Court dismisses lawyer's fee claim due to lack of mandate, ruling signature verification requires false accusation. Outcome: Claim dismissed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lawyer's claim for professional fees after finding no valid mandate existed between the parties. The lower court correctly rejected the request because the opposing party denied the signature on the power of attorney, and the lawyer failed to request a verification of that signature. The Supreme Court ruled that such a signature can only be contested via a false accusation, meaning the absence of a verification request was legally irrelevant to the existence of the mandate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 c.p.c.; Art. 360 n.3 c.p.c.: The certification of the signature on a power of attorney can be contested only through a false accusation, as the lawyer acts as a public official upon signing, rendering a private mandate verification request unnecessary for establishing the mandate's existence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29007/2022 R.G. proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N 20, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO (CSOSVR60L02B842C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONTIGLIANI ROBERTO -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE D'APPELLO PERUGIA n. 136/2022 depositata i l 19/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Nicola Staniscia aveva chiesto che Roberto Contigliani fosse condannato al pagamento del compenso professionale dovutogli per l’assistenza prestata in relazione al ricorso ex lege n.89/2001, presentato avanti alla Corte d’Appello di Perugia nel suo interesse; il ricorrente aveva evidenziato che il mandato inizialmente ricevuto era stato revocato dal cliente prima che egli riuscisse ad ottenere un risultato positivo.
2. Roberto Contigliani aveva eccepito l’inesistenza di qualsivoglia mandato che, non essendo mai stato conferito, non poteva essere stato nemmeno revocato, e aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta alla procura alle liti prodotta dalla controparte.
3. La Corte d’Appello di Perugia aveva respinto il ricorso rilevando quanto segue: - oltre alla procura non è in atti alcun elemento neppure indiziario che possa consentire di ritenere sussistente un contratto di mandato tra le parti, “né la dedotta rinuncia al mandato ha trovato alcuna conferma; anzi a tale riguardo, risulta agli atti che il relativo procedimento è stato dichiarato estinto per inattività proprio dell’avv.to Staniscia”; -si deve poi evidenziare che, “a fronte di un disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti da parte del Contigliani, il ricorrente non ha chiesto di procedere con la verificazione di detta sottoscrizione rinunciando, pertanto ad avvalersene”.
4. Avverso l’ordinanza ex art.702 bis c.p.c. della Corte d’Appello di Perugia propone ricorso Nicola Staniscia, affidandolo a due motivi: I) violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.83, 115, 116, 214, 215, 216, 221 c.p.c. e art.2697 c.c. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto che il disconoscimento della sottoscrizione della procura da parte di Roberto Contigliani sarebbe stato, in concreto, irrilevante, potendo essere contestata la procura alle liti solo attraverso la proposizione della querela di falso; l’assenza dell’istanza di verificazione da parte del ricorrente non avrebbe dovuto pertanto essere valorizzata perché ininfluente;
II) violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.83, 112, 115, 116 e 324 c.p.c. La pronuncia della Corte d’Appello sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha omesso di considerare la sentenza n.2282/22 della Corte d’Appello di Roma, richiamata dalla controparte per affermare l’inadempimento professionale del ricorrente connesso alla cancellazione del giudizio di equa riparazione al quale si riferisce la richiesta di pagamento sub iudice; detta sentenza non avrebbe avuto ad oggetto il pagamento degli onorari a favore di Nicola Staniscia né avrebbe accertato l’inadempimento di questi, essendo intervenuta in un giudizio in cui era parte, oltre a Roberto Contigliani, l’avv.
Gina Tralicci. Ne conseguirebbe che il richiamo alla stessa da parte del Giudice di merito renderebbe la motivazione dell’ordinanza solo apparente. In realtà il Contigliani, cercando di estendere la portata precettiva della sentenza della Corte d’Appello di Roma anche nei confronti del ricorrente oltre che dell’avv. Gina Tralicci, avrebbe di fatto ammesso il conferimento del mandato all’avv. Nicola Staniscia, necessario presupposto dell’inadempimento ivi lamentato.
5. Roberto Contigliani non ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il primo motivo di ricorso è fondato. Si richiamano in proposito diversi precedenti in termini di questa Corte e, in particolare, l’ordinanza n.32708/2024, pronunciata nell’ambito di un giudizio che pure vede come parte l’avv. Staniscia, avente ad oggetto il pagamento di prestazione professionale e deciso dalla Corte d’Appello di Perugia con motivazione sovrapponibile a quella dell’ordinanza ricorsa; l’ordinanza richiamata ha evidenziato quanto segue:
“Questa Corte ha precisato – e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che “la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti effettuata dal difensore ex art. 83 c.p.c. può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale” (v., citate dal ricorrente, Cass. 1860/2008;
Cass. 17473/2015; Cass. 15170/2014; cfr., altresì, Cass. n. 19785/2018)”. 6.1. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto e, tenuto conto che la Corte di merito non ha svolto valutazione alcuna sulla idoneità/sufficienza della procura, ritenendola probatoriamente inutilizzabile sul presupposto erroneo che fosse a tal fine necessaria la sua verificazione, per affermare esistente il mandato professionale negato da Roberto Contigliani, la sentenza deve essere cassata con rinvio .
7. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
8. L’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al suddetto principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di c