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Decreto — n. 3121/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3121/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3121/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26338/2022 R.G. proposto da : MAESTRELLO MICHELE MARIA, elettivamente domiciliato in NOGARA VIA F. FELLINI, 4 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ACCORDI PATRIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MASTROENI MARCO, AMBROSINI SILVIA, elettivamente domiciliati in VERONA VIA SAFFI, 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TOSANO UMBERTO che li rappresenta e difende -controricorrenti- e AMBROSINI SILVIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1613/2022 depositata il 14/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3121/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MAESTRELLO MICHELE MARIA, elettivamente domiciliato in NOGARA VIA F. FELLINI, 4 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ACCORDI PATRIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MASTROENI MARCO, AMBROSINI SILVIA, elettivamente domiciliati in VERONA VIA SAFFI, 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TOSANO UMBERTO che li rappresenta e difende -controricorrenti- e AMBROSINI SILVIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1613/2022 depositata il 14/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario causa di carattere pecuniario procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26338/2022 R.G. proposto da : MAESTRELLO MICHELE MARIA, elettivamente domiciliato in NOGARA VIA F. FELLINI, 4 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ACCORDI PATRIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MASTROENI MARCO, AMBROSINI SILVIA, elettivamente domiciliati in VERONA VIA SAFFI, 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TOSANO UMBERTO che li rappresenta e difende -controricorrenti- e AMBROSINI SILVIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1613/2022 depositata il 14/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso