, chie- dendo di escludere ogni debito nei confronti di Riccardo Dani.

L’at- trice sosteneva di non essere mai stata convocata validamente e di essere appunto venuta a conoscenza della delibera solo a novembre 2013, in occasione dell’esecuzione per la consegna delle chiavi. Ric- cardo Dani e Maria Luisa Maiorino Adducchioeccepivano l’incompe- tenza territoriale del Tribunale di Firenze sulla questione della loca- zione, indicando la competenza del Tribunale di Lucca. Contestavano inoltre la loro legittimazione passiva (sostenevano che, essendo la delibera assembleare un atto collettivo della comunione ereditaria, non erano personalmente legittimati come singoli partecipanti)e af- fermavano di aver inviato regolare convocazione.

Riccardo Dani pro- poneva domanda riconvenzionale per il credito verso Michela Dani, pari a € 19.433,33, corrispondente alla rispettiva quota del credito complessivo.Anna Maiorino Adducchio assumeva una posizione de- filata, riconoscendo la validità della delibera per la propria quota. Stefano Crocetti rimaneva contumace. Nel 2016 il Tribunale di Fi- renze dichiarava invalida la delibera del 13/08/2013,inopponibile a Michela Dani il contratto di locazione e prescritto il credito di Riccardo Dani. La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado.

Ha richiamato l’esistenza di due lettere raccomandate inviate dai genitori a Michela Dani nel contesto della convocazione assembleare e della successiva comunicazione della delibera. La prima lettera è stata redatta il 3/8/2013 e spedita il 5/8/2013 all’in- dirizzo statunitense di Michela Dani. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che tale lettera non contenesse la convocazione dell’assem- blea del 13/8/2013, bensì una comunicazione diversa (una lettera personale del padre). Questa interpretazione si è basata sul docu- mento prodotto da Michela Dani, che non è stato specificamente con- testato da Riccardo Dani e Maria Luisa Maiorino Adducchio.

La se- conda lettera è stata spedita il 2/9/2013 e conteneva il verbale della delibera assembleare e le chiavi dell’immobile. Questo plico è stato restituito al mittente con la dicitura «Refused –Returned to sender» e successivamente consegnato da Riccardo Dani all’ufficiale giudizia- rio durante un’esecuzione coattiva. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto invalida la delibera del 13/8/2013 per mancanza di prova di una va- lida convocazione dell’assemblea e per l’assenza di elementi suffi- cienti a dimostrare un rifiuto imputabile a Michela Dani in relazione al plico del 2/9/2013.

Di conseguenza, ha escluso che la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. potesse operare. La Corte di appello, invece, ha riformato questa parte della sentenza. Ha rite- nuto che la mancata ricezione della convocazione non fosse decisiva ai fini della validità della delibera, in quanto Michela Dani era comun- que stata posta in condizione di conoscerla attraverso il plico del 2/9/2013. Ha applicato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. in relazione a quest’ultimo, giudicando che la spedizione fosse sufficiente a far decorrere i termini per l’impugnazione.

Pertanto, ha considerato tardivaex art. 1109 co. 2 c.c. l’impugnazione della deli- bera da parte di Michela Dani e ha dichiarato valida la delibera del 13/8/2013. Di conseguenza, il contratto di locazione derivante dalla delibera è stato dichiarato opponibile a Michela Dani. Tuttavia, la Corte ha rigettato la domanda riconvenzionale di Riccardo Dani, con- fermando la prescrizione del credito. Ricorre in cassazione Michela Dani con tre motivi. Resiste Anna Maiorino Adducchio con controricorso, illustrato da memoria. Resi- stono Maria Luisa Maiorino Adducchio e Riccardo Dani con controri- corso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1335 c.c., nonché degli artt. 5, 6 e 17 e ss. della Convenzione dell’Aja del 15/11/1965 (resa esecutiva con l. n. 42/1981), della Convenzione postale uni- versale (d.p.r. n. 358/1981), degli artt. 1109 co. 1 n. 2, 1105 co. 3 c.c., e 2697 c.c. Si censura altresì omesso esame circa fatti decisivi relativi al mancato perfezionamento del procedimento di notifica- zione. Si afferma che la Corte di appello abbia erroneamente appli- cato la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., ritenendo tardiva l’impugnazione della delibera assembleare nonostante il plico raccomandato non sia mai entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria.

Si rileva che la raccomandata contenente la delibera è stata restituita al mittente con un’indicazione di ‘rifiuto’ non attribui- bile alla destinataria, mancando una valida attestazione da parte dell’ufficio postale statunitense. Si osserva inoltre che l’assenza di elementi probatori sull’effettiva conoscenza da parte di Michela Dani avrebbe dovuto spostare l’onere probatorio sul mittente, impedendo l’applicazione della presunzione. Si contesta, inoltre, l’applicazione impropria del d.lgs. 261/1999, che disciplina la liberalizzazione del servizio postale senza regolare le modalità di esecuzione delle noti- fiche internazionali.

Si richiama invece la Convenzione dell’Aja, che prevede specifiche formalità per garantire l’effettivo recapito degli atti all’estero. La mancata osservanza di tali formalità avrebbe do- vuto condurre a dichiarare l’inesistenza di una valida notificazione. Si conclude che la sentenza impugnata ha indebitamente compresso i diritti difensivi della destinataria, invertendo l’onere probatorio e applicando una presunzione in assenza dei necessari presupposti, con evidente violazione di legge. 2. - Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1418 e 1421 c.c., nonché degli artt. 2909 c.c., 651 e 654 c.p.p., evidenziando come la sentenza impugnata abbia omesso di rilevare la natura si- mulata della delibera assembleare e del contratto di locazione stipu- lato, circostanze già accertate con sentenza penale, divenuta defini- tiva in seguito a Cass. n. 8591/2022.

La mancata considerazione della sentenza penale, ancorché non ancora passata giudicato al tempo del giudizio di appello,ha determinato una violazione del giu- dicato esterno, incidendo sulla validità degli atti impugnati e sulla loro opponibilità. Si censura, inoltre, il mancato esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice d’appello, che avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità degli atti simulati ai sensi degli artt. 1421 c.c. e 2909 c.c., in considerazione dell’evidenza documentale risultante dalle pronunce penali acquisite.

Si afferma altresì che la sentenza d’appello non ha adeguatamente motivato sulle conseguenze della simulazione,determinando un pregiudizio alla giustizia sostanziale, nonostante l’acquisizione del giudicato penale che qualificava la con- dotta come fraudolenta. 3. - Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. censurando la decisione della Corte di appello di compensare inte- gralmente le spese di lite relative al rapporto processuale tra Michela Dani e Riccardo Dani, basandosi su una presunta reciproca soccom- benza. Si evidenzia che tale statuizione ha riformato il capo della sentenza di primo grado, nonostante Riccardo Dani fosse risultato soccombente anche in appello.

Si sottolinea che la compensazione delle spese è stata motivata dalla Corte di appello sulla base di un presupposto erroneo di reciproca soccombenza, anziché sulla pre- senza di ‘giusti motivi’. Pertanto, si sostiene che la doglianza sulla compensazione sia esaminabile dalla Corte di Cassazione per l’as- senza di una ragione giuridica valida alla base della decisione. 4. – Il primo e il secondo motivo ricorso sollevano questioni di valenza nomofilattica in guisa tale che - considerati anche i risvolti della controversia nel caso concreto- sollecitano il Collegio a rimet- tere la trattazione della causa all’udienza pubblica, affinché la trat- tazione e la