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Ordinanza — n. 3035/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on decadenza grounds, allowing revocation claim due to late objection by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3035/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the second ground of appeal inadmissible while accepting the first, which challenged the lower court's handling of the one-year decadenza period. The appellant argued the statute of limitations was an office-raised issue, but the respondent had only appeared late in the hearing, thereby forfeiting the right to raise the objection. Consequently, the appellate judgment was quashed and remanded for a new examination of the revocation claim.

Regesto Legislator

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Art. 802 c.c.; Art. 2969 c.c.: The one-year decadenza period for revoking a donation for ingratitude is a limitation period subject to party control, requiring a timely exception by the donee; failure to raise it within the statutory response period results in forfeiture of the right.

Parole chiave

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donation revocation ingratitude grounds decadenza period timely objection appellate procedure donazione donazione manuale divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

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Art. 802 c.c.
Il termine di un anno, previsto dall'art. 802 c.c. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione (Cass.
Art. 167 c.p.c.
4531/1986), ma richiede l’eccezione di parte che va sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi, ex art. 167 c.p.c., almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (Cass.
Art. 2969 c.c.
Trattandosi di materia che non èsottratta alla disponibilità delle parti, la decadenza, secondo quanto dispone l’art. 2969 c.c., non può essere rilevata d'ufficio (Cass.
Art. 2696 c.c.
803 e dell’art. 2696 c.c. Il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato.
art. 802 c.c
Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la Corte ha riconosciuto che l’azione era stata proposta oltre il termine di un anno previsto dall’art. 802 c.c.
art. 167 c.p
Si rileva che la convenuta, in primo grado, si era costituita solo nell’udienza di prima comparizione, oltre il termine stabilito dall’art. 167 c.p.c.
art. 2696 c.c
803 e dell’art. 2696 c.c.
art. 2969 c.c
Trattandosi di materia che non èsottratta alla disponibilità delle parti, la decadenza, secondo quanto dispone l’art. 2969 c.c., non può essere rilevata d'ufficio (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21750/2016
L’esposizione in esso contenuta consente alla Corte di cassazione di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum.
Cass. n. 7033/2005
per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione (Cass. n. 7033/2005).
Cass. n. 4531/1986
2969 c.c., non può essere rilevata d'ufficio (Cass. n. 4531/1986), ma richiede l’eccezione di parte che va sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi, ex art.
Cass. n. 14569/2024
167 c.p.c., almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (Cass. n. 14569/2024): il che, nella specie, non era avvenuto.
Cass. n. 802/1972
Le affermazioni ad abundantiam, in quanto priva efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n.
Cass. n. 804/1972
Cass. n. 10420/2005
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10628/2024 R.G. proposto da: PARANZELLA PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI VICO GIUSEPPE (DVCGPP73T03H579Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- RONZONI LUISA, rappresentata e difesa dall’ avvocato PALOPOLI VINCENZO (PLPVCN76L29H579Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1432/2023 depositata il 22/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Castrovillari ha accolto la domanda di Pasquale Paranzella, volta a ottenere la revocazione per ingratitudine di una donazione, elargita dall’attore in favore dell’ex coniuge Ronzoni Luisa, avente per oggetto il 50% dei diritti di proprietà di un immobile. Impugnata la decisione dalla Ronzoni, la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la decisione. Essa ha rilevato che i fatti, assunti come idonei a giustificare la revoca, erano avvenuti fra il 2013 e il 2 marzo 2014, mentre la domanda fu introdotta, con l’invito a aderire alla negoziazione assistita, in data 14 maggio 2015, «quindi oltre il termine di un anno previsto dalla norma».

In via preliminare, la Corte di merito aveva osservato che la eccezione di decadenza era stata formulata in primo grado e riproposta in appello «con il capitolo tre» dell’atto, essendo comunque la decadenza rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Contro la sentenza Paranzella Pasquale ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Ronzoni Luisa ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso sfugge all’inammissibilità eccepita con il controricorso dalla Ronzoni. L’esposizione in esso contenuta consente alla Corte di cassazione di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum.

Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la Corte ha riconosciuto che l’azione era stata proposta oltre il termine di un anno previsto dall’art. 802 c.c. Il giudice, mosso dal falso convincimento che la decadenza fosse rilevabile d’ufficio, ha pronunziato su un’eccezione che non era stata tempestivamente proposta. Si rileva che la convenuta, in primo grado, si era costituita solo nell’udienza di prima comparizione, oltre il termine stabilito dall’art. 167 c.p.c. Il secondo motivo censura l’ulteriore contenuto della decisione, con il quale il giudice, “in via incidentale e con scarsa coerenza logica rispetto al dispositivo”, aveva evidenziato che i fatti, posti a giustificazione della domanda, si erano svolti in ambito familiare.

Il primo motivo, di là dalla ridondante rubrica e di là da un’esposizione altrettanto ridondante, contiene una chiara censura dell’errore addebitato alla Corte d’appello nell’applicazione dell’art. 803 e dell’art. 2696 c.c. Il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato. Il termine di un anno, previsto dall'art. 802 c.c. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione (Cass. n. 7033/2005). Trattandosi di materia che non èsottratta alla disponibilità delle parti, la decadenza, secondo quanto dispone l’art. 2969 c.c., non può essere rilevata d'ufficio (Cass. n. 4531/1986), ma richiede l’eccezione di parte che va sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi, ex art. 167 c.p.c., almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (Cass. n. 14569/2024): il che, nella specie, non era avvenuto.

È incontroverso che la convenuta si è costituita in sede di udienza di comparizione, tenutasi il 19 ottobre 2015. La tesi ventilata nel controricorso, secondo cui l’attuale ricorrente non potrebbe dolersi di una statuizione da lui stesso richiesta con la comparsa di costituzione in appello, è palesemente infondata. Il convenuto, costituendosi, ribadì la tardività dell’eccezione di decadenza, il che non autorizzava il giudice d’appello e pronunziare, accogliendola, sull’eccezione tardivamente proposta. Si deve aggiungere, ma solo per completezza di esame, che l’eccezione di decadenza dall’azione, diversamente da quanto si riconosce con la sentenza impugnata, non risulta proposta con il “capitolo 3” dell’atto di appello, trascritto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza.

Il secondo motivo è inammissibile, investendo considerazioni prive di incidenza sulla decisione, autonomamente fondata sul rilievo decadenza dall’azione. Le affermazioni ad abundantiam, in quanto priva efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005). La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché esamini nel merito la impugnazione proposta dalla Ronzoni.

La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deci