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Ordinanza — n. 3619/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by correcting value determination for peace court judgment based on initial claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3619/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Giovanni Dolce's appeal against the Tribunal of Lecce's dismissal of his counterclaim. The Tribunal had incorrectly deemed the first-instance judgment non-appealable by considering the counterclaim's value instead of the original creditor's claim exceeding the peace court limit. The court ruled that appealability depends solely on the initial demand, not subsequent counterclaims, thereby invalidating the lower court's application of the necessary equity clause.

Regesto Legislator

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Art. 113, 339 c.p.c.; The judgment of a peace judge is not necessarily pronounced according to equity if the initial claim exceeds the jurisdictional limit, regardless of the value of any counterclaim introduced in the same proceedings.

Parole chiave

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peace court jurisdiction counterclaim value necessary equity clause appealability threshold civil procedure code domanda di revisione dell'asilo impugnabilità della decisione di rinvio spese di trasloco

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Art. 339 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Art. 10 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n.11415/2007
tra le altre, sui profili evidenziati, Cass. n.11415/2007 e Cass.n.23406/2023-.
Cass. n.23406/2023
Cass. n.33219/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23167/2022 R.G. proposto da: DOLCE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Nardò Via Antonio Segni 4, presso lo studio dell’avvocato FRASSANITO ANDREA (FRSNDR72R17E506A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VENUTI MICHELE VINCENZO, VENUTI ANGELA -intimati- avverso SENTENZA diTRIBUNALE LECCE n. 500/2022 depositata i l 22/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA 1. Giovanni Dolce, titolare dell’impresa individuale Arredamenti Eccentric, era stato convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Lecce da Michele Vincenzo Venuti e Angela Venuti, che ne avevano chiesto la condanna a pagare € 2.000,00 sul presupposto del suo inadempimento al contratto di compravendita di mobili intercorso tra le parti. Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale con richiesta di condanna della controparte a pagare € 600,00 -o la diversa somma ritenuta di giustizia-per l’attività di trasloco di mobili.

2. Il Giudice di Pace di Lecce aveva respinto entrambe le domande.

3. Proposto appello solo da Giovanni Dolce, che aveva insistito per l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, il Tribunale di Lecce lo aveva dichiarato inammissibile, considerando inappellabile ex art.113 e 339 c.p.c. la sentenza di primo grado, che riteneva essere stata pronunciata necessariamente secondo equità in relazione all’art.113 co 2 c.p.c.: il Tribunale aveva sottolineato come non fossero state sollevate critiche al deciso del Giudice di Pace rientranti nell’ambito della violazione delle norme sul procedimento, della violazione di norme costituzionali o comunitarie o della violazione dei principi regolatori della materia.

4. Propone ricorso per cassazione Giovanni Dolce affidandolo ad un unico motivo: -1. Violazione e falsa applicazione dell’art.339 c.p.c., commi 1 e 3, e dell’art.113 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1 n.3: Il Tribunale non avrebbe considerato che la domanda riconvenzionale proposta dal ricorrente era volta alla richiesta di una somma indeterminata, così ancorandosi la competenza per valore, mai contestata dalla controparte, al limite massimo della competenza del Giudice di Pace; ne conseguirebbe l’appellabilità della pronuncia del Giudice di Pace, non ricorrendo il presupposto di applicazione dell’art.113 co 2 c.p.c.

5. I resistenti non hanno proposto controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso è fondato: pure se l’articolazione del motivo non coglie appieno la criticità presentata dalla sentenza del Tribunale di Lecce, vengono infatti in rilievo profili di diritto che questa Corte può rilevare autonomamente.

7. Il Tribunale di Lecce ha erroneamente identificato il valore della controversia ai fini della verifica di appellabilità della sentenza del Giudice di Pace ex art.113 e 339 c.p.c., perché ha tenuto conto della domanda riconvenzionale di Giovanni Dolce in quanto unica domanda rimasta ancora controversa in appello, senza considerare che il giudizio era stato introdotto in primo grado dai signori Venuti, i quali avevano azionato nei confronti dell’attuale ricorrente una pretesa creditoria di € 2.000,00, oltre accessori, superiore quindi al limite (€ 1.100,00) individuato dall’art.113 c.p.c. per qualificare come necessariamente pronunciate secondo equità le pronunce del Giudice di Pace.

8. Il valore della controversia si determina infatti sulla base della domanda, ex art.10 c.p.c., cumulando il valore di tutte le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, mentre non rilevano a tal fine le domande riconvenzionali proposte -salvo il disposto dell’art.36 c.p.c., non significativo nel caso di specie, e salva una loro eventuale rilevanza ai fini della determinazione del compenso del difensore: cfr. tra le altre, sui profili evidenziati, Cass. n.11415/2007 e Cass.n.23406/2023-.

9. A nulla poteva rilevare quindi, nella verifica da parte del Giudice d’appello della controversia introdotta in primo grado ai fini dell’applicazione degli art.113 e 339 c.p.c., il valore della domanda riconvenzionale, con la quale era stata richiesta la condanna dei signori Venuti a pagare l’importo di € 600,00, oltre accessori, a prescindere dal riferimento in essa contenuto alla “diversa somma ritenuta di giustizia” e alla sua idoneità a trasformare la domanda in domanda di valore indeterminato -cfr., sul punto, Cass. n.33219/2021-.

10. In sostanza, il Tribunale di Lecce ha valutato l’appellabilità della sentenza del Giudice di Pace tenendo conto del valore della controversia in appello, invece che del valore della controversia in primo grado, derivando la qualità di pronuncia secondo equità della sentenza impugnata che non poteva essere fondata sul disposto dell’art.113 co 2 c.p.c. -la pretesa degli attori era di € 2.000,00, superiore, si ripete, al limite identificato dalla norma- e che pacificamente non era giustificata da una richiesta delle parti, ex art.114 c.p.c. Da quanto esposto consegue che il richiamo al disposto degli art.113 co 2 e 339 co 3 c.p.c. per escludere l’appellabilità della sentenza del Giudice di Pace di Lecce è errato, non potendo detto provvedimento essere definito come pronunciato secondo equità.

11. La sentenza del Tribunale di Lecce deve essere cassata, con rinvio della causa allo stesso Giudice, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassa