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Decreto — n. 2318/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposed settlement offer within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 2318/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposed early settlement offer within the required forty-day period. The appellant, represented by Avv. Musilli, did not request a decision on the withdrawal proposal, leading the court to deem the appeal as renounced. Consequently, the judgment ordered the extinction of the proceedings without any ruling on litigation costs since the opposing party had not participated in this specific instance.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed early settlement within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposed settlement offer statutory response deadline extinction of proceedings deemed renunciation termini processuali rinvio del dibattimento ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14105/2024 R.G. proposto da: AVV. MUSILLI SANDRO MARIA; -ricorrente – contro U.T.G. di ROMA, in persona del Prefetto p.t.; -intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17707/2023, pubblicata il 4 dicembre 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato U.T.G. svolto attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 30 gennaio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Carrato