Cassation court orders integration of necessary co-owners in indivisible co-ownership dispute regarding shared passage and courtyard.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the integration of the contradictory proceedings against two absent co-owners, Mudò Rocco and Binanti Gaetana, who were not notified of the appeal. The lower court had partially upheld the claim for shared ownership of a passage and courtyard based on statutory presumptions while rejecting the plaintiff's primary title-based claims. The court ruled that because the dispute involves an indivisible relationship among all co-owners, the necessary co-owners must participate in the current proceedings to ensure a complete judicial decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; In cases involving indivisible co-ownership where the judgment must determine a plurisubject relationship, necessary co-owners who were absent in the second instance must be integrated into the contradictory proceedings to allow for a complete judicial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10071/2020 R.G. proposto da : SPAGNA MARCELLO, BORDONE FERNANDA e SPAGNA ANNA, elett.te domiciliati in ROMA, VIA F. SIACCI 2/B presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE MARTINI (DMRCRD38S13H282W), che li rappresenta e difende anche disgiuntamente insieme all’avvocato MARCELLO SPAGNA (SPGMCL43M26I754A) per procura in calce al ricorso, -ricorrentiprincipali e controricorrenti- contro ITALIA FRANCESCA, elett.te domiciliata in SIRACUSA, CORSO GELONE 148, presso lo studio dell’avvocato DANILO MOTTA, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.1/2020depositata il 2.1.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. Premesso che il Tribunale di Siracusa con sentenza del 2016 ha rigettato le domande avanzate da Italia Francesca, proprietaria di un palazzetto in Siracusa, via Serafino-Privitera n. 2, con sottostante androne avente accesso dal civico 4, collegato ad un piccolo cortile interno, nei confronti dei proprietari di distinti fabbricati aventi accesso da tale ultimo civico e raggiungibili tramite una scala da quel cortile, Spagna Marcello, Spagna Anna, Bordone Fernanda, Mudò Rocco e Binanti Gaetana, domande intese ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva dell'androne e del piccolo cortile (particella 6058 ex 949 del foglio 167 ex 173), il rilascio di detti beni, il ripristino del muro di confine sull'androne ed il risarcimento dei danni subiti per illegittima occupazione, ed in subordine l'accertamento della comproprietà dell'androne e del piccolo cortile con conseguente loro restituzione al compossesso di Italia Francesca; rilevato che la Corte d'Appello di Palermo, accogliendo parzialmente l'appello di Italia Francesca, nella resistenza di Spagna Marcello, Spagna Anna e Bordone Fernanda, e nella contumacia di Mudò Rocco e Binanti Gaetana, con la sentenza n. 2/2020 del 19.12.2019/2.1.2020, ha accertato la comproprietà dell'androne e del piccolo cortile, applicando la presunzione di proprietà comune dell'art. 1117 cod. civ. in accoglimento della domanda subordinata di Italia Francesca, ha confermato il rigetto delle sue domande principali, basate sui titoli di acquisto, ed ha compensto per metà le spese processuali del doppio grado e condannato in solido tutti gli appellati al pagamento in favore di Italia Francesca della residua metà; considerato che avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto tempestivo ricorso principale a questa Corte, notificato solo ad Italia Francesca il 25.3.2020, Spagna Marcello, Spagna Fernanda e Spagna Anna, affidandosi a quattro motivi, e tempestivo controricorso con ricorso incidentale, notificato a tutte le partiil 22.6.2020, Italia Francesca, affidandosi a sei motivi; rilevato che il ricorso principale non é stato notificat o a Mudò Rocco e Binanti Gaetana, che pure sono stati parti costituite nel giudizio di primo grado e contumaci nel giudizio di secondo grado, e devono quindi partecipare quali litisconsorti necessari in cause inscindibili al presente giudizio di legittimità; considerato, infatti, che le domande incidenti sull'estensione del diritto di comproprietà dei singoli devono essere rivolte nei confronti di tutti i comproprietari, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale (vedi Cass.14.10.2022 n. 30302 ed arg. anche da Cass. sez. un. 13.11.2013 n. 25454), a maggior ragione quando si sia chiesto, come nella specie, anche un intervento di ripristino sull'asserita proprietà comune, necessariamente incidente sui diritti di tutti gli asseriti comproprietari; considerato che il ricors o principale é stat o tempestivamente notificatoad uno dei litisconsorti necessari Francesca Italia, ma non anchea Rocco Mudò e Gaetana Binanti, occorrendo quindi ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, da parte del ricorrent e principal e , entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; visto l’art. 331 cpc;
P.Q.M.
La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Mudò Rocco e Binanti Gaetana, da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, e rinv