Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The appellant, represented by Orlando Marco, did not act within the statutory timeframe, while the respondents, represented by Pepe Elisa and Varone Domenica, contended that the delay constituted a waiver of their right to appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case definition within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18625/2020 R.G. proposto da : CALABRESE ANNA, IASEVOLI ELIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 48, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO MARCO rappresentati e difesi dall'avvocato PIGNATIELLO NICOLA -ricorrente- contro CALABRESE PASQUALE, DONATI MARIA TERESA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati PEPE ELISA, VARONE DOMENICA -controricorrenti- e DONATI MARIA TERESA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.112/2020depositata il 08/04/2020 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;-Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; -Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; -Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa in giudizio, con la distrazione richiesta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Domenica Varone e dell’avv. Elisa Pepe dichiaratesiantistatarie . Così deciso i