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Decreto — n. 3324/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 3324/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Hotova Cristian, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, Centro Italia Immobiliare, had submitted the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal waiver forty day period litigation costs award procedural default risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
TOGLIATTI 14, presso lo studio dell’avvocato BAGALINI OTELLO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.468/2021 depositata il 21/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
art. 380-bis c.p
TOGLIATTI 14, presso lo studio dell’avvocato BAGALINI OTELLO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.468/2021 depositata il 21/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14527/2022 R.G. proposto da : HOTOVA CRISTIAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 83-A, presso lo studio dell’avvocato ZIPPARRO WLADIMIRA, rappresentato e difeso dall'avvocato INTERLENGHI RENZO -ricorrente- contro CENTRO ITALIA IMMOBILIARE DI PAPILI RICCARDO C SAS, elettivamente domiciliata in SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIALE P. TOGLIATTI 14, presso lo studio dell’avvocato BAGALINI OTELLO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.468/2021 depositata il 21/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Ro