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Ordinanza — n. 3144/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal regarding lawyer fee liquidation procedure and compensation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3144/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for lack of interest and absolute genericity. The appellant argued procedural violations regarding collegiality and incorrect application of fee regulations, but the court found no specific prejudice. Since the alleged errors did not impact the adversarial process or defense rights, they could not serve as grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. 150/2011; Art. 134 c.p.c.: Violations of procedural rules regarding lawyer fee liquidation do not automatically cause nullity unless they affect the adversarial principle or defense rights.

Parole chiave

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lawyer fee liquidation collegiality requirement procedural nullity inadmissible appeal defense rights violation compenso per prestazioni spese professionali cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. 150/2011
Il procedimento ha – quindi - avuto avvio nelle forme del giudizio sommario specialeex art. 3 d.lgs. 150/2011; l’udienza di assunzione della causa in decisione si è svolta ai sensi dell’art.
Art. 134 c.p.c.
L’ordinanza decisoria collegiale non richiedeva la firma dell’estensore, ma quella del Presidente ai sensi dell’art. 134 c.p.c. , regolarmente apposta.
Art. 127 ter c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/02
L’ordinanza decisoria collegiale non richiedeva la firma dell’estensore, ma quella del Presidente ai sensi dell’art. 134 c.p.c.
art. 86 c.p
proposto da : MANTOVANO ROBERTO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale in atti.
art. 3 d.lgs. 150/2011
Il procedimento ha – quindi - avuto avvio nelle forme del giudizio sommario specialeex art. 3 d.lgs. 150/2011; l’udienza di assunzione della causa in decisione si è svolta ai sensi dell’art.
art. 134 c.p
L’ordinanza decisoria collegiale non richiedeva la firma dell’estensore, ma quella del Presidente ai sensi dell’art. 134 c.p.c.
art. 91 c.p
Ilterzo motivo deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che, avendo il difensore titolo ad un importo maggiore di quello liquidato, non poteva esser disposta la compensazionedelle spese.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1981/2024 R.G. proposto da : MANTOVANO ROBERTO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro FORTE MARIANGELA. -INTIMATA- avverso l’ordinanza d el TRIBUNALE di CASSINO depositata i l 05/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza n. 2175/2021, il T ribunale di Cassino ha liquidato in favore dell’avv.

Mantovano€. 1896,80 per la difesa di Mariangela Forte in una controversia di lavoro nei confronti dell’USL Latina. L a pronuncia ha affermato che il difensore aveva titolo al compenso solo per lo studio e l’introduzionedella controversia, avendo rinunciato al mandato, e che spettavano i compensi tabellari minimi per le cause di valoreindeterminato , date la scarna attività processuale svolta e le vicende successive intervenute con gli assistiti , con compensazione delle spese di giudizio per la riduzione delle pretese originarie e il carattere seriale della lite.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. Roberto Mantovano ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. Mariangela Forte non ha svolto difese.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater, 132 n. 4 c.p.c. e 14 del d. lgs . 150/2011. Espone il ricorrente che il giudizio di merito erastato sin dall’inizio assegnato al giudice istruttoredinanzi al quale si era svolta l’intera trattazione , mentre il Collegio era stato designato solo al momento della decisione; lamenta che l’ordinanza è stata redatta dal giudice monocratico epoi sottoscritta dal solo Presidente. Deduce che la semplificazione delle regole processuali e l’impossibilità di conversione del rito previste dagli artt. 3 e 14 del d.lgs. 150/2011 devono trovare un necessario bilanciamento nella trattazion e collegiale della causaa pena di nullità della decisione.

Il primo motivo è inammissibile. I procedimenti per la liquidazione dei compensi sono regolati dal rito speciale di cui all’art. 3 del medesimo decreto, il quale prevede la trattazione e decisione collegiale. Quest’ultima norma richiede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati "devono essere trattati in composizione collegiale").

Nella specie il giudizio, incardinato dall’avv. Mantovano, è stato tuttavia assegnato al relatore quale delegato dal collegio e poi si è svolto dinanzi a detto giudice fino all’udienza del 22.3.2023, in cui il Collegioha assunto la causa in decisione . Il procedimento ha – quindi - avuto avvio nelle forme del giudizio sommario specialeex art. 3 d.lgs. 150/2011; l’udienza di assunzione della causa in decisione si è svolta ai sensi dell’art. 1 2 7 ter c.p.c. dinanzi al Collegio, senza violare il principio di immutabilità del giudice.

L’ordinanza decisoria collegiale non richiedeva la firma dell’estensore, ma quella del Presidente ai sensi dell’art. 134 c.p.c. , regolarmente apposta. La circostanza che il giudice delegato abbia condotto talune fasi della trattazione senza investirne il Collegio integraun mero errore sul rito che (a differenza delle ipotesi più volte esaminate da questa Corte: cfr. Cass. 13856/2022; Cass. 24754/2019; Cass. 23862/2023), richiedeva la deduzione di uno specifico pregiudizio processuale ai danni del ricorrente, in mancanza della quale la censura va dichiarata inammissibile per difetto di interesse (Cass. 20834/2022;

Cass.26419/2020).Le regole sul rito non hanno copertura costituzionale e la loro violazione non cagiona automaticamente alcuna nullità e non può esser dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. 8422/2018; Ca ss. 12567/2021; Cass. s.u. 758/2022; Cass. s.u. 36596/2021Cass. 24481/2022; Cass.2978/2024).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del DM 55/2014, 1 e 11 D.M. 55/2014, lamentando che il Tribunale abbia applicato il D.M. 147/2022 e non gli artt. artt. 1 – 11 DM 55/2014, dovendo quantificare il compenso nel maggior importo di 3. 245,08. Il motivo è in amm i ssibile per assoluta genericità della censura , invocando l’applicabilità degli artt. 1-11 del D.M. 55/2015, senza contestare, in maniera argomentata, lacorrettezza della liquidazione in relazione ai presupposti in base ai quali il Collegio ha ritenuto applicabili i minimi tabellari, valorizzando il ridotto impegno del difensoree il carattere seriale della controversia.

4. Ilterzo motivo deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che, avendo il difensore titolo ad un importo maggiore di quello liquidato, non poteva esser disposta la compensazionedelle spese. Il motivo è inammissibile poiché si basa sul presup p osto , rilevatosi infondato, che il ricorrente avesse titolo ad un compenso maggiore di quello liquidato dal Tribunale, senza censurare sotto altro profilo la correttezza della regolazione delle spese. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Nulla sulla spese non avendo l’intimata svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del