Cassation appeal dismissed as extinct due to appellant's withdrawal without acceptance by respondents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's withdrawal of the case. Although the respondents initially filed a memorandum explicitly refusing to accept this withdrawal, the court ruled that the procedural act of withdrawal was effective. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002: A cassation appeal becomes extinct upon the appellant's withdrawal, even if the respondents refuse to accept it, rendering the withdrawal effective and terminating the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19847-2020proposto da: COMUNE DI TORREMAGGIORE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA n. 320, nello studio dell’avv. GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dagli avvocati CIROMASSIMO PICQUADDIO e VINCENZO ANTONUCCI; -ricorrente - contro COPPOLA GIUSEPPE e VIGILANTE TERESA, rappresentati e difesi dagli avv.ti MARIA PINA MILIONE e ANGELA QUATELA e d elettivamente domiciliatiall’indirizzo PEC de l difensor e iscritt o nel REGINDE; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2342 /20 19 de l la CORTE DI APPELLO di BARI, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Stefano Oliva nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Coppola Giuseppe e Vigilante Teresa proponevano opposizione all’ordinanza con la quale il Comune di Torremaggiore aveva loro ingiunto il pagamento delle somme di € 6.476,28 a titolo di saldo dell’acquisto del suolo e di € 1,318,71 sempre asaldo degli oneri di urbanizzazione, in relazione ad un immobile assegnato in proprietà agli opponenti e realizzato in zona ricadente nell’ambito di un P.E.E.P. Nella resistenza dell’ente locale,il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2434/2016, accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza impugnata.
Con la sentenza impugnata, n. 2342/2019, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame principale proposto dal Comune di Torremaggiore avverso la decisione di prime cure ed assorbito quello incidentale condizionato spiegato dagli odierni controricorrenti, condannaval’appellante principale alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Torremaggiore, affidatoa due motivi. Resistono con controricorso Coppola Giuseppe e Vigilante Teresa. A seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza dell’11.3.2024, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso, mentre i controricorrent i hanno depositato memoria, nella quale hanno espressamente dichiarato di non accettare la rinuncia predetta. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente il C ollegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
In considerazione della rinuncia al ricorso depositata dal Comune di Torremaggiore, ricorrente, lo stesso deve essere dichiarato estinto. In difetto di accettazione della rinuncia, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante l’intervenuta rinuncia al ricorso, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2 . 0 00 per compensi, oltre ad € 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Così deciso in Roma, n