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Decreto — n. 3796/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the appellant under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 3796/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, represented by counsel, voluntarily relinquished the right to pursue the cassation against the lower court's judgment. The court ruled that this withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the proceedings without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a civil appeal extinguished upon the voluntary withdrawal of the appellant, provided the withdrawal complies with statutory formalities and does not violate public order.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of proceedings Civil Procedure Code cassation appeal dismissal appellant renunciation condono delle spese procedurali desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.
Art. 391, quarto comma c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: MURTAS GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ACQUARONE; -ricorrente - contro NATTA MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO FANTINI; -controricorrente – nonché contro GANA SAS; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n.246/2021pubblicata in data 1 marzo 2021 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MURTAS GABRIELLA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che