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Ordinanza — n. 3006/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court revokes ruling for error on service notice and accepts appeal invalidity due to missing recipient name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3006/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation revoked its own previous order regarding the revocation of a judgment, accepting the appellant's claim of error. The court found that the lower court incorrectly declared the appeal notice void solely for the lack of the appellant's name on the postal receipt, ignoring the actual postal markings indicating delivery to the building porter. Consequently, the original cassation appeal was partially accepted, the appellate court's ruling was annulled, and the case was remitted for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge n. 890 del 1982; Art. 360 c.p.c.: The court may revoke a decision if it was based on an error regarding the validity of service, specifically when the postal official's form indicates delivery to a preferred recipient despite a claim of non-finding of qualified persons.

Parole chiave

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error revocatorio nullità notifica atto avviso ricevimento postale contraddittorio rinvio causa cancellazione dall'albo avvocati azione di contestazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della legge n. 890 del 1982
- Il motivo denuncia violazione dell’art. 7 della l.
Art. 360 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
I l secondo motivo di ricorso è accolto, poiché la validità della notifica originaria rende superflua la rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c. 4.
Art. 3 e 11 della legge n. 53 del 1994
53 del 1994, nonché dell’art. 384 co.
art. 291 c.p
I l secondo motivo di ricorso è accolto, poiché la validità della notifica originaria rende superflua la rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8511/2024 R.G. proposto da : D'ATRI ROBERTO, difeso da se stesso -ricorrente- contro MARCHIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 28093/2023 depositata il 05/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere REMO CAPONI. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pe pe , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per revocazione e, in via re s cissoria, per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso originario, assorbitii restanti .

FATTI DI CAUSA Si tratta di una controversia tral’avvocato Roberto D’Atri e la so- cietà Marchio Costruzioni Generali s.r.l., relativa al pagamento di un compenso per una prestazione professionale resa dal primo alla se- conda. Dopo un primo grado di giudizio presso il Tribunale di Roma, conclusosi con una sentenza sfavorevole all’avvocato in termini di parziale rigetto delle sue richieste e determinazione di importi ridotti, quest’ultimo proponevaappello, che era dichiara to inammissibile . La Corte territoriale aveva ritenuto la nullità della notifica dell’atto di appello(eseguita a mani del portiere) « stante la violazione del com- binato disposto degli articoli 3 e 11 della legge n. 53 del 1994 per omessa indicazione sull'avviso di ricevimento del nominativo dell'i- stante».

Era stata ordinatala rinnovazione, che però veniva dichia- rata a sua volta nulla in quanto eseguita a mani di persona che il portaletterenon qualificava nei suoi rapporti con il destinatario. L’av- vocato proponeva quindi ricorso per cassazione concinque motivi (i primi due relativi alla duplice dichiarazione di nullità, gli altri di me- rito). La controparte, non costituitasi nel giudizio di appello, rima- neva intimataanche nel giudizio dinanzi a questa Corte. In questa sede rilevano i primi due motivi di ricorso ed innanzitutto il primo,che censurava la statuizione di nullità della (prima) notifi- cazione dell’atto di appello, in quantola Corte di appello aveva attri- buito rilevanza ad un elemento ( l’ indicazione sull'avviso di ricevi- mento del nominativo dell'istante), non previsto dalla legge a pena di nullità.

Questa Corte ha rigettato il motivo,confermando la nullità della notifica dell’atto di appello per una ragione diversa da quella addotta dalla Cortedistrettuale e cioè per difetto di « qualsiasi atte- stazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione pre- ferenziale rispetto a quella del portiere». Questa Corte ha rigettato anche il secondo motivo, con il quale si censurava la dichiarazione di nullità della rinnovazione della notifi- cazionee pertanto ha rigettato il ricorso nel suo complesso.

Avverso l’ordinanza di questa Corte,ricorre l’avvocato per revoca- zione con un unico motivo. Rimane intimata la controparte, cui il ricorso è stato notificato ex l. 53 del 1994 « in persona del legale rappresentante protempore,domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma alla circonvallazione Cornelia, 293 e presso pec 05700911000@impresa.italia.it». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il motivo denuncia violazione dell’art. 7 della l. n. 890 del 1982, degli artt. 3 e 11 della l. n. 53 del 1994, nonché dell’art. 384 co. 3 e degli artt. 24 e 111 Cost, in relazione allapronuncia sul primo motivo di ricorso per cassazione.

Il ricorrente rileva che l 'ordinanza diquesta Corte impugnata per revocazione ha ritenuto nulla ex art . 7 l. 890 del 1982la notificazione dell’atto di appello, in quanto man- cava l’attestazione da parte dell’ufficiale postale che non era stato rinvenuto ildestinatario o persone abilitate a ricevere l’atto con pre- ferenza rispetto alla (avvenuta) consegna al portiere dello stabile.Il ricorrente denuncia che la decisione è viziata da errore revocatorio. Infatti, sull’avviso di ricevimento, il portalettere aveva spuntato sia la casella «mancanza», da collegare a «delle persone abilitate» e poi di seguito e più in basso aveva spuntato la casella «immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo».

Il ricorrente fa valere che si tratta di un puntosul quale non vi è stata alcuna discussione tra le parti e che è stato rilevato d’ufficio da questa Corte senza sotto- porlo al contraddittorio. 2. –Il motivo è fondato. Come ha rilevato anche il P.M., il ricorrente ha riprodotto nel ri- corso per cassazione un’immagine del duplicato dell’avviso di ricevi- mento rilevante, ove si può constatare che è vero ciò che ha rilevato il ricorrente, risulta cioè la spuntatura delle caselle previste per cer- tificare la consegna dell’atto al portiere solo dopo l’accertamento dellairreperibilità degli altri soggetti cui consegnare il plico in ordine preferenzialerispetto a quest’ultimo .

Si tratta del modello standard utilizzato dalle Poste, che riflette il procedimento previsto dall’art. 7 della l. n. 890 del 1982. Il punto non è statomai discusso tra le parti, poiché la Corte di appello aveva fondato la nullità della notifica su un diverso profilo, ossia –come detto - la mancata indicazione del no- minativo dell’istante sull’avviso di ricevimento. Questa Corte è incorsa pertanto in una svista che integra gli estremi dell’errore revocatorio(e viola inoltre il principio del contrad- dittorio). Il motivo di revocazione è accolto. 3.

–Avviando la fase rescissoria, sono fondati i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione. Il primo motivo è accolto,poi- ché la mancata indicazione delnominativo dell’istante sull’avviso di ricevimento non rende nulla la notificazione dell’atto di appello . I l secondo motivo di ricorso è accolto, poiché la validità della notifica originaria rende superflua la rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c. 4. -Quanto ai restanti motivi dell’originario ricorso per cassazione, concernenti il merito della controversia, essi sono assorbiti e do- vranno essere necessariamente esaminati dalla Corte territoriale in sede di rinvio. 5. - La Corte revoca l'ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione, accoglie i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la pronuncia della Corte di appello di Roma in relazione a i due motivi accolti e rimette la causa aquest’ultima, in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte revoca l'ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione, accoglie i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la pronuncia della Corte di appello di Roma in relazione ai due motivi accolti e rimette la causa a ques