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Ordinanza — n. 3371/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial usucapion claim against third party while dismissing claim against original defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3371/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appellant's claim for acquisitive prescription against a third-party defendant while dismissing the claim against the original defendant. The lower court had rejected the prescription claim due to insufficient proof of possession and lack of partial occupation of adjacent land. The Supreme Court held that the prescription claim against the third party was validly raised and must be re-examined, whereas the claim against the original defendant was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 938 c.c.; Art. 936 c.c.: The court allows a claim for acquisitive prescription against a third party when the defendant's conduct implies recognition of the claim, while dismissing the same claim against the original defendant if the lower court properly addressed the lack of possession requirements.

Parole chiave

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acquisitive prescription partial occupation third party defendant inadmissible claim re-examination of merits immobile occupato azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari espropriazione parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 938 c.c.
In subordine, sempre in via riconvenzionale, il Danieli spiegava domanda di accessione invertita, ex art. 938 c.c., ed in ulteriore subordine invocava l’applicazione dell’art.
Art. 936 c.c.
938 c.c., ed in ulteriore subordine invocava l’applicazione dell’art. 936 c.c. Si costituiva in giudizio Fit S.r.l.
Art. 348 ter c.p.c.
La disposizione preclusiva di cui all’art. 348 ter c.p.c., dunque, è pienamente operante nel caso di specie, relativamente al rapporto processuale corrente tra Danieli e Bondone S.r.l.
Art. 101 c.p.c.
Per configurarsi violazione dell’art. 101 c.p.c. occorre che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su una questione che non aveva mai costituito oggetto del contraddittorio tra le parti.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 938 c.c
In subordine, sempre in via riconvenzionale, il Danieli spiegava domanda di accessione invertita, ex art. 938 c.c., ed in ulteriore subordine invocava l’applicazione dell’art.
art. 936 c.c
938 c.c., ed in ulteriore subordine invocava l’applicazione dell’art. 936 c.c.
art. 380 bis c.p
A seguito della proposta di definizione anticipata, formulata ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente, con istanza in data 2.5.2024, corredata da nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 112 c.p
Relativamente a quest’ultima parte, la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi, incorrendo nel lamentato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., senza peraltro avvedersi che la predetta Fit S.r.l.
art. 348 ter c.p
La disposizione preclusiva di cui all’art. 348 ter c.p.c., dunque, è pienamente operante nel caso di specie, relativamente al rapporto processuale corrente tra Danieli e Bondone S.r.l.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso805-2024 proposto da: DANIELI DIEGO, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIANFRANCO MAGNABOSCO e MARCO DE CRISTOFARO e domiciliat o press o la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro BONDONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO n. 5, presso lo studio dell’avv. MATTEO NUZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO MARICONDA e MARCO BRIGHENTI –controricorrente – nonchè contro F.I.T. S.R.L. e ODELLI ADELINA –intimati – avverso la sentenza n. 2160/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 7/11/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Conatto di citazione notificato il 1.8.2016 la società Bondone S.r.l. evocava in giudizio Danieli Diego, Odelli Adelina e Fit S.r.l. innanzi il Tribunale di Vicenza, proponendo domanda di regolamento del confine tra i fondi delle parti.

Si costituiva Danieli Diego, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a proprio favore, del complesso immobiliare insistente sui mappali 603, 876, 875, 692, 1032, 1016 e 1360, inclusi i fabbricati distinti dalle particelle 1363 e 1364, intestato in parte a Bondone S.r.l. ed in parte a Fit S.r.l. In subordine, sempre in via riconvenzionale, il Danieli spiegava domanda di accessione invertita, ex art. 938 c.c., ed in ulteriore subordine invocava l’applicazione dell’art. 936 c.c. Si costituiva in giudizio Fit S.r.l. proprietaria dei mappali 692 e 1032, chiedendo l’accoglimento della domanda riconvenzionale del Danieli, relativamente ai beni immobili suindicati.

Si costituiva anche Odelli Adelina, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, e confermando l’intervenuta maturazione, in capo al Danieli, dell’usucapione di tutto il compendio immobiliare di cui è causa. Con sentenza n. 1265/2022 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale del Danieli, evidenziando la natura indeterminata del suo oggetto e, comunque, il mancato conseguimento della prova della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dell’invocata usucapione del compendio immobiliare oggetto di causa; il difetto del presupposto per l’applicazione dell’art. 938 c.c., in assenza di occupazione parziale del fondo attiguo da parte del costruttore, a fronte della ravvisata esistenza soltanto di una piscina totalmente interrata, di alcune strutture per ricovero di attrezzi e di una piccola tettoia; la mancanza della dimostrazione delle spese sostenute, in relazione alla domanda ex art. 936 c.c. Accoglieva invece la domanda principale, regolando il confine in coerenza con quanto proposto dal C.T.U.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2160/2023, la Corte di Appello di Venezia rigettava i gravami separatamente proposti da Danieli Diego, Fit S.r.l. e Odelli Adelina avverso la decisione di prime cure, che confermava, osservando che la relazione con la res vantata dal Danieli aveva avuto inizio in forza della tolleranza legata ai rapporti societari e familiari esistenti tra le parti, e segnatamente tra l’attore in riconvenzionale e la società Bondone S.r.l. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Danieli Diego, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Bondone S.r.l. Gli altri intimati, Fit S.r.l. e Odelli Adelina, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione anticipata, formulata ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente, con istanza in data 2.5.2024, corredata da nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Corte n. 9611/2024 (Cass.

Sez.U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di pronunciarsi sulla domanda di usucapione dei beni appartenenti a Fit S.r.l., che il Danieli aveva proposto in prime curee coltivato con i motivi di gravame.

La censura è fondata. La Corte di Appello, dopo aver dato atto che la domanda di usucapione era stata proposta in relazione sia ai beni appartenenti a Bondone S.r.l. che a quelli appartenenti a Fit S.r.l., che essa era stata riproposta con i motivi di gravame, e che la stessa Fit S.r.l. aveva impugnato autonomamente la decisione di prime cure, lamentando proprio il mancato riconoscimento dell’intervenuta usucapione, in favore del Danieli, dei beni appartenenti alla detta società, distinti dai mappali 692 e 1032 (cfr. in particolare, punto n. 5 delle conclusioni del Danieli, riportate a pag. 2, e punto n. 4 di quelle di Fit S.r.l., riportate a pag. 3), ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’usucapione, configurando l’attore in riconvenzionale come mero detentore, sulla scorta della valorizzazione del rapporto di tolleranza derivante dai legami di parentela esistenti tra il Danieli Diego, il padre, Danieli Giorgio, già amministratore di Bondone S.r.l. e la madre, Odelli Adelina, insieme ai quali il medesimo Danieli Diego aveva abitato nel compendio immobiliare oggetto di causa (cfr. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata).

In tal modo, la Corte distrettuale ha totalmente omesso di considerare la diversa posizione processuale assunta da Fit S.r.l. che non solo non si era opposta all’accoglimento della domanda riconvenzionale, ma (anzi) aveva espressamente affermato che il Danieli Diego aveva usucapito i beni a lei catastalmente intestati, costituiti dai mappali 692 e 1032. La motivazione della decisione impugnata, infatti, poggia sulla ravvisata esclusione della condizione di possessore, in capo al Danieli Diego, sulla scorta dei suindicati rapporti societari e parentali, i quali tuttavia si riferiscono al rapporto corrente tra il detto attore in via riconvenzionale e la società Bondone S.r.l., che aveva agito in primo grado invocando il regolamento dei confini.

A tale iniziale domanda aveva fatto seguito la riconvenzionale di usucapione, proposta dal Danieli non soltanto nei confronti di Bondone S.r.l., ma anche di Fit S.r.l. La domanda spiegata dall ’attore in via riconvenzionale, quindi, eraduplice: per una parte, essa era di retta nei confronti di Bondone S.r.l., mentre per altra parte era rivolta in danno di Fit S.r.l. Relativamente a quest’ultima parte, la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi, incorrendo nel lamentato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., senza peraltro avvedersi che la predetta Fit S.r.l. aveva a sua volta proposto appello avverso la decisione di prime cure, invocandone la riforma proprio in senso favorevole al Danieli, e dunque riconoscendo, limitatamente ai cespiti di pertinenza di detta società, l’intervenuta usucapione in favore dell’odierno ricorrente.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un evento idoneo a realizzare l’interversione nel possesso, a fronte della pacifica utilizzazione dell’intero complesso immobiliare oggetto di causa per scopo abitativo, prima da Danieli Giorgio, e poi dal figlio, Danieli Guido, odierno ricorrente.

Per quel che concerne il rapporto processuale corrente tra ricorrente e Bondone S.r.l., la censura è inammissibile,posto che nella fattispecie si configura una ipotesi di cd. doppia conforme, con conseguente preclusione della possibilità di dedurre il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Va evidenziato, al riguardo, che non si ravvisa, nel caso di specie, una decisione di seconde cure fondata su una ratio diversa da quella posta a sostegno della sentenza di prima istanza, in quanto sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno ravvisato il mancato conseguimento, da parte del Danieli, dei presupposti di fatto richiesti dall’ordinamento per il riconoscimento dell’usucapione, rappresentati dal possesso uti dominus protratto per un periodo di oltre venti anni.

Il Tribunale, infatti, ha escluso la sussistenza di detti elementi ritenendo che le prove acquisite non avessero dimostrato l’esercizio del possesso ultraventennale, e la Corte di Appello ha, a sua volta, escluso la configurabilità del possesso utile ad usucapionem, sulla base dell’assunto che la relazione con la cosa aveva avuto inizio in forza della tolleranza legata ai rapporti societari e parentali esistenti tra l’attore in via riconvenzionale, il padre, già amministratore di Bondone S.r.l., e –per quanto di ragione–la madre, Odelli Adelina.

Entrambe le motivazioni attengono alla ravvisata inesistenza della condizione di possesso uti dominus richiesta dall’art.1158 c.c. e dunque sono fondate sulla medesima ratio decidendi. La disposizione preclusiva di cui all’art. 348 ter c.p.c., dunque, è pienamente operante nel caso di specie, relativamente al rapporto processuale corrente tra Danieli e Bondone S.r.l. Nei riguardi, invece, del distinto rapporto corrente tra il ricorrente e Fit S.r.l., la censura è evidentemente assorbita per effetto dell’accoglimento del primo motivo, poiché il giudice del rinvio dovrà valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in favore del Danieli, dell’usucapione dei terreni già appartenenti a Fit S.r.l., anche alla luce del riconoscimento della pretesa del primo desumibile dalla condotta processuale di quest’ultima società.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art.101 c.p.c. e della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe deciso la controversia dando rilievo a rapporti familiari e societari che non erano mai stati discussi nel corso del giudizio di merito. La censura è infondata, in relazione al rapporto processuale corrente tra Danieli e Bondone Sr.l. Per configurarsi violazione dell’art. 101 c.p.c. occorre che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su una questione che non aveva mai costituito oggetto del contraddittorio tra le parti.

Nel caso di specie, invece, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione invocata dall’odierno ricorrente rientrava a pieno titolo nel thema decidendum della causa; la Corte di Appello, dunque, nell’escludere la configurabilità del possesso, ricostruendo il rapporto con la resin termini di detenzione, non si è affatto pronunciata su una questione non compresa nell’ambito del contraddittorio esercitato tra le parti. Quanto invece al rapporto corrente tra Danieli e Fit S.r.l., la censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo.In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, con parziale assorbimento degli altri due, limitatamente al rapporto processuale corrente tra Danieli e Fit S.r.l.

In relazione, invece, al distinto rapporto processuale corrente tra Danieli e Bondone S.r.l., il secondo motivo va dichiarato inammissibile ed il terzo va rigettato. La sentenza cassata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito della controversia, limitatamente al solo rapporto corrente tra Danieli e Fit S.r.l., e dunque con esclusivo riferimento ai beni di proprietà di quest’ultima, per accertare se, anche alla luce della condotta processuale serbata dalla società convenuta, odierna intimata, e dal riconoscimento della pretesa del Danieli ravvisabile nel contenuto dell’impugnazione proposta autonomamente da Fit S.r.l. avverso la sentenza di prime cure, si possano configurare i presupposti per il riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente,dell’invocata usucapione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, con parziale assorbimento del secondo, che dichiara nel resto inammissibile, e del terzo, che rigetta per la restante parte. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e ri