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Ordinanza — n. 3024/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties waived proceedings per Art. 391(4) CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3024/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinct following the parties' mutual withdrawal of the proceedings. The applicants formally renounced the appeal, which was accepted by the respondent's counsel, triggering the automatic dismissal under Article 391, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further judicial action was required as the litigation was terminated by the parties' own consent.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; When both parties withdraw their appeal and counter-appeal, the Cassation Court must declare the proceedings extinct without ruling on merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal mutual renunciation extinction of proceedings CPC Article 391 Cassation dismissal rinuncia alle prestazioni d'assicurazione condono delle spese procedurali contratto successorio di rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
Mazza; - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. non deve provvedersi sulle spese, data l’intervenuta accettazione delcontroricorrente.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1461/2024 R.G. proposto da : MUTO GIUSEPPE, MUTO GIULIO, CACCIA FAUSTINA, MUTO GAETANO, MUTO VERONICA, MUTO GIULIA, rappresentati e difesi dall’avv. LIPEROTI GAETANO , con domicilio digitale in atti. -RICORRENTI- contro MAZZA LUDOVICO EPIFANIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO ALBINO, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE n. 1227/2022 , depositata il 28/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. RILEVATO CHE: - i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, sottoscritt a personalmente dagli interessati ed accettata dall’avv. Mazza; - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. non deve provvedersi sulle spese, data l’intervenuta accettazione delcontroricorrente.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Ca