Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2792/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares La Spezia judge competent for road violation tax dispute due to inalienable territorial jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2792/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the La Spezia judge competent, dismissing the Fano judge's request for jurisdictional regulation. The case involved a tax dispute arising from a road violation where the opposing party argued for Fano based on the debtor's location. The court ruled that because the opposition challenged the underlying violation notice, the jurisdiction is inalienably tied to where the infraction occurred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7 d.lgs. n. 150/2011; Art. 204-bis Codice della Strada: The opposition to a tax notice for road violations is a recuperatory action where territorial jurisdiction is inalienably fixed at the location of the infraction.

Parole chiave

Generato dall'IA
recuperatory opposition road violation tax inalienable territorial jurisdiction judicial competence regulation Code of Road Traffic infrazione al codice della strada reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 del d. lgs. n. 150/2011
L’Agenzia delle Entrate si costituì in giudizio e, in via preliminare, propose eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo che, ai sensi dell’art. 7 del d.
Art. 204 bis del codice della strada
La competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione delle norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi dell'art. 204 bis del codice della strada (v.
Artt. 27, 480 comma 3 e 615 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2657 del 2012
Cass. n. 2657 del 2012e Cass.
Cass. n. 36968 del 2021
2657 del 2012e Cass. n. 36968 del 2021).
Cass. n. 24091 del 2018
Cass. n. 21737 del 2004
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulregolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di Pace di Fano, con ordinanza n.986 del 7.7.2024 nel giudizio vertente tra : INDUSTRIA FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Diego Tajani; contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e COMUNE DI SARZANA ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dall’opposizione avverso una cartella esattoriale proposta da Industria Fabrizio innanzi al Giudice di Pace di Sant’Anastasia per il pagamento dell’importo di euro 240,52, relativa a violazione al Codice della Strada accertata con verbale di contestazionedella Polizia Municipale di Sarzana.

Il ricorrente dedusse l’omessa notifica dei verbali presupposti, la prescrizione del credito ed altri vizi inerenti la regolarità della cartella e della notifica. L’Agenzia delle Entrate si costituì in giudizio e, in via preliminare, propose eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo che, ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n.150/2011, fosse competente il Giudice di Pace di La Spezia, quale giudice competente con riferimento al luogo (Comune di Sarzana) nella cui circoscrizione era stata commessa la violazione al Codice della Strada di cui al presupposto verbale di accertamento.

In subordine, l’Agenzia delle Entrate eccepì l’incompetenza per territorio ai sensi degli artt. 27, 480, comma 3, e 615 c.p.c., con riguardo al giudice del luogo dell’esecuzione forzata. In difetto di prova contraria da parte dell’opponente, tale luogo sarebbe stato da individuarsi nella residenza di quest’ultimo, trattandosi di foro inderogabile. Nella specie sarebbe stato competente il Giudice di Pace di Fano, avendo l’Industria Fabrizio la propria sede sociale a Cartoceto (PU). Il Giudice di Pace di Sant’Anastasia, preso atto dell’adesione del ricorrente all’eccezione di incompetenza, dichiarò la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Giudice di Pace di Fano, ai sensi deicitati artt. 27, 480, comma 3 e 615 c.p.c., quale giudice del luogo dell’esecuzione e dispose la cancellazione della causa dal ruolo.

Industria Fabrizio, con ricorso del 24/11/23, riassunse la causa dinanzi al Giudice di Pace di Fano, davanti al quale le parti riproposero le medesime eccezioni in rito e in merito già sollevate. Si costituì in giudizio il Comune di Sarzana ed eccepì, preliminarmente, l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Fano fondata sul rilievo che nell’ambito dei procedimenti di cui agli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150/2011 la competenza territoriale appartieneal giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, e, quindi, nel caso di specie,si sarebbe dovuta ritenere appartenente al Giudice di Pace di La Spezia, trattandosi di violazione consumata nel territorio del Comune di Sarzana.

Il Giudice di Pace di Fano ha rilevato che, poiché il ricorrente aveva dedotto la mancata notificazione del provvedimento presupposto, attinente ad una violazione del Codice della Strada, il giudice territorialmente competente era quello del luogo della commessa violazione, e quindi il Giudice di Pace di La Spezia; ha, pertanto, richiesto d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza del 7 giugno 2024, rimettendo gli atti a questa Corte. Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di La Spezia.

RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata la competenza per territorio del Giudice di Pace di La Spezia, quale giudice competente in ordine al luogo in cui è stata commessa la violazione del Codice della Strada, accertata con il verbale di contestazione presupposto dall’impugnata cartella esattoriale. Infatti, l'opposizione alla cartella di pagamento, lungi dal lamentare unicamente vizi formali di quest'ultima, prospettava la mancanza della notifica zione dell'atto prodromico, ovvero del verbale di accertamento della Polizia Municipale (assunto come divenuto esecutivo), sicché l’opposizione aveva carattere recuperatorio.

La competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione delle norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi dell'art. 204 bis del codice della strada (v. Cass. n. 2657 del 2012e Cass. n. 36968 del 2021). Va, pertanto, data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo cui l’opposizione cd. "recuperatoria" avverso intimazione di pagamento – anche nella forma di cartella esattoriale - di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità previste dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 ed è competente il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, come, del resto, prevede espressamente il comma secondo della norma appena citata (Cass. n.24091 del 2018 ).

Nel caso di specie, poiché il verbale di contestazione è stato elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sarzana, deve essere dichiarata la competenza per territorio inderogabile del Giudice di Pace di La Spezia, innanzi al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge. Trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio (Cass . n. 21737 del 2004).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d‘ufficio richiesto dal Giudice di Pace di Fano, dichiara la competenza del Giudice di Pace di La Spezia, innanzi al quale rimette le parti, con riassunzione del giudizio nel termine di legge