Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction and costs awarded to respondents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Iurino Nicola, did not respond to the controricorrents' request for judgment, while the controricorrents were represented by Stigliano and Berloco. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondents' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19122/2024 R.G. proposto da : CALABRESE TOMMASO, elettivamente domiciliato in ALTAMURA VIA RENO 5, presso lo studio dell’avvocato IURINO NICOLA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SARDONE GIUSEPPE ANNIBALE, SARDONE ANGELO, SARDONE FRANCESCO BRUNO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati STIGLIANO ANTONELLO e BERLOCO MICHELE -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.661/2024 depositata il 13/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i avv. Antonello Stigliano e avv. Michele Berloco dichiaratisiantistatari. Così deciso in