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Ordinanza — n. 3143/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows contractor's appeal, ruling release notes for labor do not cover safety/accessory costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3143/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's judgment and remanded the case to the Court of Appeal of Cagliari. The contractor argued that release notes labeled 'paid in full' for labor work should cover all accessory costs, while the owner contended the literal text excluded other expenses. The court held that such notes are merely subjective expressions of satisfaction unless they explicitly constitute a waiver, meaning they do not extend to safety or maintenance costs not explicitly listed.

Regesto Legislator

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Art. 1667 c.c.; In contract law, a release note covering only labor costs does not automatically extend to other consequential accessory costs like safety or maintenance unless explicitly stated as a full waiver.

Parole chiave

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contractual release notes accessory costs labor only invoices subjective satisfaction express waiver requirement construction contracts payment settlement ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 1667 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023
Sez. L, Sentenza n. 18094 del 15/09/2015
21400 del 19/07/2023; Sez. L, Sentenza n. 18094 del 15/09/2015; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015
18094 del 15/09/2015; Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 2146 del 31/01/2011
9120 del 06/05/2015; Sez. L, Sentenza n. 2146 del 31/01/2011; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 729 del 20/01/2003
2146 del 31/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 729 del 20/01/2003).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30272/2021) proposto da: Ditta Edilizia artigiana di PERRIA Domenico (P.IVA: 00679690958), in persona del suo titolare PERRIA Domenico (C.F.: PRR DNC 54D22 F050S), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Adriana Maria Ruggeri, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone n. 102, presso lo studio dell’Avv. Paolo Tavone; -ricorrente - contro VINCI Alberto (C.F.: VNC LRT 79C19 B354L); -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 546/2020, pubblicata il 31 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano.

R.G.N. 30272/21 C.C.21/01/2025 Appalto – Pagamento corrispettivo – Quietanza a saldo lavori eseguiti FATTI DI CAUSA 1.– Previo espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2005, l’Edilizia artigiana di Perria Domenico, in persona del suo omonimo titolare, conveniva, davanti al Tribunale di Oristano, Vinci Alberto al fine di sentire condannare il convenuto al pagamento del residuo corrispettivo dovuto per le opere eseguite in ordine alla realizzazione di un fabbricato ad uso agrituristico su un terreno di proprietà del Vinci sito in agro di Oristano, all’esito del terzo Sal completato, cui seguiva l’invito del committente a rilasciare il cantiere con l’impegno assunto di saldare quanto spettante per le opere realizzate, nella misura di euro 30.274,73 o della diversa somma determinata in corso di causa.

Si costituiva in giudizio Vinci Alberto, il quale contestava, in fatto e in diritto, la fondatezza dell’avversa domanda, chiedendone il rigetto, in ragione dell’avvenuto saldo di quanto dovuto. Formulava altresì domanda riconvenzionale, con cui chiedeva che fossero accertati i vizi della costruzione segnatamente individuati, con il risarcimento dei danni anche per il ritardo nel rilascio del cantiere. Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpello e testimoniale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 849/2015, depositata il 19 novembre 2015, condannava Vinci Alberto al pagamento, in favore della ditta Perria Domenico, della somma di euro 17.437,71, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo, con il rigetto delle spiegate riconvenzionali. 2.– Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2016, Vinci Alberto proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando che, quanto alle quietanze di pagamento rilasciate da Perria Domenico, il termine “saldo” utilizzato nelle due dichiarazioni liberatorie escludeva che, in ordine alle opere eseguite per le causali di cui alle fatture nn. 2 e 3, fosse dovuto alcunché.

Si costituiva in giudizio Perria Domenico, il quale instava per il rigetto dell’impugnazione e per la conseguente conferma della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio di gravame era espletato un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello e in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava Vinci Alberto al pagamento, in favore della Edilizia artigiana di Perria Domenico, per il titolo emarginato, della somma di euro 4.812,83, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:

a) che, in limine, risultava dirimente chiarire la portata interpretativa delle scritture denominate “dichiarazione liberatoria”, entrambe datate 2 marzo 2004, relative alle fatture nn. 2 e 3, come sottoscritte da Perria Domenico, prodotte dal Vinci nel corso del primo grado del giudizio; b ) che – contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale –, attraverso l’interpretazione letterale dei documenti innanzi richiamati, nella parte in cui si dava atto che le fatture erano state pagate a saldo con assegno bancario e che nessuna somma sarebbe stata più dovuta in relazione ad esse, poteva evincersi che la portata liberatoria delle stesse si riferisse al pagamento delle lavorazioni in dette fatture specificate e non solo al pagamento delle somme ivi portate;

c) che, in proposito, non poteva attribuirsi rilievo, ai fini di ritenere che dette somme fossero un mero acconto e non il saldo, al fatto che, in sede di interrogatorio formale, l’appaltante, dopo il versamento dell’ultimo assegno di euro 5.000,00 del 12 marzo 2004, avesse manifestato, tramite il proprio legale, la propria disponibilità a corrispondere all’appaltatore le somme ancora dovute, avendo il Vinci precisato che tale disponibilità avrebbe avuto ad oggetto non già i lavori indicati nelle fatture, bensì ulteriori lavorazioni;

d) che, con il supplemento peritale espletato nel giudizio di gravame, era stato accertato che esistevano effettivamente ulteriori lavorazioni svolte, non comprese nelle indicazioni di cui alle fatture, per un ammontare di euro 9.812,83, comprensivo della manodopera e degli oneri accessori (come da ipotesi sub B elaborata dal consulente tecnico d’ufficio);

e) che l’ipotesi sub A – in cui era calcolato l’importo dei lavori e oneri non compreso nelle fatture, posto che la fattura n. 2/2004 era riferita alla sola manodopera, esclusi gli oneri accessori e di sicurezza – esulava dall’oggetto dell’indagine demandata alla Corte;

f) che la debenza degli oneri accessori e di sicurezza relativi alle lavorazioni di cui alla fattura n. 2/2004 era smentita dal tenore della dichiarazione liberatoria del 2 marzo 2004 e costituiva la prova dell’integrale pagamento del committente in ordine a tutte le voci connesse alla prestazione contrattuale oggetto della fattura, ivi compresi i detti oneri, altrimenti non giustificandosi la dichiarazione del Perria di non avere null’altro da pretendere in relazione alla fattura in questione;

g) che, per l’effetto, il Vinci doveva essere condannato al pagamento esclusivamente della differenza tra l’importo relativo alle ulteriori lavorazioni eseguite non ricomprese nelle fatture nn. 2 e 3 e l’importo versato di euro 5.000,00, per un residuo dovuto di euro 4.812,83. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Perria Domenico, quale titolare della ditta Edilizia artigiana di Perria Domenico. È rimasto intimato Vinci Alberto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c., per avere la Corte di merito interpretato le quietanze rilasciate dall’appaltatore in spregio al canone di buona fede oggettiva e correttezza, non avendo considerato che il corrispettivo per l’appalto eseguito avrebbe dovuto essere determinato a misura, con esclusione dei materiali, mentre nelle richiamate fatture non vi era alcun riferimento alle misurazioni, ma solo alle descritte voci di opere (tanto è vero che le somme portate nelle fatture risultavano nettamente inferiori rispetto a quanto indicato nel primo e nel secondo Sal), sicché le voci in fattura sarebbero state indicative delle opere ma non delle quantità.

Obietta l’istante che, in ogni caso, gli oneri accessori e di sicurezza non sarebbero stati citati nelle fatture, con la conseguenza che – secondo buona fede – non poteva ritenersi che il committente avesse saldato tali voci. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale dettato una motivazione manifestamente e irriducibilmente illogica, nella parte in cui aveva sostenuto che le due fatture quietanzate nn. 2 e 3 avessero la medesima portata liberatoria; e ciò in contrasto con il fatto che le due fatture non erano identiche: la fattura n. 2/2004 conteneva un espresso rinvio alla voce “manodopera” mentre la fattura n. 3/2004 ne era priva; sicché a tali documenti non avrebbe potuto essere attribuita la medesima valenza liberatoria.

Osserva l’istante che, aderendo all’ipotesi sub A del consulente tecnico d’ufficio, sarebbero stati dovuti, oltre agli importi per le lavorazioni non indicate in nessuna delle fatture nn. 2 e 3 per euro 9.812,23, oltre IVA, anche gli oneri accessori e di sicurezza, da calcolarsi sulle lavorazioni indicate nella fattura n. 2/2004 per un importo di euro 9.665,45, oltre IVA, essendo gli importi in essa indicati limitati alla “sola manodopera”. 3.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono fondati, nei termini che seguono. 3.1.–Ed invero, pur aderendo all’orientamento espresso dalla sentenza impugnata, secondo cui le quietanze rilasciate avrebbero dovuto essere riferite non già alle somme fatturate, bensì alle causali contenute nelle fatture nn. 2 e 3, ossia alle lavorazioni ivi riportate, non è congruente, rispetto ai canoni ermeneutici evocati, l’affermazione secondo cui, benché la fattura n. 2/2004 si riferisse al solo onere accessorio della manodopera (“solo manodopera”), la corrispondente dichiarazione liberatoria avrebbe dovuto intendersi estesa anche agli altri oneri accessori e di sicurezza, in spregio anzitutto allo stesso dato letterale indicato.

Ora, gli oneri accessori di diretta imputazione si identificano in tutti quelli collegati all’opera appaltata da un nesso di consequenzialità e, dunque, non ricomprendono i soli costi per la manodopera impiegata, ma anche le manutenzioni e i servizi connessi all’esecuzione dell’appalto. Né da tali dichiarazioni liberatorie avrebbe potuto desumersi la volontà dell’assuntore di abdicare ad ogni ulteriore pretesa spettante in ordine ai lavori eseguiti in appalto. In proposito, la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione – contenuti nella st essa dichiarazione o desumibili aliunde – , risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023; Sez. L, Sentenza n. 18094 del 15/09/2015; Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015; Sez. L, Sentenza n. 2146 del 31/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 729 del 20/01/2003). 3.2.– Del resto, è del tutto incomprensibile l’assunto della sentenza impugnata secondo cui l’ipotesi sub A prospettata dal supplemento di consulenza tecnica d’ufficio – che appunto includeva nell’importo ancora dovuto anche gli oneri accessori non ricompresi nella fattura n. 2/2004 – sarebbe stata estranea all’oggetto dell’indagine della Corte.

Così come illogico è il rilievo successivo, secondo cui, pur riferendosi la fattura n. 2/2004 alla “sola manodopera”, il suo senso avrebbe dovuto essere esteso a tutte le voci connesse alle prestazioni contrattuali indicate in fattura. 4.– In definitiva, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

“In tema di appalto, ove la fattura quietanzata si riferisca al solo onere accessorio della manodopera, la conseguente liberazione non si estende agli ulteriori oneri accessori e di sicurezza di diretta imputazione dell’appalto, che si identificano in tutti quelli collegati all’opera appaltata da un nesso di consequenzialità e, dunque, non ricomprendono i soli costi per la manodopera impiegata, ma anche le manutenzioni e i servizi connessi all’esecuzione dell’appalto”. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e