Cassation appeal dismissed due to client's prior settlement declaration; client ordered to pay opposing party's legal costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mantelli Estero Costruzioni extinguished after the client admitted to a prior settlement. Although the client formally declared a settlement on December 16, 2019, the court noted the lack of a deposited agreement and the controricorrente's non-acceptance. Consequently, the court ordered the appellant to pay the respondent's legal costs of 3,200 euros under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A party's declaration of settlement extinguishes the pending cassation appeal, and the declaring party bears the costs of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18801/2019 R.G. proposto da : MANTELLI ESTERO COSTRZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DORA 2, presso lo studio dell’avvocato LUCENTE ALFREDO (LCNLRD60B22D205N), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORDONI MATTEO (BRDMTT78L20D653B) e SORBELLI ANNA (SRBNNA63D55A475E) ; -ricorrente- contro ERCOLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FELIZIANI ALBERTO (FLZLRT60M05B534B); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 103/2019,depositata il 19/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società Mantelli Estero Costruzioni s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 103/2019. Ha resistito con controricorso Roberto Ercoli.
2. Con atto datato 7 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato che il “16 dicembre 2019 le parti hanno definito transattivamente le reciproche pretese, con spese di lite compensate” e di rinunciare al ricorso per cassazione. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c.
3. La ricorrente ha chiesto di compensare le spese del presente giudizio. In mancanza di adesione del controricorrente e a fronte anche del mancato deposito dell’accordo transattivo, occorre ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. pronunciare la condanna della ricorrente, che ha dato causa al giudizio e quindi alle spese, al pagamento delle medesime in favore del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale