Italian Court corrects prior order to allocate attorney fees to pro se litigants per material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted an application under Article 287 of the Code of Civil Procedure to correct a previous order regarding litigation costs. The appellant, Terracciano Service S.P.A., argued that the prior ruling failed to allocate fees to their declared pro se attorneys despite explicit requests in the original petition. The Court ruled that the omission constituted a material error, allowing the correction to ensure the pro se representatives received the professional fees they were entitled to claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; The remedy of correction for material error is available when a prior order omits the pronouncement on the request for fee allocation to a pro se attorney, who is legally entitled to propose the claim in their own name.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024 relativa al ricorso iscritto al n. 23485/2021 R.G. proposto da: TERRACCIANO SERVICE S.P.A., rappresenta ta e dife sa dagli Avv.ti Bruno Spagna Musso e Umberto Colabella; -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONEe PREFETTURA DI NAPOLI ; - intimati - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - c on ordinanza n. 20494/2024 , pubblicata il 24/07/2024, questa Corte ha accolto il ricorso della Società Terracciano s.p.a., con condanna degli intimati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dei gradi di merito in favore della ricorrente, senza provvedere sull’attribuzione delle spese in favore dei procuratori antistatari; - nelle conclusioni del ricorso si specificava “ (…) Con vittoria di spese e competenze professionali del grado con attribuzione”; - la ricorrente ha proposto istanza ex art. 287 c.p.c. al fine di ottenere la correzione dell’ordinanza nella parte in cui non ha attribuito ai difensori dichiaratisi antistatari le spese di giudizio; - la richiesta deve essere accolta ; - secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (a cominciare da Cass.
SU n. 16037/2010) è esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza; - l’ordinanza n. 23485/24 deve , pertanto, essere corretta nella parte in cui, dopo aver disposto “ …condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla Terracciano Service s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 370, oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari”.
P.Q.M.
dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024, pubblicata il 24/07/2024, venga corretta, aggiungendo nel dispositivo , dopo la regolazione delle spese processuali, le parole “ con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari”. Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti ai fini dell’attuazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione