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Ordinanza — n. 3021/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding contract price quantification based on undisputed accounting records and unit prices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3021/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the liquidated theater reconstruction company against the appellate court's reduction of the construction payment. The appellant argued that the lower sum was incorrectly calculated by ignoring a specific December 2008 statement that detailed both quantities and unit prices, claiming this omission violated procedural rules. The court ruled that the lower amount was correct because the parties had already concurred on the unit prices from the purchase order, and the disputed statement was merely a summary of those agreed figures rather than new evidence requiring re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n.5 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: The court dismisses an appeal alleging omitted consideration of a document when the parties have already concurred on the essential terms (quantities and unit prices) evidenced by other undisputed records, as the document serves only to summarize agreed facts without altering the legal basis of the decision.

Parole chiave

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contract price quantification omitted consideration of document concurrence of parties appellate court error procedural admissibility risarcimento per errore giudiziario valore litigioso rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n.5 c.p.c.
–Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per omesso esame del motivo principale di appello (art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
in relazione all’art. 1325 n.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002
in relazione all’art. 1325 n.
art. 2697 cod. civ
–Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: per avere violato l’art. 2697 cod. civ.
art. 2702 cod. civ
in relazione all’art. 2702 cod. civ.
art. 214 cod. proc. civ
52 bis è una scrittura privata sottoscritta soltanto dalla parte proponente e solo ad essa opponibile: essa, quindi, difetterebbe dei pre supposti richiesti dall’art. 214 cod. proc. civ.
art. 214 c.p
52 bis è una scrittura privata sottoscritta soltanto dalla parte proponente e solo ad essa opponibile: essa, quindi, difetterebbe dei pre supposti richiesti dall’art. 214 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5947
A fronte di tale concorde valutazione (Cass., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774
Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24925/2021 R.G. proposto da : RICOSTRUZIONE TEATRO PETRUZZELLI S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Sabato, elettivamente domiciliato in Roma, via Elvia Recina n. 19, presso lo studio dell’avvocato Angela Ferrari; -ricorrente- contro PIRAMIDE INVEST S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Parrotta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere dei Mellini, 7; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1518/2021,depositata i l 26 febbraio 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2010 la Ricostruzione Teatro Petruzzelli s.c.a.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 010932/2010 emesso il 19maggio 2010 con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare alla ricorrente Piramide Invest S.r.l. la somma di euro 172.111,85 (oltre IVA, interessi e spese) quale saldo del corrispettivo di appalto, deducendo che in realtà il corrispettivo della fornitura inter partes era stato stimato in euro 427.800,00, oltre IVA; di avere corrisposto alla opposta già la somma di euro326.149,48; che la stessa si era resa inadempiente, per cui spiegava domanda riconvenzionale per euro 164.476,82; che l’ammontare delle forniture era pari a euro 350.987,58.

Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione e in subordine (qualora fosse stata accertato che i prezzi unitari concordati fossero quelli riportati nell’ordine di acquisto n. 52/bis/fg/PTZ) chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 101.651, 32 oltre IVA . L’opposta spiegava altresì domanda riconvenzionale per i danni subiti a causa del mancato pagamento delle somme ingiunte. Con sentenza n. 2918/2017, pubblicata il 14febbraio 2017 , i l Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la parte opponente al pagamento, in favore della Curatela del fallimento Piramide Invest s.r.l., di euro145.317,31, oltre IVA e interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.

Con la stessa sentenza rigettava la domanda riconvenzionale dell’opposta, dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale dell’opponente e compensava le spese di causa. 2. – Con atto di citazione in appello l'odierna ricorrente impugnava la sentenza di primo grado nella parte contenente la condanna al pagamento della somma di euro145.317,31 oltre IVA. Si costituiva in giudizio l’appellata curatela Piramide Invest s.r.l. con comparsa di costituzione e risposta. La Corte d’appello di Roma , con sentenza n. 1518/2021 , in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello di Ricostruzione Teatro Petruzzelli s.c.a.r.l. e riduceva la somma da pagare alla curatela, condannando l’appellante al pagamento dieuro 131.273,31 (oltre IVA ed interessi come indicato nella sentenza appellata) e confermava nel resto la decisione di prime cure, compensando integralmente le spese del giudizio. 3.

– Avverso tale sentenza la Ricostruzione Teatro Petruzzelli s.c.a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. Il fallimento Piramide Invest s.r.l. si è costituit o con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: per avere violato l’art. 2697 cod. civ. e gli artt. 1326 e ss. cod. civ. in relazione all’art. 1325 n. 1 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere affermato la Corte che “il documento indicato come ordine di acquisto n. 53 - pur non sottoscritto formalmente dalla appellata Piramide Invest, risultava essere divenuto il testo dell’accordo contrattuale in virtù del tacito riconoscimento di volersi avvalere di quel documento dandovi concreta attuazione (considerando che i prezzi indicati risultavano quelli proposti dalla committente appellante tramite i suoi incaricati/delegati)”.

L’affermazione della Corte sarebbe illegittima perché si fonda sulla erronea applicazione delle regole codicistiche in tema di “accettazione” della “proposta”. Per contro, si evidenzia che nessun accordo si è mai formato sulla “proposta” costituita dalla scrittura denominata “Ordine di Acquisto n. 53”. Nessuna prova sarebbe mai stata offerta dalla attrice Piramide Invest s.r.l . La motivazione della Corte sul punto sarebbe illogica, contradditoria e illegittima. La Corte , nonostante le sollecitazioni specifiche dell'appellante, non ha saputo spiegare come mai si dovesse dare prevalenza al documento formato unilateralmente da parte della pretesa creditrice Piramide piuttosto che a tutti gli altri documenti costituiti da identiche fatture emessa dalla stessa Piramide nel corso dell'esecuzione del contratto che si riferivano all'ordine di acquisto n. 52/bis.La contestata esistenza della sottoscrizione della Piramide Invest s.r.l., mai dedotta dalla Ricostruzione, non troverebbe conferma nel documento denominato Ordine di Acquisto n. 52 bis e la Corte avrebbeomesso di delibare la specifica doglianza sollevata nell'atto di appello in ordine alla provenienza delle sottoscrizioni presenti su tali documenti, riferibili soltanto alla proponente Ricostruzione s.c.a.r.l. e non anche alla Piramide Invest s.r.l.

Al contrario, agli atti vi sarebbe documentazione che dimostrerebbe che l’esecuzione del contratto di appalto era avvenuta sulla base dell’accordo relativo alla proposta n. 52/bis e del suo contenuto (estratto conto del 2.12.2008 che il Tribunale e la Corte hanno ritenuto opponibile alla società Piramide che, richiamando i prezzi “proposti” da “Ricostruzione” con l’Ordine sostitutivo n. 52/bis, dimostrerebbe che l’unico accordo su cui si è formato il consenso attraverso il meccanismo "proposta” "accettazione mediante esecuzione” è quello contenuto nella "Proposta” n. 52/Bis).

Vi era, quindi, prova documentale contraria alla affermazione della Corte circa la volontà della Piramide di voler applicare i prezzi indicati dalla "committente/appellante” nell’ordine/proposta n. 53 poiché tutti i documenti, si riferivano ai prezzi contenuti nell’ordine/proposta n. 52bis Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 1328 e 1326 cod. civ. e ss. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la Corte violato i principi in tema di individuazione della “scrittura privata”, di formazione del contratto e di revoca della proposta.

La Corte d’appelloha ritenuto che l’opponente avesse omesso la prova della accettazione della revoca della proposta/ordine n. 53 e della nuova proposta/ordine n. 52 bis quale fonte della disciplina del contratto di appalto inter partes. La ricorrente evidenzia la manifesta violazione e/o erronea interpretazione della disposizione contenuta negli artt.214 e 216 cod. proc. civ. nella parte in cui richiede che sia onere della parte che non abbia sottoscritto la scrittura privata disconoscerla negando la propria sottoscrizione e che sia onere della parte che intende valersi di tale scrittura instare per la verificazione allorché la scrittura “disconosciuta” non sia mai stata sottoscritta dalla parte che l’ha disconosciuta.

L'Ordine di Acquisto n. 52 bis è una scrittura privata sottoscritta soltanto dalla parte proponente e solo ad essa opponibile: essa, quindi, difetterebbe dei pre supposti richiesti dall’art. 214 cod. proc. civ. per procedere al disconoscimento da parte di Piramide essendo ad essa estranea e, fino alla prova della accettazione, totalmente inefficace. La Corte d’appello avrebbe omesso di decidere sulla specifica doglianza relativa all'utilizzabilità dell'Ordine n. 52bis in relazione all'assenza di sottoscrizione della Piramide Invest e quindi di valutare l'inammissibilità e/o irrilevanza della dichiarazione del disconoscimento della inesistente sottoscrizione dello stesso Ordine n.52bis.

Nello stesso modo sarebbe inapplicabile la disposizione dell’art. 216, cod. proc. civ., posto che l’istanza di verificazione è volta ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio: essa costituisce un onere da adempiere per avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta. Ne c onsegu irebbe che nessun effetto aveva il disconoscimento della sottoscrizione e del contenuto ed illegittima è stata la motivazione e la decisione della Corte di non tener conto della proposta/ordine n. 52bis. 1.1.

– Entrambi i motiv i, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto -essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici -e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli ( Cass., Sez.

I I, 8 febbraio2024, n. 3602) . Dalla lettura della motivazione si evince chesia il Tribunale sia la Corte d'appello, in maniera conforme,hanno ritenuto che l'ordine 52bis sia stato sottoscritto dalla parte opposta e che quest'ultima l'abbia tempestivamente disconosciuto sia riguardo al contenuto sia con riferimento alla sottoscrizione, mentre la parte opponente ha omesso di chieder n e la verificazione . Sulla base di tal e apprezzamento di fatto, compiuto concordemente in sede di merito, non sussiste alcuna violazione di leggenei termini formulati e alcun sindacato da parte di questa Corte di legittimità.Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato(Cass., Sez.

I, 8 luglio 2024, n. 18491). Parte ricorrente tende invero a contestare l’apprezzamento da parte del giudice di merito dei fatti così come emersi in sede istruttoria– la cui rivalutazione in sede di legittimità non è consentita –ove è stato accertato che a fronte dell’invio dell’ordine di acquisto 53, l’appaltatrice vi ha dato esecuzione. 2. –Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per omesso esame del motivo principale di appello (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). I documenti non esaminati (le fatture emesse dalla Piramide Invest ed estratto conto trasmesso dalla stessa società) fornirebbero la prova di circostanze decisive che invalidano l'erronea motivazione assunta dal giudice d’appello .

La verifica del contenuto dei documenti di cui l'appellante aveva specificatamente sollecitato l'esame con l'atto di appello avrebbe consentito al Giudice d’appellodi accertare che: - la Piramide Invest aveva accettato la proposta/ordine n. 52bis (con l'emissione delle fatture); -i prezzi unitari riportati nell'Estratto conto del 2 dicembre 2008 erano gli stessi riportati nell'ordine n. 52bis; - l'ammontare complessivo del corrispettivo richiesto dalla Piramide Invest era pari a euro373.518,94 e non quello erroneamente quantificato dai giudici di merito.

Con il quarto motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto-documento decisivo che ha determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo oggetto di discussione tra le parti ed espressamente sottoposto al Giudice di merito (art. 360 n.5 cod. proc. civ.). La Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale relativa alla quantificazione delle forniture come rappresentata dalla stessa Piramide nel proprio estratto conto del 2 dicembre 2008. Tuttavia, tale estratto conto conteneva non solo le quantità delle forniture, ma anche la quantificazione del relativo corrispettivo esplicitando puntualmente i corrispondenti prezzi.

La Corte d’appello, come il Tribunale, ha omesso di considerare il documento nella sua interezza, ritenendolo giustificativo solo delle quantità e non anche delle quantificazioni del corrispettivo. La verifica e la valutazione di tale documento nella sua interezza avrebbe consentito al Giudice di merito di pervenire ad una diversa decisione posto che avrebbe accertato che i prezzi unitari (e l'ammontare complessivo della fornitura), riportati nel predetto estratto conto del 2 dicembre 2008, corrispondevano a quelli dell'ordine n.52bis. 2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

La Corte d'appello, in conformità alla pronuncia del Tribunale ha determinato la quantificazione delle forniture come rappresentata nell'estratto conto d el 2 dicembre 2018 , redatto su carta intestata della Piramide Invest , ricevuto dalla controparte nella medesima data e che non è stato oggetto di contestazione,applicando i prezzi unitari di cui all'ordine 53. A fronte di tale concorde valutazione (Cass., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., Sez. I, 22dicembre 2016 , n. 26774 ; Cass., Sez. II, 10 marzo 2014 , n. 5528 ) che si discosta soltanto sull'entità dell'importo riconosciuto in ragione della mancata prova della variazione dei vetri e della inidoneitàal montaggio di 12 porte di acciaio, entrambe le doglianze difetta n o di specificità riguardo al contenutodei documenti che i giudici di merito avrebbe ro omesso di considerare, intendendo invero la parte conseguire una non consentita rivalutazione delle risultanze istruttorie. 3.

–Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con