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Ordinanza — n. 3105/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties reached agreement ending the dispute before final ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3105/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute because the parties reached a transactional agreement. Although the lower court had ordered demolition and retracement of a building, the defendants and plaintiff resolved the conflict prior to the final decision. Consequently, the appeal was not ruled on as a decision on admissibility or merits, and court costs were fully compensated.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement ending the dispute, the subject matter ceases to exist, preventing a ruling on the appeal's admissibility or merits.

Parole chiave

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cessation of subject matter transactional agreement settlement before judgment cessazione materia contendere non-inadmissibility due to settlement mancata attuazione degli accordi illeciti violazione delle distanze legali fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018
Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv 650327).
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024
8980/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024, non massimata).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6147/2020 R.G. proposto da: CENTROBIEMME S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI IACOPETTI, con elezione di domicilio digitale presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro VALENTI FEDERICO, BANDONI NICOLA, TONINI ELEONORA, MAESTRINI FABRIZIO, GIANNINI CINZIA, LORENZETTI VANIA, LUCAROTTI FABRIZIO, AVANZINELLI RENATA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO N. 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO A.

MAGNI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROMANO ZIPOLINI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1693/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Presidente LORENZO ORILIA; MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Centrobiemme S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 1693/2019 della Corte d’Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza n. 1029/2016 del Tribunale di Lucca, la quale aveva a sua volta condannato l’odierna ricorrente all’arretramento di un fabbricato eretto in violazione delle distanze legali e alla demolizione di due manufatti realizzati con sconfinamento nella proprietà limitrofa.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

2. In prossimità dell’adunanza, i difensori delle parti hanno depositato “istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere”, rappresentando che i rispettivi assistiti hanno definito la controversia mediante il raggiungimento di un accordo transattivo.

3. In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv 650327).

4. Le spese del giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.

5. Va dato atto, infine, che non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile in alcuno dei tipi (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ai quali consegue il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ancora, Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024, non massimata).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella came