Cassation court dismisses appeal claiming ultra petita ruling on property ownership facts in inheritance dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Galipò heirs against a lower court ruling that declared the Castrovinci brothers owners of specific property shares. The appellants argued the judgment exceeded the requested relief by determining ownership rather than merely ordering delivery, while the respondents contended the factual finding was necessary to resolve the inheritance dispute. The court held that errors in establishing the factual basis of ownership must be challenged under Article 360 of the Civil Procedure Code, not Article 112, which covers violations of the principle of ultra petita.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A violation of the principle of ultra petita occurs only when the court decides on a different subject matter or grants a different benefit than requested; factual errors regarding the basis of the claim must be raised under Article 360.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso n. 289/2019 R.G. proposto da: GALIPO’ DOMENICO,c.f. GLPDNC57T14L781E, GALIPO’ GIANFRANCO, c.f. GLPGFR59C01L781Y, GALIPO’ GIORGIO, c.f. GLPGRG62C07L781U, GALIPO’ LUCA, c.f. GLPLCU65H11L781J,rappresentati e difes i dall’avv. Lorenzo Calvelli e dall’avv. Walter Mangano, elettivamente domiciliati in Romapresso l’avv. Loredana Piattoni nel suo studio in via Giovanni Dominici n. 6; ricorrenti contro CASTROVINCI DARIO, c.f. CSTDRA64T22G273J, CASTROVINCI MARCELLO, c.f. CSTMCL54M29G273S, rappresentat i e difes i dall’avv.
Riccardo Restuccia, elettivamente domiciliati in Roma presso di lui nel suo studio in via Monte Zebio n. 19; controricorrenti nonché contro CASTROVINCI MASSIMO, GALIPO’ CINZIA, GALIPO’ LIA, GALIPO’ MARCELLO, GALIPO’ FLORA; intimati OGGETTO: impugnazione di testamento RG.289/2019 C.C.3-12-2024 avverso la sentenza n. 455/2018 della Corte d’Appello di Messina , pubblicatail 14 - 5 - 2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 3 - 1 2 - 2024dal consigliere Linalisa Cavallino . FATTI DI CAUSA 1. Dario e Marcello Castrovinci cita vano d avanti a l Tribunale di Patti Domenico, Gianfranco, Giorgio, Luca, Lia, Cinzia, Marcello e Flora Galipò, nonché Massimo Castrovinci, per sentire dichiarare che il testamento olografo di Maria Galipò, pubblicato il 21-1-2008, era nullo o annullabile perché apocrifo o perché redatto da persona incapace di intendere di volere e che , conseguentemente , unici eredi di Maria Galipò erano Marcello, Dario e Massimo Castrovinci, nominati con testamento del 25-8-1983pubblicato il 13-2-2003; in via subordinata chiedevano che fosse accertato che era comunque valido il legato contenuto nel testamento del 25-8-1983, con il quale Maria Galipò aveva destinato al nipote Dario Castrovinci la quota di un terzo del lastrico solare e dell’area del quarto piano del fabbricato sito in Capo d’Orlando,in via dell’Ospizio angolo via Andrea Doria.
Si costituivano in giudizio i convenuti Domenico, Gianfranco, Giorgio, Luca, Lia e Flora Galipò, mentre rimanevano contumaci Cinzia e Marcello Galipò, nonché Massimo Castrovinci. I convenuti invocavano il rigetto delle domande e , in via riconvenzionale, chie devano che fosse dichiarata caducata la disposizione testamentaria in favore di Maria e Carmela Galipò nel testamento della loro madre Florinda Ciraolo pubblicato il 26-4-1972 e per l’effetto venissero dichiarati nulli o annullati tutti gli atti eseguiti dalle stesse a favore degli attori e di Massimo Castrovinci, compreso il preliminare di vendita stipulato da Maria Galipò con Dario Castrovinci, ordinando agli attori di consegnare ai convenuti l’area del lastrico solare di cui si trattava; chiedevano, altresì, in via riconvenzionale di dichiarare che, in forza del testamento di Domenico Galipò pubblicato il 25-7-1959, le sue figlie Maria e Carmela Galipò erano rimaste usufruttuarie, non essendo passate a nozze e, per l’effetto, di dichiarare nulli o annulla re tutti gli atti di disposizione eseguiti d a lle predette a favore degli attori e del convenuto Massimo Castrovinci; chiedevano, inoltre, che fosse ordinato agli attori e a Massimo Castrovinci di consegnare i cespiti indicati in atto di citazione.
Con sentenza n. 54/20 1 6, pubblicata il 2 - 2 - 2016 , il Tribunale di Patti dichiarava l ’inammissibilità delle domande riconvenzionali, l a nullità del testamento olografo di Maria Galipò pubblicato in data 21- 1-2008 in quanto “falso” , dichiara va l’inefficacia del testamento di Maria Galipò del 25-8-1983, nella parte in cui assegnava i beni del padre della stessa agli attori, rigettando le altre domande. 2.Avverso detta sentenza Domenico, Gianfranco, Giorgio, Luca e Lia Galipòproponevano appello. Dario e Marcello Castrovinci ne chiedevanoil rigetto e formulavano appello incidentale condizionato, mentre Massimo Castrovinci, Cinzia, Marcello e Flora Galipò rimanevanocontumaci.
La Corte d’appello di Messina , con sentenza n. 455/2018 , pubblicata il 14 - 5 - 2018 , in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigettavale domande di nullità e di annullamento del testamento olografodi Maria Galipò pubblicato nel 2008 e , perciò , dichiara va che regolava la successione di Maria Galipòquel testamento, con il quale Maria Galipò aveva nominato erede universale il fratello Alfredo Galipò; ciò in quanto gli attori in primo grado non avrebbero potuto limitarsi a dichiarare di disconoscere quel testamento e non poteva assumere valenza decisiva il fatto che non ne fosse stata chiesta la verificazione e, seppure fosse sufficiente la riproposizione delle questioni ex art. 346 cod. proc. civ., gli appellati non avevano ribadito in appello la richiesta di consulenza tecnica grafologica e non avevano riproposto le istanze istruttorie volte a dimostrare l’incapacità della testatrice.
La Corte di appello escludevache la disposizione sulla terrazza in Capo d’Orlando di cui al precedente testamento potesse sopravvivere, in quanto incompatibile con il contenuto del testamento successivo. Quindi la sentenza esaminava la domanda con la quale Dario Castrovinci chiedeva l’acquisto ex art. 2932 cod. civ. della quota di un terzo della terrazza in forza del preliminare 20-12-1998 con la zia Maria Galipò, che gli aveva promesso il trasferimento della nuda proprietà. Esaminava, altresì, la domanda riconvenzionale dei convenuti Galipò, i quali sostenevano che Maria Galipò non era titolare di diritto sulla terrazza e larigettava, in quanto il testamento di Florinda Ciraolo non conteneva apposizione di termine in relazione all’assegnazione di tale bene e ogni questione era stata risolta dalla scrittura transattiva del 2- 9-1989, con il quale Giuseppe Galipò, dante causa degli appellanti e Cinzia Galipò, riconosceva che la terrazza era stata trasferita a Carmela e Maria Galipò, oltre che per un terzo a Dario Castrovinci.
Con la stessa sentenza di appello si dichiaravache, alla data del 20-12-1998, Maria Galipò era legittimata a promettere in vendita la nuda proprietà della quota a lei spettante della terrazza e la domanda era stata proposta nei confronti di tutti gli obbligati, in quantoeredi di AlfredoGalipò designato unico erede nel testamento di Maria Galipò; per l’effetto, accoglievala domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. in relazione alla quota di un terzo della terrazza. Dichiaravache non era in discussione il fatto che il padre con il suo testamento aveva lasciato a Maria e Carmela Galipò solo l’usufrutto e, quanto alla domanda di consegna dei beni di “Piana”riproposta dagli appellanti, dichiarava che i Castrovinci erano titolari di quota di tali beni quali aventi causa di Flora Galipò.3.
Domenico, Gianfranco, Giorgio e Luca Galipò hanno proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello sulla base di quattro motivi. Dario e Marcello Castrovinci hanno resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti ex art. 96 cod. proc. civ. Massimo Castrovinci, Cinzia, Lia, Marcello e Flora Galipò sono rimasti intimati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrentihanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazione del principio sulla ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelleche si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giustificata dalla struttura dialettica del processo(Cass.
Sez. 1, 11 - 3 - 2020 n. 6924, Cass. Sez. 6 - 3 , 17 - 6 - 2019 n. 16141, Cass. Sez. 2,21- 5- 2018 n. 12515). 2.Il primo motivo di ricorso è rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., violazione del principio di eventualità, del principio di preclusione e del principio di non contestazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che i consorti Marcello Castrovinci e Dario non avessero l’onere di ‘avanzare impugnativa incidentale per eventualmente insistere nella domanda principale e nelle ulteriori, bastando la riproposizione delle questioni ai sensi dell’art. 346 c.p.c.’”.
I ricorrenti evidenziano che all’udienza di trattazione del 4-11- 2009 gli attori non avevano preso alcuna posizione sulle domand e riconvenzionali dei convenuti, non avendo proposto né domande né eccezioni che fossero conseguenza delle domande riconvenzionali, né avendo depositato memoria; sostengono che da ciò derivava la conseguenza che le domande riconvenzionali andavano accolte; tra le domande riconvenzionali vi era quella di dichiarare decaduta la disposizione testamentaria a favore di Maria e Carmela Galipò nel testamento della loro madre Ciraolo Florinda pubblicato il 26-4-1972, con l’effetto di dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione da loro eseguiti a favore degli attori e del convenuto Massimo Castrovinci, compreso il preliminare di vendita stipulato da Maria Calipò con Dario Castrovinci; tra le domande riconvenzionali vi era anche quella di dichiarare che, in forza del testamento di Domenico Galipò, le figlie Maria e Carmela Galipò erano usufruttuarie e di conse guenza dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione da loro eseguiti a favore degli attori e del convenuto Massimo Castrovinci.
Quindi, poiché le domande riconvenzionali andavano accolte, per impugnare “tale pronuncia” era necessaria una impugnazione incidentale. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto risulta pressoch é incomprensibile e, nei limiti in cui se ne riesce a intendere il contenuto, non individua la statuizione censurata o comunque non la censura in modo pertinente. Nell’intitolazione sopra testualmente trascritta il motivo fa riferimento ad affermazione fatta a pag. 11 della sentenza impugnata, con riferimento alla domanda di falsità materiale del testamento pubblicato il 21-1-2008 accolta dal giudice di primo grado sulla base del disconoscimento della scrittura e senza istanza di verificazione e prova della falsificazione, nonché con riferimento alla domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere.Si tratta di domande il cui rigetto è stato pronunciato in accoglimento dell’appello deg li odierni ricorrenti, per cui si deve escludere che il motivo faccia riferimento alle statuizioni su tali domande.
Piuttosto sembra chei ricorrenti sostengano che le loro domande riconvenzionali avrebbero dovuto essere accolte dal giudice di primo grado, in quanto nonerano state contestate e perciò avrebbero dovuto essere accolteanche dal giudice d’appello . Se questo ne è il senso, il motivoè evidentemente inammissibile, perché il ricorso per cassazione è rivolto esclusivamente avverso la sentenza di appello; quindi , se i ricorrenti intendevano lamentarsi del mancato accoglimento delle loro domande riconvenzionali d a parte della sentenza impugnata , avrebbero dovuto individuare e censurare l e relativ e pronunc e di rigetto della Corte d’appello, ma non lo fanno nell’ambito di questo motivo.
3. Il secondo motivo è rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. (1363, 1364 e 1365) cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3, per avere la Corte erroneamente interpretato il testamento pubblico di Florinda Ciraolo”. I ricorrenti evidenziano di avere sostenuto che quel testamento prevedeva che l’area del quarto piano era assegnata alle figlie Maria e Carmela Galipò e per un terzo al nipote Marcello Castrovinci “subordinatamente alle autorizzazioni per la costruzione e in caso di mancata autorizzazione nessuno ha diritto ad indennizzo da parte degli eredi in quanto in tale ipotesi il legato deve considerarsi come non assegnato”.
Rilevano che Dario e Marcello Castrovinci ottennero autorizzazione a realizzare volumi tecnici, cioè locale lavanderia, ma tale autorizzazione era illegittima anche perché i Castrovinci non erano proprietari nell’immobile di alcun appartamento, per cui nonpotevano chiedere l’autorizzazione a costruire vani tecnici.Quindi sostengono che il legato dovesseconsiderarsi non assegnato, in quanto nessuna costruzione sul lastrico solare era mai stata realizzata, né poteva essere realizzata in base agli strumenti urbanistici, con la conseguenza che il lastrico solare si sarebbe dovuto considerare di proprietà condominiale. 3.1.
Il motivo è inammissibile in quanto, o ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, che, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr., tre le tante, Cass. Sez. 1, 27 - 7 - 2017 n. 18641, Cass. Sez. 3 , 26 - 2 - 2024 n. 5102).
La sentenza impugnata (pag.
14) non ha compiuto sol tanto l’affermazione della quale si dolgono i ricorrenti, in ordine al fatto che il testamento di Florinda Ciraolo non conteneva la fissazione di alcun termine per gli assegnatari dell’ultimo piano. Di seguito la sentenza ha, infatti,rilevato che ogni problematica era risolta dalla scrittura transattiva del 2-9-1989, con cui Giuseppe Galipò, dante causa degli appellanti e anche di Cinzia Galipò, riconosceva al punto 2) quella proprietà come devoluta dalla di lui madre Florinda Ciraoloalle sue sorelle Carmela e Maria, oltre che per un terzo al nipote Dario Castrovinci; ha , inoltre, aggiunto che altre scritture e altre vicende giudiziarie tra le parti avevano dato per presupposta tale proprietà.
A fronte di questo contenuto della pronuncia, i ricorrenti sostengono l’erronea interpretazione del contenuto della disposizione testamentaria, ma non censurano l’accertamento riferito al fatto che era la scrittura transattiva del 2-9-1989 ad aver offerto il riscontro probatorio relativo aldiritto di proprietà del lastrico solare in forza del testamento in capo a Carmela e Maria Galipò, oltre che a Dario Castrovinci. La statuizione non censurata è autonoma e in sé idonea a fondare l’accertamento del diritto di proprietà pro quota sulla terrazza in capo a Carmela Galipò, a prescindere dalle questioni relative all’interpretazione del testamento.
4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto applicabile l’art. 2932 cod. civ. in caso di vendita di cosa altrui”. Sostengono che la sentenza abbia erroneamente dichiarato che alla data del 20-12-1998 Maria Galipò era legittimata a promettere la vendita della nuda proprietà della quota a lei assegnata pari a un terzo, in quanto il legato, subordinato alle autorizzazioni per la costruzione, non era stato assegnato.
Quindi rilevano che il preliminare del 20-12- 1998 costituiva vendita di cosa altrui, insuscettibile di esecuzione in forma specifica,e aggiungono che alle pagg. 14 e 15 la sentenza opera una serie di affermazioni errate, in primo luogoin relazione al fatto che il testamento di Florinda Ciraolo era stato fatto a favore di Dario Castrovinci, mentre lo si sarebbe dovuto ritenere disposto a favore di Marcello Castrovinci;aggiungono che la sentenza non ha considerato che la scrittura transattiva del 2-9-1989 era stata disconosciuta e non ne era stata chiesta la verificazione e le domande riconvenzionali dei Castrovinci erano state dichiarate inammissibili perché tardive; infine, sostengonoche l’ “assurdità totale” sia stata raggiunta dalla sentenza laddove ha ricostruito le modalità con le quali Dario Castrovinci ha acquistato la proprietà del lastrico solare in questione. 4.1.
Il motivo è infondato laddove sostiene la violazione dell’art.2932 cod. civ. in relazione alla vendita di cosa altrui.Al rigetto del secondo motivo e al conseguente passaggio in giudicato dell’accertamento che il lastrico solare era di proprietà di Maria e Carmela Galipò consegue che non si pone questione di applicazione dell’art. 2932 cod. civ. in riferimento a bene altrui con riguardo alla promessa di trasferimento della nuda proprietà eseguita il 20-12-1998 da Maria Galipò a favore di Dario Castrovinci. Per il resto, le deduzioni svolte nel motivo risultano inammissibili, in primo luogo in quanto non fanno neppure riferimento al motivo di ricorso prospettato, ma si risolvono in una serie di affermazioni fatte sull’erroneopresupposto che il giudizio di legittimità sia il terzo grado del giudizio di merito nel quale la critica alla sentenza impugnata possa essere svolta informa libera e svincolata dalla formulazione di motivi ex art. 360 cod. proc. civ.
La deduzione che il testamento di Florinda Ciraolo non fosse a favore di Dario ma di Marcello Castrovinci non trova sostegno nella sentenza impugnata, che indica sempre il nipote Dario quale erede designato nel testamento di Florinda Ciraolo insieme alle figlie Carmela e Maria; quindi, la deduzione avrebbe dovuto essere veicolata attraverso motivo da proporre ex art. 360 , co. 1 , n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrenzadei relativi presupposti e, in mancanza, non può essere esaminata. Del resto, si tratta di affermazione che nella sentenza è anche priva di contenuto decisorio, perché la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. ha riguardato la quota oggetto della promessa del 20- 12 - 1998, sulla quale non aveva alcuna incidenza che Dario Castrovinci fosse o meno titolare di altre quote di quel bene.
L’affermazione che la scrittura transattiva del 2-9-1989 era stata disconosciuta non può essere esaminata, in quanto eseguita in modo inammissibile, in violazione delle previsioni dell’art. 369 , co. 2, n. 4 cod. proc. civ., senza indicare in quali atti e in quali termini il disconoscimento, del quale la sentenza impugnata non fa cenno, fosse stato eseguito.
5. Il quarto motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte pronunciato ultra ed extra petita, in relazione ai beni di ‘Piana’”. Con esso i ricorrenti sostengono che la sentenza abbia pronunciato ultra ed extra petita laddove ha dichiarato che i Castrovinci erano proprietari di quota dei beni di Piana quali aventi causa di Flora Galipò, che aveva ricevuto dal padre un quarto di quei beni; rilevano che, diversamente, Flora Galipò aveva venduto la sua quota dei beni di Piana ai consorti Galipò.
Aggiungono che, dopo il decesso di Alfredo Galipò, proprietario di un quarto dei beni di Piana, i suoi eredi legittimi erano per un terzo i tre consorti Castrovinci figli della sorella Flora Galipò e per un terzo i fratelli Marcello e Flora Galipò figli del fratello Giuseppe, già proprietari degli altri tre quarti per avere acquistato le quote. 5.1. Il motivo è inammissibile, perché non è configurabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con esso dedotta. Costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione - petitum o causa petendi - emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass.
Sez. 2,21- 3- 2019 n. 8048, Cass. Sez. 1 , 11 - 4 - 2018 n. 9002). Nella fattispecie gli argomenti dei ricorrenti non sono volti a sostenere che sia stato emesso provvedimento diverso da quello richiesto, ma a lamentare che sia stata erroneamente accertata in fatto la proprietà dei beni di “Piana”, che erano stati oggetto di loro domanda di rilascio; quindi, la relativa statuizione non poteva essere censurata mediante la denuncia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ma, nel la sussistenzadei relativi presupposti, esclusivamente con la proposizione di motivo ex art. 360,co. 1, n. 5 cod. proc. civ. 6.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore dei controricorrenti, come in dispositivo, mentre va esclu sa la condanna dei ricorrenti chiesta dagli controricorrenti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., non ravvisandosene i presupposti. Non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e le altre parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva nella presente sede. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein e uro 200,00 per esborsi e in e uro 4.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura come per legge. Dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dei presupposti processuali