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Ordinanza — n. 3529/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on sale of furniture contract nullity due to undetermined subject matter and lack of valid signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3529/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Virginio Mobili S.R.L.'s appeal against the Milan Court of Appeal's rejection of their claim for damages regarding a failed furniture sale. The lower courts ruled the contract void because the specific modular kitchen design was not approved, leaving the subject matter indeterminate, and because the wife's signature on the purchase form was forged by her husband without her authorization. The Court of Cassation found the appeal inadmissible as it sought an improper re-examination of facts and evidence rather than correcting legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 1346 cod. civ.; Art. 111, co. 4, Cost.; Art. 134 cod. proc. civ.: A contract for customized goods remains indeterminate without the specific design approval, and a signature lacking the counterparty's actual intent or subsequent ratification cannot validate the agreement.

Parole chiave

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contract nullity indeterminate subject matter forged signature modular furniture sale lack of ratification improper re-examination inadmissible appeal credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1346 cod. civ.
Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1346 cod.
Art. 111, co. 4, Cost.
Con il secondo motivo viene denunciata omessa motivazione in violazione dell’art. 111, co. 4, Cost., e 134 cod.
Art. 134 cod. proc. civ.
Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1346 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 1346 cod. civ
Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1346 cod. civ.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 34576/2019
Cass. nn. 34576/2019, 5987/2021).
Cass. nn. 5987/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2501/2020 R.G. proposto da: VIRGINIO MOBILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO BENVENUTI giusta procura in atti; –ricorrente – contro PIROTTA PATRIZIA, ZANAROTTI GIUSEPPE; –intimati– avverso la sentenza n. 2406/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini di cui appresso.

1. Virginio Mobili s.r.l., narrando che Patrizia Pirotta, in compagnia del marito Giuseppe Zanarotti, aveva deciso, unitamente al coniuge, di acquistare un complesso di mobili da cucina con annessi elettrodomestici, in mostra nel negozio della esponente, per il prezzo di € 15.000,00, con previsione di pagamenti rateali di acconto, senza, tuttavia, adempiere al contratto predetto, aveva citato in giudizio la Pirotta e, chiamato in causa lo Zanarotti, chiedendo condannarsi i convenuti a risarcire il danno, quantificato in € 7.750,00.

2. L’adito Tribunale disattese la domanda e la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione di Virginio Mobili s.r.l., sia pure sulla base di diversa motivazione. Esclusa la scarsa chiarezza dello stampato, ritenne, tuttavia, il contratto nullo per indeterminatezza dell’oggetto, trattandosi della vendita di mobili personalizzati, che avrebbe necessitato del la specificazione in un apposito progetto reso parte integrante del contratto.

3. La soccombente appellante ricorre sulla base di tre motivi. La controparte è rimasta intimata.

4. Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1346 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello aveva accertato che l’oggetto era determinabile, trattandosi di una cucina modulare di marca, modello e prezzo identificati e la indicazione delle effettive misure non avrebbe potuto incidere su essa determinazione.

5. Con il secondo motivo viene denunciata omessa motivazione in violazione dell’art. 111, co. 4, Cost., e 134 cod. proc. civ., in relazione all’affermata mancanza di accordo negoziale, stante che la sottoscrizione del modulo manifestava la volontà di acquistare la cucina. Per contro, la sentenza, contraddittoriamente, aveva rilevato l’inefficacia negoziale del documento, nulla spiegando a riguardo della sua portata probatoria. Inoltre, la Corte locale aveva del tutto omesso di chiarire la ragione per la quale aveva reputato che loZanarotti non avesse espresso volontà negoziale, nonostante la sottoscrizione del modulo.

6. Con il terzo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dal significato concludente della sottoscrizione del modulo.

7. Tutti i motivi sono inammissibili. Quanto al primo deve osservarsi che la Corte di Milano ha spiegato le ragioni per le quali l’oggetto del contratto, seppure determinabile, non risultava essere stato determinato, mancando l’approvazione contrattuale del progetto esecutivo, di talché la prestazione è rimasta indeterminata. Con l’esposta censura la ricorrente invoca un’alternativa ricostruzione dell’accertamento in fatto, in questa sede non esigibile. Anche il secondo motivo, pur se in relazione ad altro profilo, è diretto, del pari, a un improprio riesame di merito.

La firma della Pirotta era apocrifa, in quanto venne in realtà apposta dal coniuge (punto pacifico), il quale, peraltro, non aveva alcun potere di vincolare la moglie; né risultava che quest’ultima avesse autorizzato l’apposizione, né constava che costei avesse successivamente ratificato l’operato dello Zanarotti. In definitiva, conclude la sentenza, non vi era prova che il contratto fosse stato sottoscritto dalla pretesa parte compratrice, né vi era prova che lo stesso fosse stato concluso verbalmente. Trattasi di una ricostruzione in fatto in questa sede non censurabile.

Il terzo motivo si riduce a un’ulteriore specificazione del secondo e, certamente, risulta del tutto estraneo alla categoria dell’omissione di un fatto controverso e decisivo, ponendosi a inammissibile censura dell’interpretazione dei fatti di causa. Di conseguenza, pur a volere escludere che si versi in presenza di cd. “doppia conforme”, la doglianza non è scrutinabile (cfr. Cass. nn. 34576/2019, 5987/2021).

8. Rigettato il ricorso nel suo complesso, non vi è luogo a statuizione sulle spese poiché la controparte è rimasta intimata.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors