Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; court declares proceedings extinguished per Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal filed by Maurizio Pace against Studio Juvara 2000 SRL extinguished following the appellant's formal withdrawal. The court confirmed that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, as amended by Legislative Decree No. 149 of 2022. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the extinction of the proceedings without addressing the merits of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished by decree upon the formal withdrawal of the appeal, provided the withdrawal meets statutory requirements and no further procedural steps are necessary.
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DECRETO sul ricorso proposto da: PACE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BORGHERESI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ZARBA; -ricorrente - contro STUDIO JUVARRA 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO POGGIO; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino n.1124/2023pubblicata in data 7 dice mbre 202 3 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PACE MAURIZIO, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia