Cassation court remands case to new hearing pending Supreme Court ruling on foreign power of attorney translation validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation remitted the case to a new hearing pending a ruling by the Supreme Court of Justice on the validity of a foreign power of attorney. The controricorrente raised a preliminary objection regarding the lack of Italian translation and identification of the signatory for the Belgian-notarized document. Since the Supreme Court of Justice had not yet answered the specific legal question posed in a previous decision, the main court suspended the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: When the validity of a foreign power of attorney depends on statutory translation requirements and the Supreme Court of Justice has not yet ruled on the necessity of such translation, the case must be remitted to a new hearing pending that final decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27907/2019) proposto da: WAREHOUSING WAREHOUSE Related Services Italia S.r.l. (C.F.: 03491700245), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giacomo Puccini n. 10, presso lo studio dell’Avv. Mario Ferri, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Enrico Raengo, giusta procura speciale con autentica notarile allegata in calce al ricorso; -ricorrente - contro Fallimento della DELTA Overseas S.r.l. (P.IVA: 07049130631), in persona del suo curatore pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di provvedimento del Giudice delegato del 30 ottobre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.
Paolo Pentella, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede n. 138, presso lo studio dell’Avv. Giulio Bellini; -controricorrente - R.G.N. 27907/19 U.P.30/1/2025 Vendita – Pagamento prezzo residuo –Clausola compromissoria – Applicazione legge belga avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2251/2019, pubblicata il 31 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; vistele conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto – in via principale – la rimessione della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla validità della procura notarile conferita all’estero, e – in via subordinata – il rigetto dei motivi del ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv.
Cristina Bergamo – per delega dell’Avv. Mario Ferri – per la ricorrente e l’Avv. Giulio Bellini – in sostituzione dell’Avv. Paolo Pentella –per la controricorrente; considerato che la questione giuridica posta dall’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla controricorrente (e, in ogni caso, rilevabile d’ufficio), in ordine al difetto di jus postulandidella ricorrente per carenza di alcuna attestazione della previa identificazione della parte sottoscrivente e di alcuna traduzione in lingua italiana dell’autenticazione notarile apposta in Belgio (Anversa) nella procura in calce al ricorso di legittimità, anche con riferimento alla possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. (quanto alle integrazioni depositate dalla ricorrente: dichiarazione del notaio rogante sull’identificazione del sottoscrivente e verbale di asseveramento di traduzione), è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte all’esito dell’ordinanza interlocutoria Cass., Sez. 2, n. 7757 del 22 marzo 2024; evidenziatoche tale pronuncia ha posto il seguente quesito:
“Se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, integri un requisito di validità dell’atto.In caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa va stabilito: - se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; - se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; - se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto”; atteso che, in ordine a tale questione giuridica, le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate, sicché appare opportuno attenderne l’esito.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte. Così deciso in Roma, n