Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the Rosanova siblings against the Campochiaro family, with the lower court's judgment from 2021 serving as the subject of the appeal. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22965/2021 R.G. proposto da : ROSANOVA ROSA, ROSANOVA MONICA, ROSANOVA ANNA, ROSANOVA CARMELA, ROSANOVA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in SORRENTO VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, presso lo studio dell’avvocato D'ISA RENATO (DSIRNT81C31F839U) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro CAMPOCHIARO ANITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO CIVININI, 11, presso lo studio dell’avvocato CERASARO PIETRO (CRSPTR62R10H579Z) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.440/2021 depositata il 05/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.