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Ordinanza — n. 2354/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed to terminate proceedings without court ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2354/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was extinguished because the appellant withdrew the request, to which the respondent agreed. The underlying dispute involved a request to dissolve marital community property under Article 191 of the Civil Code, which the lower court had rejected based on the timing of the separation proceedings. Since both parties consented to the withdrawal, the Supreme Court declined to rule on costs or the merits of the property division claim.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When parties agree to the withdrawal of a cassation appeal, the judgment is extinguished and the court does not rule on costs or the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings marital community dissolution joint property division consensual withdrawal costs determination Civil Code Art. 191 modifica del mantenimento post-matrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
L’estinzione del giudizio esclude l’app licazione dell’art. 13 comma1- quater del d.
art. 708 c.p
art. 191 comma 2 c.c
708 c.p.c.) e di divisione dei beni della comunione –ha ritenuto applicabile l’art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall’art.
art. 191 c.c
801/2019, ha respinto il gravame in ragione dell’applicabilità del nuovo secondo comma dell’art. 191 c.c., dato che il procedimento di separazione dei coniugi era in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass n. 25485/2018
L’estinzione del giudizio esclude l’app licazione dell’art. 13 comma1- quater del d. P.R. n. 115 del 2002, relativo all ’ obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass n. 25485/2018).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17913/2019 R.G. proposto da: BENUCCI ROBERTO, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Graziella Ferraroni (FRRGZL62T64D612S). -Ricorrente – Contro CIAMBELLOTTI PATRIZIA, domiciliataex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato Manfredi Bianucci (BNCMFR72T14D612X). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Firenze n. 801/2019 depositata il 02/04/2019.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consigliodel 15 gennaio 2025. Scioglimento comunione FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Roberto Benucci ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 2237/2018 del Tribunale di Firenze che - nel giudizio promosso da Patrizia Ciambellotti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi Ciambello tt i - Benucci a far data dal 21/09/2009 (data dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c.) e di divisione dei beni della comunione –ha ritenuto applicabile l’art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall’art. 2 della legge n. 55 del 2015, trattandosi di modifica che, a tenore dell’art. 3 della stessa legge, si applica ai procedimenti di separazione in corso.

2. La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio dell’appellata, con sentenza n. 801/2019, ha respinto il gravame in ragione dell’applicabilità del nuovo secondo comma dell’art. 191 c.c., dato che il procedimento di separazione dei coniugi era in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 55 del 2015, essendo passata in giudicato, nello stesso procedimento, la sola questione relativa allo statusdei coniugi, non anche il profilo relativo al regime patrimoniale di questi ultimi. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo di appello e, solo per completezza, ha osservato che la domanda alternativa e subordinata di decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status dei coniugi e non dalla data dell’udienza presidenziale non è domanda nuova, come eccepito dall’appellante, ma costituisce una mera modifica dell’iniziale domanda, secondo l’accezione ampia d i emendatio libelliaccolta dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Avverso la sentenza d’appello, Roberto Benucci ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Patrizia Ciambellottiha resistito con controricorso.4 Il 02/01/2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia a l ricorso per cassazione, con adesione della controricorrente, sottoscritto dalle parti sostanziali e dai rispettivi difensori. E questo comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.

5. In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).

6. L’estinzione del giudizio esclude l’app licazione dell’art. 13 comma1- quater del d. P.R. n. 115 del 2002, relativo all ’ obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass n. 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 202 5 , nella camera di co