Italian Supreme Court dismisses appeal via decree due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellants, Tellatin Anna and Andrea, voluntarily relinquished their rights to contest the lower court's judgment against the Tellatin family members. The court ruled that this withdrawal met all procedural requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The court may declare a civil appeal extinguished by decree when the appellant formally withdraws the lawsuit, provided the withdrawal meets statutory requirements and no further proceedings are necessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: TELLATIN ANNA, TELLATIN ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSIA SANTAGATA; -ricorrenti - contro TELLATIN PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA COSPITE, MARCO DE CRISTOFARO; TELLATIN LUCIA LAURETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE BAGGIO; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.919/2022pubblicata in data 21 aprile 2022 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da TELLATIN ANNA, TELLATIN ANDREA, accettata daicontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s