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Ordinanza — n. 3148/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court order for lawyer fees due to improper monocratic trial composition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3148/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Tribunal's order awarding lawyer fees because the case was improperly handled by a single judge before being remitted to a collegial body. The appellant argued the collegial court lacked jurisdiction over the fee dispute, while the respondent contended the single judge's handling was valid. The court ruled that fee liquidation cases must be tried collegially from the outset, rendering the single judge's deliberation null and void.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 2 d.lgs. 150/2011; Art. 276 c.p.c.: Fee liquidation proceedings for civil legal services must be conducted exclusively by a collegial court, and any judgment deliberated by a collegial body after monocratic handling is null.

Parole chiave

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lawyer fee liquidation collegial court requirement monocratic trial nullity procedural composition error d.lgs 150/2011 cassa di compensazione professionale deduzione delle spese professionali violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 702-ter c.p.c., comma 2
Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 702 - ter c.p.c., comma 2, nonché del d.lgs.
d.lgs. n. 150 del 2011 artt. 3, 4 e 14
Artt. 99 e 112 c.p.c.
3 , 4 e 14 e degli artt. 99 e 112 c.p.c. dell'art.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la causa sia stata trattata dal giudice monocratico e poi rimessa al Collegio solo per la decisione.
Art. 14 d.lgs. 150/2011
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art.
Art. 3 d.lgs. 150/2011
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 276 c.p.c.
Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, è nulla per violazione dell'art. 276 c.p.c. (Cass.
Art. 111 Cost.
Artt. 1175 e 1375 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Artt. 2967 c.c.
Artt. 2 e 3 del contratto
e artt. 2 e 3 del contratto, 132 n.
132 n. 4 c.p.c.
2 e 3 del contratto, 132 n. 4 c.p.c. sostenendo che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dalla MS Partnership con riferimento ai pagamenti delle fatture nn.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12609/2012
Cass. n. 13856/2022
(Cass. n. 13856/2022; Cass.25882/2023).
Cass. n. 25882/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3709/2024 R.G. proposto da : MS PARTNERSHIP S.P.A., rappresentato e difeso dall’avv. FIUMARA ANGELO, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro RAGO RAFFAELLA, rappresentata a difesa dall’avv. SANTINI ANNAMARIA, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza d el TRIBUNALE di ROMA n. 4573 /202 3 , depositata il 06/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Su ricorso dell’avv. Raffaella Rago , il Tribunale di Roma ha condannato la MS Partnership s.p.a. al pagamento di € . 3475,30 a titolo di compensi per la difesa in una controversia civile. Il Collegio, dopo aver negato che il difensore avesse illegittimamente frazionato il credito , ha ritenuto vincolante la clausola contrattuale che prevedeva che qualora, per qualunque motivo, l’incarico non fosse andato a buon fine con condanna della controparte alle spese di lite, il difensoreavrebbe dovuto agire verso la cliente,contenendo in ogni caso le proprie richieste nei limiti del minimo tabellare.

Per la cassazione dell ’ ordinanza la MP Partner s.p.a. ha proposto ricorso in tre motivi, cui ha replicato con controricorso l’avv. Raffaella Rago. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 702 - ter c.p.c., comma 2, nonché del d.lgs. n. 150 del 2011 artt. 3 , 4 e 14 e degli artt. 99 e 112 c.p.c. dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la causa sia stata trattata dal giudice monocratico e poi rimessa al Collegio solo per la decisione. Ilsecondo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 1175 e 1375 c.c., asserendo che la pronuncia abbia erroneamente escluso il frazionamento del credito poiché le singole cause patrocinate dal resistente appartenevano alla competenza di giudici diversi, dando rilievo ad una circostanza che non escludeva affatto un abuso del processo.

Il terzo motivodeduce la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2967 c.c. e artt. 2 e 3 del contratto, 132 n. 4 c.p.c. sostenendo che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dalla MS Partnership con riferimento ai pagamenti delle fatture nn. 36/2018, n. 41/2018, 61/2014 e 7/2015 , poiché relativ i a prestazioni stragiudiziali, solleva n do il difensore dall’onere di provare che i pagamenti non si riferissero alle attività giudiziali dedotte in causa.

3. Il primo motivo è fondato. La causa è stata assegnata al giudice relatoredinanzi al quale si è svolta l’intera trattazione, inclusa l ’udienza in cui la causa è stata riservata in decisione. Il Collegio è stato designato solo in data 5.7.2023, dopo la riserva di decisione e la scadenza dei termini per ildeposito di note scritte. Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto.

Quest’ultima norma prevede che l’art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati "devono essere trattati in composizione collegiale").

Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, è nulla per violazione dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass.25882/2023). È accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le restanti censure, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione ci