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Ordinanza — n. 2609/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion appeal, ruling accessory land lacks pertinence to main building without explicit transfer mention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2609/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Buonafede s.r.l. against the Second Instance Court's decision denying ordinary usucapion of specific land parcels. The appellant argued for over twenty years of exclusive, peaceful possession of the land as accessory to an industrial shed, while the opposing party contended the land lacked legal pertinence to the main building. The court held that recent jurisprudence allowing accessory possession for usucapion does not apply here because the transfer deeds explicitly excluded these parcels, rendering them legally distinct from the main property.

Regesto Legislator

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Art. 818 comma 1° cod. civ.; The court holds that recent case law permitting accessory possession for usucapion of accessory rights does not apply when the transfer deeds explicitly exclude the accessory land, thereby negating its legal pertinence to the main property.

Parole chiave

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usucapione ordinaria pertinenza immobiliare accessio possessionis atto di trasferimento Corte di Cassazione acquisto del possesso bene espropriato terreno industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 818 comma 1° cod. civ.
ex art. 818 comma 1° cod. civ., essendo peraltro pacificamente proseguito il possesso dei beni oggetto di causa dopo il conferimento del 3.9.1999 da parte della Buonafede s.r.l., con le stesse modalità con le quali era in precedenza esercitato da Buonafede Filippo.
Art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.
111 della Costituzione, in relazione all'art. 360 comma primo n.
Art. 380 bis ultimo comma c.p.c.
In base all'art. 380 bis ultimo comma c.p.c. la sostanziale conformità della presente decisione alla proposta di definizione anticipata sia nel dispositivo, che nella motivazione, comporta la condanna della ricorrente al risarcimento danni ex art.
Art. 96 comma 3° c.p.c.
la sostanziale conformità della presente decisione alla proposta di definizione anticipata sia nel dispositivo, che nella motivazione, comporta la condanna della ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della controricorrente, liquidati in €2.500,00, ed al pagamento ex art.
Art. 96 comma 4° c.p.c.
in favore della controricorrente, liquidati in €2.500,00, ed al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende dell'importo di € 1.000,00.
Art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n.
Art. 1 comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
18909; Cass. 19.7.2012 n.
art. 1146 cod. civ
(accessione nel possesso), ancorché la parte attrice avesse richiamato in citazione l'art. 1146 cod. civ.
art. 380 bis c.p
E' stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c.
art. 380 bis comma 2 c.p
per inammissibilità e/o manifesta infondatezza, ed il difensore della Buonafede s.r.l., munito di nuova procura speciale, ha presentato tempestiva istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 21.6.2022 n. 19940
Cass. 5.11.2012 n. 18909
Cass. 5.11.2012 n. 18909; Cass.
Cass. 19.7.2012 n. 12475
18909; Cass. 19.7.2012 n. 12475; Cass.
Cass. 23.7.2008 n. 20287
12475; Cass. 23.7.2008 n. 20287).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25639/2021 R.G. proposto da: BUONAFEDE s.r.l., in persona del legale rappresentante Antonino Buonafede, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato SERGIO GRAVINA (GRVSRG62P18D086L), che la rappresenta e difende con procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro ASSOCIAZIONE OPERAI SILENZIOSI DELLA CROCE, in persona del legale rappresentante Giovanna Bettiol, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato DEMETRIO FOTIA (FTODTR70R29H224S), che la rappresenta e difende con procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 596/2020 depositata il 10.9.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA La Buonafede s.r.l., con atto di citazione notificato il 20.11.2008, evocava dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria l'Associazione Silenziosi Operai della Croce per essere riconosciuta proprietaria per usucapione ordinaria delle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria, esponendo che Buonafede Filippo, titolare della Metalmeccanica Buonafede di Filippo Buonafede, negli anni '70 dello scorso secolo aveva realizzato su una parte dei terreni dei quali era proprietario in località Archi di Reggio Calabria (particelle 532, 499 e 501 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria), un capannone industriale con struttura portante in acciaio di oltre 4.000 mq, in cui aveva svolto la propria attività imprenditoriale, e fin da quell'epoca aveva utilizzato anche i terreni contigui al capannone industriale oggetto della domanda di usucapione per il deposito di strumenti, attrezzature e materiali relativi alla sua attività industriale, provvedendo alla cura e manutenzione degli stessi, comportandosi quindi in modo pacifico, pubblico e continuato per un tempo ultraventennale, come possessore esclusivo di quei terreni intestati alla convenuta, utilizzandoli come pertinenze del capannone industriale.

Con atto del notaio De Tommasi del 3.9.1999 Buonafede Filippo, Antonino, Gianfranco e Caterina costituivano la Buonafede s.r.l., e la quota del socio Buonafede Filippo, in seguito deceduto, era stata sottoscritta mediante conferimento alla Buonafede s.r.l. dell'azienda Metalmeccanica Buonafede di Filippo Buonafede, con la precisazione che nell'azienda conferita erano stati ricompresi il capannone industriale (nel NCEU a foglio 18 particella 532) ed i terreni riportati nel NCT a foglio 18, particelle 499 e 501, ossia i beni che già formalmente risultavano di proprietà di Buonafede Filippo.

Assumeva la parte attrice, che dopo il conferimento, era proseguito senza soluzione di continuità il possesso esclusivo da parte sua dei beni oggetto della domanda di usucapione come pertinenze del capannone industriale, beni per i quali Buonafede Filippo aveva già maturato i requisiti dell'usucapione prima del conferimento. Rimasta contumace l'Associazione Silenziosi Operai della Croce, in corso di causa veniva disposta ad integrazione della documentazione ipocatastale già depositata, l'acquisizione dell'atto di donazione modale del notaio Gangemi del 10.12.2007, rep. n. 70308, relativo alle particelle oggetto della domanda di usucapione, da cui emergeva che la donazione modale dell’originaria proprietaria delle particelle oggetto di causa, Giordano Rosa , non era stata mai accettata dalla suddetta Associazione e che a seguito della morte della Giordano quelle particelle, in contrasto con l'intestazione catastale all'originaria convenuta, erano pervenute per successione alla erede universale della Giordano , Inuso Consolata.

Disposta quindi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Inuso Consolata, che restava però contumace, espletata la prova testimoniale ed effettuata CTU, il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1957/2012, rigettava la domanda di usucapione della Buonafede s.r.l., in quanto, pur ritenendo provata sulla base delle testimonianze acquisite l'usucapione delle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria a favore di Buonafede Filippo per averle possedute uti dominus dal 1976 fino al 3.9.1999, utilizzandole per il deposito di materiali ed attrezzature e come spazio di movimentazione di mezzi per il carico e lo scarico di merci a servizio del capannone industriale destinato alla lavorazione di ferro, alluminio e lamiere, già di sua proprietà, e quindi come pertinenze dello stesso, assumeva che la Buonafede s.r.l., richiamando in citazione l'art.1146 cod. civ., avesse inteso invocare la successione nel possesso in precedenza esercitato da Buonafede Filippo ex art. 1146 comma 1° cod. civ., norma nella specie non applicabile per avere Buonafede Filippo, poi deceduto, semplicemente conferito il 3.9.1999 alcuni beni alla Buonafede s.r.l., con un trasferimento a titolo particolare e senza che tra i due soggetti fosse ravvisabile una successione assimilabile a quella dell'erede rispetto al defunto, in quanto la ditta Metalmeccanica Buonafede di Filippo Buonafede si era estinta ed era stata costituita una nuova società, la Buonafede s.r.l.

Il Tribunale di Reggio Calabria motivava poi, solo ad abundantiam, che in ogni caso l'accessione nel possesso di Buonafede Filippo da parte della Buonafede s.r.l., ai fini dell'usucapione, ex art. 1146 comma 2° cod. civ., non sarebbe stata invocabile, in quanto essa presupponeva l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, o altro diritto reale sul bene, mentre nell'atto di conferimento dei beni della Metalmeccanica Buonafede di Filippo Buonafede alla Buonafede s.r.l. si era fatto riferimento solo al capannone industriale (nel NCEU a foglio 18 particella 532) ed ai due terreni riportati nel NCT a foglio 18, particelle 499 e 501, che già risultavano anche formalmente di proprietà di Buonafede Filippo.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Buonafede s.r.l., che reiterava la domanda di usucapione e lamentava che la sentenza di primo grado erroneamente non avesse applicato l'art. 1146 comma 2° cod. civ. (accessione nel possesso), ancorché la parte attrice avesse richiamato in citazione l'art. 1146 cod. civ. e si fosse riferita ad un atto di conferimento di singoli beni dalla Metalmeccanica Buonafede di Filippo Buonafede alla Buonafede s.r.l., che nella motivazione resa solo ad abundantiam, avesse comunque ritenuto non invocabile la sua accessione nel possesso di Buonafede Filippo, che aveva maturato l'usucapione sulle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria, già prima del conferimento del 3.9.1999, in quanto tale atto non menzionava espressamente le particelle oggetto dell'invocata usucapione, che pure in quanto beni a suo avviso pertinenziali rispetto al bene principale rappresentato dal capannone industriale espressamente conferito, come asseritamente accertato in via definitiva in primo grado, dovevano ritenersi a loro volta conferite alla Buonafede s.r.l. ex art. 818 comma 1° cod. civ., essendo peraltro pacificamente proseguito il possesso dei beni oggetto di causa dopo il conferimento del 3.9.1999 da parte della Buonafede s.r.l., con le stesse modalità con le quali era in precedenza esercitato da Buonafede Filippo.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella resistenza della Associazione Silenziosi Operai della Croce e nella contumacia di Inuso Consolata, con la sentenza n. 596/2020 del 2.3/10.9.2020 rigettava l'appello e compensava le spese processuali di secondo grado. In particolare la Corte d'Appello affermava che correttamente la sentenza di primo grado aveva rilevato l'insussistenza dei presupposti della successione nel possesso ex art. 1146 comma 1° cod. civ., che si sarebbe potuta invocare ad esempio in caso di fusione per incorporazione della Metalmeccanica Buonafede di Filippo Buonafede nella Buonafede s.r.l., mentre nella specie vi era stata l'estinzione della ditta individuale e l'apertura di una nuova società, alla quale erano stati conferiti solo determinati beni; che ugualmente non ricorrevano i presupposti dell'accessione nel possesso ex art. 1146 comma 2° cod. civ., in quanto affinché potesse operare il trapasso del possesso dall'uno all'altro successivo possessore, ed il possessore a titolo particolare potesse unire al proprio il possesso del dante causa, occorreva un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, o altro diritto reale sul bene, ed il Tribunale aveva correttamente rilevato che alla Buonafede s.r.l. erano stati conferiti solo il capannone industriale (nel NCEU a foglio 18 particella 532) ed il terreno attiguo (particelle 499 e 501 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria), e non le particelle oggetto della domanda di usucapione, che non potevano ritenersi oggetto di traditio come presunte pertinenze dei beni principali conferiti secondo la disciplina propria delle pertinenze, in quanto non risultavano espressamente indicate nell'atto di conferimento dei beni dalla Metalmeccanica Buonafede di Filippo Buonafede alla Buonafede s.r.l.

Quanto alle spese del giudizio di secondo grado, venivano compensate, in considerazione della totale carenza di interesse della Associazione Silenziosi Operai della Croce, che non aveva impugnato il capo della sentenza che aveva rilevato il difetto di titolarità di diritti sulle particelle oggetto della domanda di usucapione per la mancata accettazione da parte della stessa della donazione modale di esse da parte di Giordano Rosa, oltre che per la particolarità delle questioni affrontate. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso a questa Corte la Buonafede s.r.l., affidato a tre motivi, cui ha resistito la Associazione Silenziosi Operai della Croce.

Inuso Consolata é rimasta intimata. E' stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza, ed il difensore della Buonafede s.r.l., munito di nuova procura speciale, ha presentato tempestiva istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.. In prossimità dell'udienza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n.

4) c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione, in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. Si duole la ricorrente che la Corte d'Appello, dopo avere inutilmente motivato circa l'ininvocabilità della successione nel possesso, che non era stata contestata dall'appellante, nonostante lo specifico motivo di appello proposto che invocava l'applicazione dell'istituto dell'accessio possessionis ex art. 1146 comma 2° cod. civ. e dell'art. 818 comma 1° cod. civ. relativo al trasferimento dei beni pertinenziali con gli atti dispositivi del bene principale, sulla base dell'accertamento già avvenuto positivamente e definitivamente in primo grado dell'acquisto per usucapione delle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria da parte di Buonafede Filippo già prima del conferimento alla Buonafede SRL del 3.9.1999, abbia indicato come presunta la natura pertinenziale delle particelle oggetto della domanda di usucapione rispetto al bene principale del capannone industriale, senza spiegare per quale ragione le particelle sopra indicate, che in primo grado si era già accertato essere state utilizzate continuativamente come proprietario esclusivo da Buonafede Filippo per il deposito di materiali ed attrezzature e come spazio di movimentazione di mezzi per il carico e lo scarico di merci a servizio del capannone industriale destinato alla lavorazione di ferro, alluminio e lamiere, e quindi come beni pertinenziali, dovessero invece solo presumersi come pertinenziali, e non abbia in alcun modo spiegato per quale ragione la mancata espressa inclusione di tali particelle nell'atto di conferimento del 3.9.1999 impedisse di considerare tale atto come idoneo a determinarne la traditio da Buonafede Filippo alla Buonafede s.r.l. ed a legittimare il ricorso all'accessio possessionis, benché in base all'art. 818 comma 1° cod. civ. gli atti di trasferimento dei beni principali comprendano anche i beni pertinenziali se non è diversamente disposto, anche in assenza di una loro specifica menzione negli atti traslativi dei beni principali.

2) Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818 comma 1°, 1146 comma 2°, 1158 e 2697 cod. civ. e degli articoli 115, 116, 329 c.p.c. e 2909 cod. civ., per avere la Corte d'Appello di Reggio Calabria asseritamente violato il giudicato interno formatosi sulla natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione (particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria) e sulla maturazione dell'usucapione degli stessi a favore di Buonafede Filippo per averli posseduti uti dominus dal 1976 fino al conferimento del 3.9.1999, pervenendo conseguentemente a negare l'applicabilità dell'accessio possessionis a favore della Buonafede s.r.l. ai fini dell'usucapione per la mancata formale indicazione di quei terreni nell'atto di conferimento del capannone industriale e dei terreni attigui, non considerando che l'atto traslativo di tali beni principali (particelle 532, 499 e 501 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria), in base all'art. 818 comma 1° cod. civ., produceva effetto anche per i beni pertinenziali, a prescindere dalla loro espressa menzione nell'atto di conferimento.

I primi due motivi, attinenti entrambi alla mancata applicazione dell'istituto dell'accessio possessionis ai fini dell'usucapione alla Buonafede s.r.l., in ragione della mancata menzione delle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria, nell'atto di conferimento dei beni da Buonafede Filippo alla Buonafede s.r.l., e quindi del difetto della traditio e della mancata prova della loro natura pertinenziale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 818 comma 1° cod. civ., vanno esaminati congiuntamente, e sono infondati.

Innanzitutto deve escludersi che nella specie si fosse creato un giudicato interno in ordine alla natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione della Buonafede s.r.l. ed in ordine all'acquisto per usucapione ordinaria degli stessi da parte di Buonafede Filippo prima del conferimento alla Buonafede s.r.l., avvenuto il 3.9.1999, posto che non erano state avanzate in primo grado dalla Buonafede s.r.l. autonome domande di accertamento dell'usucapione maturata a favore di Buonafede Filippo e della natura pertinenziale dei terreni suddetti, sulle quali possa essersi formato un giudicato interno per mancata impugnazione.

Sia la tematica della maturazione dell'usucapione a favore del dante causa Buonafede Filippo prima dell'atto di conferimento, sia la tematica della natura pertinenziale dei terreni, prospettata allo scopo di ottenere l'inclusione di quei terreni tra i beni conferiti da Buonafede Filippo alla Buonafede s.r.l. in base all'art. 818 comma 1° cod. civ., ancorché non indicati nell'atto di conferimento, sono rientrati nell'ambito dell'oggetto del giudizio di secondo grado con la riproposizione della domanda di usucapione ordinaria dei terreni da parte della Buonafede s.r.l., e pertanto sia il possesso ad usucapionem dei terreni esercitato dal dante causa dell'attrice, sia la natura pertinenziale, o meno, dei suddetti terreni rispetto al capannone industriale ed ai due terreni contigui dei quali Buonafede Filippo era formalmente proprietario, erano ancora ricompresi nel thema decidendum del giudice di secondo grado.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, nell'affrontare la questione riproposta dalla Buonafede s.r.l. dell'accessio possessionis, ha indicato come meramente presunta la natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione, aventi un'autonoma identificazione catastale rispetto ai terreni che risultavano formalmente di proprietà di Buonafede Filippo, e che, a differenza dei primi, sono stati indicati nell'atto di conferimento del 3.9.1999, in quanto la pertinenzialità non era desumibile dalla stessa natura oggettiva dei terreni in questione, essendo dipesa dal particolare uso che il precedente proprietario del capannone industriale ha inteso farne e non da caratteristiche strutturali e funzionali intrinseche di quei terreni, e tale valutazione costituisce di per sé sintetico ed implicito giudizio di fatto, che non era vincolato da un precedente non ipotizzabile giudicato, non è sindacabile in sede di legittimità (vedi in tal senso Cass. n. 2587/1988).

Una volta negato dalla Corte d'Appello la prova della natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione rispetto ai beni (capannone industriale e terreni contigui) di proprietà di Buonafede Filippo, l'esclusione dell'applicabilità dell'accessio possessionis a favore della Buonafede s.r.l. per i terreni oggetto della domanda di usucapione, è perfettamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146 comma 2° cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di avere acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente a non domino ) a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso (vedi Cass. n. 22348/2011;

Cass. n. 6353/2010; Cass. n. 3177/2006; Cass. n. 18750/2005; Cass. n. 12034/2000; Cass. n. 6382/1999) essendo pacifico che i terreni oggetto della domanda di usucapione non erano stati ricompresi nell'atto di trasferimento. La mancanza di prova della pertinenzialità dei terreni oggetto della domanda rende inapplicabile nella specie la più recente giurisprudenza di questa Corte, che consente di invocare l'accessio possessionis ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà e di servitù anche per i beni pertinenziali dei beni principali espressamente menzionati negli atti di trasferimento sulla base della disciplina traslativa dell'art. 818 comma 1° cod. civ. (Cass.21.6.2022 n. 19940;

Cass. 5.11.2012 n. 18909; Cass. 19.7.2012 n. 12475; Cass. 23.7.2008 n. 20287).

3) Col terzo motivo di ricorso la Buonafede s.r.l. lamenta l'omesso esame ex art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nell'utilizzo ultraventennale, da parte del conferente Buonafede Filippo, dei terreni oggetto della domanda di usucapione, come area di supporto al capannone industriale espressamente conferito alla Buonafede SRL. Tale motivo è inammissibile, in quanto la Corte d'Appello non ha trascurato tale circostanza, ma ha ritenuto implicitamente che una volta accertato che non era stata provata la natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione rispetto al capannone industriale ed ai terreni utilizzati da Buonafede Filippo, la parte appellante, attuale ricorrente, la istanza trovasse un ostacolo insormontabile nel fatto che l'atto di conferimento non faceva riferimento ai terreni oggetto di causa.

Il ricorso va quindi respinto e la Buonafede s.r.l. va condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Nulla va disposto, quanto alle spese, per l'intimata che non ha svolto difese. In base all'art. 380 bis ultimo comma c.p.c. la sostanziale conformità della presente decisione alla proposta di definizione anticipata sia nel dispositivo, che nella motivazione, comporta la condanna della ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della controricorrente, liquidati in €2.500,00, ed al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende dell'importo di € 1.000,00.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della stessa, liquidati in € 2.500,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di € 1.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/