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Ordinanza — n. 3147/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's fee contract nullity claim but quashes single-judge procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3147/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the lawyer's claim that the fee agreement was null due to statutory minimums, upholding the single-judge's decision on the contract's validity. However, the court found the lower tribunal's procedure flawed because the entire trial, including the final hearing, was conducted before a single judge instead of the required collegial body. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded to a different composition of judges.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 2 d.lgs. 150/2011; Art. 276 c.p.c.: Controversies regarding the liquidation of judicial fees must be heard by a collegial panel, rendering a decision by a single judge null if the discussion and conclusion were not held before the full collegium.

Parole chiave

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judicial fees liquidation collegial panel requirement single judge nullity lawyer fee contract procedural nullity remand to tribunal d.lgs 150/2011 indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 2 d.lgs. 150/2011
L’unico motivodel ricorso incidentale denuncia la violazione degli art.100 c.p.c., 1388 e 1704 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
Art. 276 c.p.c.
150 / 2011 nonché dell’art. 276 c.p.c., comma 1, lamentando che l’intero procedimento si sia svolto dinanzi al giudice monocratico, inclusa l’udienza in cui le parti avevano precisato le conclusioni, riservando al Collegio la sola decisione della causa.
Art. 14 d.lgs. 150/2011
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art.
Art. 13 bis L. 247/2012
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 13 bis, commi 4 e 10, della L.
Art. 1419 c.c.
247/2012,nonché dell’art. 1419 del codice civile, per aver la pronuncia ritenuto valida la clausola che differiva il pagamento del compenso non al termine di ogni fase, ma al momento di esaurimento dell’incarico, con un significativo squilibrio nella regolazione del rapporto ai dannidel professionista.
art. 276 c.p
150 / 2011 nonché dell’art. 276 c.p.c., comma 1, lamentando che l’intero procedimento si sia svolto dinanzi al giudice monocratico, inclusa l’udienza in cui le parti avevano precisato le conclusioni, riservando al Collegio la sola decisione della causa.
art. 115 c.p
Il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c..
art. 1418 c.c
L’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 1418 c.c., denunciando nuovamente la nullità dell’art.
art. 360 c.p
L’unico motivodel ricorso incidentale denuncia la violazione degli art.100 c.p.c., 1388 e 1704 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
art. 14 d.lgs. 150/2001
La causa è stata assegnata al giudice monocraticoanche per valutare l’eventuale applicabilità dell’art. 14 d.lgs. 150/20011 e per disporre, se del caso, il passaggio al rito sommario speciale.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13856/2022
(Cass. n. 13856/2022; Cass.25882/2023).
Cass. n. 25882/2023
Sezioni Unite n. 12609/2012
al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3736/2024 R.G. proposto da : DI MARIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA G. DI MARZO 61/B, presso lo studio dell’avvocato DI MARIA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliato in Treviso Viale Verdi, presso lo studio dell’avvocato PAVAN ANTONIO.che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALE- avverso l’ordinanza d el T RIBUNALE di PALERMO n. 7215 /202 3, depositata il 25/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSA L'avv. Giuseppe Di Mariaha adito il Tribunale di Palermo, esponendo di aver difeso la AMCO – Asset Management Company spa in una causa di revocatoria ordinaria e che i rapporti professionali con la convenuta erano regolati da un Accordo quadro imposto al ricorrente senza possibilità di alcuna contrattazione, accordo che contemplava criteri di quantificazione delle spettanze professionali peggiorativ i rispetto ad una precedente lettera d’incarico del 17.12.2018 , prevedendo per la fase istruttoria e/o di trattazione per le cause di valore tra € 520.000,01 e € 1.000.000,00 un compenso di appena euro 3.034,00, inferiore a quello risultante dalla massima riduzione consentita dal DM 55/2014.

Ha lamentato la nullità della convenzione e ha richiesto il pagamento del saldo, p a ri ad €. 20.868,47, oltre accessori, corrispondentea quanto liquidato a titolo di spese dal giudice della causa in cui era stato prestato il patrocinio. In contraddittorio con la convenuta, il Tribunale, respinte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva della AMCO, ha riconosciuto al difensore €. 6.893,72 al netto degli acconti, negando che la convenzione quadro fosse nulla nella cui parte prevedeva la liquidazione dei minimi tabellari, con un in c remento del 2% della cause di valoresuperiore ad € 1000000,00, e una riduzione massima del 70% per l’istruttoria.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. Di Maria ha proposto ricorso in 13 motivi. L a A mco resiste con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui ha il ricorrente principale ha replicato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 3, comma 2, 4 e 14 del d.lgs. 150 / 2011 nonché dell’art. 276 c.p.c., comma 1, lamentando che l’intero procedimento si sia svolto dinanzi al giudice monocratico, inclusa l’udienza in cui le parti avevano precisato le conclusioni, riservando al Collegio la sola decisione della causa.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 13 bis, commi 4 e 10, della L. 247/2012,nonché dell’art. 1419 del codice civile, per aver la pronuncia ritenuto valida la clausola che differiva il pagamento del compenso non al termine di ogni fase, ma al momento di esaurimento dell’incarico, con un significativo squilibrio nella regolazione del rapporto ai dannidel professionista. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 13, n. 6, della L. 247/2012, 1, 4 e 6 del D.M. n. 55 del 2014 e delle relative tabelle per la liquidazione, per aver il Collegio ritenuto che le spese processuali liquidate nella causa in cui il ricorrente aveva espletato la difesa fosse ro state quantificate in applicazione dei minimi tabellari, omettendo di rilevare che il compenso minimo era stato maggiorato del 30% in base al valore della causa ( € 520.000,00 ) , per un importo finale di €. 16.481,00.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 13 bis della L . 247/2012, sostenendo che la statuizione sulle spese processuali adottata nella causa in cui il ricorrente aveva svolto la difesa dimostrava che l’accordo quadro violava il diritto ad un equo compenso, prevedendo un incremento pari solo al 2% sullo scaglione per le cause di valore superiore ad € 520.000,00. Il quinto motivo denunciala violazione dell’art. 13 bis, commi quarto e quinto, della L. 247/2012. Secondo il ricorrente la clausola sub 4) dell’acco r do quadro del 21.5.2019, nel prevedere l’applicazione dei minimi tabellare, era vessatoria poiché livella va illegittimamente i compensi indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro svolto e dal contenuto e dalle caratteristiche delle singole prestazioni, nonché alla lucedei vincoli e del le molteplici prestazioni acc e ssorie richieste al difensore per le diverse tipologie di pratiche.

Il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c.. Espone il ricorrente che, contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza impugnata, l’accordo quadro non regolava i compensi per le sole cause seriali e ripetitive , ma era applicabile a qualunque controversia, indipendentementedalla complessità e dalle specifiche caratteristiche del contenzioso, non giustificandosi, anche sotto tale profilo, l’applicazione dei minimi tabellari. Il settimo motivodenuncia la violazione del l’art. 13 bis, comm i 4 e 5, lettera g), e 10, bis della L. 247/2012, nonché degli artt. 1341 e 1355 c.c., per aver il T ribunale ritenuto valida la clausola che prevedeval’applicazione dei minimi tabellari anche qualora la causa avesse avuto esito positivo e fossero state liquidate somme superiori a titolo di spese processuali, determinando una sostanziale rinuncia del difensore ad un corrispettivo adeguato all’impegno e ai risultati ottenuti.

L’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 1418 c.c., denunciando nuovamente la nullità dell’art. 4 dell’Accordo Quadro del 21.05.2019, nella parte in cui prevedeva il rimborso dell e spese forfettari e in misura fissa del 7%. Il nono motivo denuncia la violazione degli artt. 13 bis, commi 5 – lettera e), e 10 della L. 247/2012 , sostenendo che la clausola che imponeva all’avvocato la rinuncia al rimborso delle ulteriori spese , eccedenti quelle forfettizzate in misura del 7%, direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione, era nulla poiché lesiva del diritto ad un equo compenso.

Ildecimo motivo deduce la violazione dell’art. 13 bis, commi 4 e 10, della L. 247/2012, per aver la pronuncia escluso la nullità della clausola dell’accordo quadro ove dispone va che, in aggiunta al rimborso forfettario delle spese generali, il difensore non avesse titolo a n essun ulteriore compenso per altre spese, vacazioni, trasferte o similari, introducendo un grave squilibrio contrattuale anche in considerazione delle molteplici attività accessorie imposte dalla convenzione. L’undicesimo motivo deduce la violazione dell’art. dell’art. 13 bis, commi 5 –lettera f), e 10 della L. 247/2012, censurando la ritenuta validità dell’art. 7dell’accoro quadro, ove prevede va che il difensore , dopo l’esaurimento dei singoli incarichi, doveva prima inoltrare una richiesta di liquidazione e solo dop o aver ottenuto il benestare della controparte, po teva emettere fatt u r a , ricevendo il pagamento decorsi ulteriori sessanta giorni.

La suddetta previsione introduceva, a parere del ricorrente, una penalizzante dilatazione dei termini di adempimento, differendo illegittimamente – a vantaggio della controparte –la maturazione del ritardo e degli interessi moratori. Il dodicesimo motivo deduce la violazione dell’art. 13 bis, commi 4 e 10 della L . 247/2012, sostenendo che l’art. 7 della convenzione fissava fissato un termine di adempimento de c orre nte solo dal ricevimento del l a fattura, in contrasto con l’art. 4 del d . lgs . 231/2002, secondo cui è sufficiente , a i fini della maturazione degli interessi moratori, qualsiasi richiesta di adempimento.

Il tredicesimo motivodeduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il tribunale compensato le spese di lite nonostante l’accoglimentodell’unica domanda proposta e l’integrale rigetto delle eccezioni della Amco. L’unico motivodel ricorso incidentale denuncia la violazione degli art.100 c.p.c., 1388 e 1704 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto la legittimazione passiva di AMCO. Sostienela società che l’accordo quadro era stato stipulato sia nel suo interesse, sia nell’interesse di terze società per le quali l’Amco svolgeva attività di servicinge che nel caso in esame, essa aveva operato quale mandataria di Ambra, titolare degli interessi sostanziali dedotti in causa, come provato dalla procura speciale prodotta in causa.

2. Il primo motivo del ricorso principale è fon d ato. R estano assorbite le altre censure. La causa è stata assegnata al giudice monocraticoanche per valutare l’eventuale applicabilità dell’art. 14 d.lgs. 150/20011 e per disporre, se del caso, il passaggio al rito sommario speciale. Con provvedimento del 28.4.2021 il giudice monocratico ha fissato la comparizione delle parti in esplicita applicazione del rito per le controversie in materia di compensi giudiziali civili; il successivo prosieguo si è svolto sempre dinanzi al suddetto giudice che, in data 30.6.2022, ha riservato la causa alla decisione collegiale.

Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto. Quest’ultima norma prevede che l’art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati "devono essere trattati in composizione collegiale").

Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, è nulla per violazione dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass.25882/2023). E’ pertanto accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimentodelle altre censure e del ricorso incidentale. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbite le altre censure e il ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di