Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Elital Elettronica Italiana Srl, had not acted on the proposal for judgment termination, while the respondents, De Simone and Opri, argued for the dismissal of their case. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and the award of costs to the respondents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment termination within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16287/2022 R.G. proposto da : ELITAL ELETTRONICA ITALIANA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato ALFONSI GUIDO (LFNGDU69H30G148G) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DE SIMONE ROBERTO CARLO, DE SIMONE FLAVIO GUERINO, elettivamente domiciliatiin ROMA V.LE ANICIO GALLO, 194, presso lo studio dell’avvocato LA GATTUTA FRANCESCO (LGTFNC68M01H501I) rappresentati e difes i dagli avvocati BERTI DE MARINIS GIAMPIETRO (BRTGPT44B01A345S), BERTI DE MARINIS GIAMPIETRO (BRTGPT44B01A345S) -controricorrenti- nonchè contro OPRI ELENA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1854/2021 depositata il 16/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori